Cassazione Civile, Sentenza n. 7508/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTR sollevando quattro motivi principali: (1) nullità della verbalizzazione (p.v.c.) per notifica eseguita a soggetto privo di poteri rappresentativi della società; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 73 T.U.I.R. in ordine ai presupposti per considerare le società estere residenti in Italia al di fuori dello schema legale (presunta esterovestizione); (3) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. n. 633/1972 relativo all'assoggettamento ad IVA solo in presenza di una stabile organizzazione in Italia; (4) violazione e falsa applicazione degli artt. 63, 75 e 86 T.U.I.R. relativamente alla determinazione dell'imponibile, in particolare all'assunzione dei componenti positivi dai bilanci lussemburghesi, al trattamento delle quote ammortizzabili e alla non deducibilità di interessi passivi per mancanza di documentazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità. I primi tre motivi sono stati ritenuti eccentrici rispetto alla ratio decidendi della CTR (non attaccavano la motivazione centrale della sentenza d'appello) e dunque inammissibili ai sensi dell'art. 360, primo comma. La Corte ha inoltre ritenuto che le censure non possono essere riqualificate come vizio di nullità per motivazione apparente, perché non riferite al contenuto effettivo della decisione impugnata. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché aspecifico e, in parte, nuovo, non essendo stato adeguatamente prospettato nei gradi di merito. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 12.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, n. 3 (e riferimenti alla giurisprudenza su specificità dei motivi)
Il ricorso per cassazione deve essere articolato in motivi specifici riconducibili alle ragioni tassative previste; la censura deve riferirsi al contenuto effettivo della decisione impugnata e non può sollevare questioni estranee alla ratio decidendi; l'erronea intitolazione del motivo non comporta automatico rigetto se il vizio è comunque individuabile.
Norma richiamata dalla ricorrente con riferimento ai presupposti di residenza fiscale delle società estere; la Corte ha ritenuto però che tale censura non fosse effettivamente parte della ratio decisoria impugnata dalla CTR.
art. 7 d.P.R. n. 633/1972
Disciplina l'assoggettamento ad IVA in Italia in presenza di stabile organizzazione; la ricorrente contestava l'applicazione della norma, ma la Corte ha ritenuto la questione non adeguatamente ancorata alla motivazione della CTR e quindi inammissibile in cassazione.
artt. 63, 75 e 86 T.U.I.R.
Riguardano la determinazione del reddito d'impresa e la rilevanza dei componenti di bilancio; la censura della ricorrente su conteggi e deduzioni (ammortamenti, interessi passivi) è stata considerata aspecifica e in parte nuova, perciò inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e collegato in modo immediato ed evidente a una delle fattispecie previste dall'art. 360, primo comma: argomentazioni generiche o non riferite alla ratio decidendi della decisione impugnata sono inammissibili.
- Non è possibile introdurre in cassazione questioni nuove che non siano state adeguatamente sviluppate e dedotte nei giudizi di merito; tali profili saranno considerati inammissibili.
- Per censurare la motivazione di merito occorre dimostrare in modo concreto che il giudice d'appello ha omesso o travisato punti determinanti della decisione: mere affermazioni apodittiche non bastano.
- Quando si impugna la validità di una notifica o la legittimazione del rappresentante, bisogna provare nei gradi di merito l'assenza di poteri rappresentativi; in cassazione la mancanza di questa prova rende la censura inammissibile.
- In materia di residenza fiscale e stabile organizzazione, è necessario portare nel processo di merito elementi probatori chiari (sedi effettive, direzione, attività) poiché tali questioni non vengono riaperte in cassazione se non ereditate dai gradi precedenti.
- Le spese di lite seguono la soccombenza: il rigetto per inammissibilità determina generalmente condanna alle spese in capo al ricorrente.
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