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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05313/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (responsabile civile)

La controversia

Un soggetto che assumeva di essere rimasto danneggiato in un sinistro stradale conveniva in giudizio il presunto responsabile della collisione, il proprietario del veicolo e l’assicuratore della r.c.a., chiedendo l’accertamento della responsabilità del conducente indicato come danneggiante e la condanna solidale al risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’Appello confermava il rigetto ritenendo non raggiunta la prova che il conducente del veicolo fosse proprio il soggetto indicato dall’attore, valorizzando l’inattendibilità di alcune deposizioni e attribuendo al modulo CID valore di mera prova liberamente apprezzabile e non di piena prova nei confronti della compagnia e delle altre parti. In cassazione il ricorrente deduceva tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere i giudici di merito trascurato le testimonianze e le modalità del sinistro, chiedendo in sostanza una diversa lettura delle prove; 2) violazione degli artt. 2054, 2697, 2733, 2735 c.c. e 232 c.p.c. per non avere correttamente valutato la condotta di guida, l’assenza all’interrogatorio formale e l’asserito mancato assolvimento dell’onere probatorio; 3) violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, c.p.c. per asserita motivazione apparente o contraddittoria, in particolare in relazione al CID e alla sua efficacia probatoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti accertati, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre respinto il terzo motivo, affermando che la motivazione della sentenza d’appello non era apparente né meramente assertiva, poiché la Corte territoriale aveva spiegato la carenza di prova sulla riferibilità della guida al soggetto indicato, la scarsa attendibilità delle testimonianze e la non piena efficacia probatoria del CID. Non sono state liquidate spese perché la parte intimata non si è costituita. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, sollecita un riesame del merito e dell’attendibilità delle prove.

  • art. 2054 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della responsabilità nella circolazione stradale, ma la Corte non entra nel merito perché il motivo è fattualmente orientato.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che agisce deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto; il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dell’assolvimento dell’onere probatorio, salvo errori di diritto specificamente dedotti.

  • art. 2733 c.c.

    Le dichiarazioni confessorie contenute nel CID non hanno valore di piena prova nei confronti di tutte le parti, ma sono liberamente apprezzate dal giudice.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al valore delle dichiarazioni rese nel modulo CID, ma la Corte ribadisce la loro non decisività come prova legale piena.

  • art. 232 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla mancata comparizione all’interrogatorio formale, ma la censura è stata ritenuta fattuale e quindi inammissibile.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non è meramente apparente.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo se la sentenza è priva del minimo costituzionale di ragionamento; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta adeguata.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti.
  • La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se individua un effettivo errore di regola di giudizio sulla prova, non quando mira a ottenere una lettura più favorevole del materiale istruttorio.
  • Nel sinistro stradale, l’attore che chieda il risarcimento deve provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusa la riferibilità della condotta dannosa al soggetto convenuto come responsabile.
  • Le dichiarazioni contenute nel CID non hanno, di regola, valore di piena prova legale nei confronti di tutte le parti del giudizio, ma sono oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice di merito.
  • La motivazione è viziata solo se manca del tutto o è meramente apparente; non basta che la parte ritenga preferibile una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRC autoRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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