Cassazione Civile, Sentenza n. 14814/2020 del 10/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il ricorrente, funzionario dell’Agenzia delle Entrate con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aveva svolto dal 1° luglio 2010 un incarico dirigenziale temporaneo, conferito in base all’art. 24 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia e poi alla disciplina del D.L. n. 16/2012. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, che aveva dichiarato illegittime le norme che consentivano tali incarichi e le relative proroghe, l’Agenzia revocò l’incarico il 25 marzo 2015. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 737 dell’8 marzo 2017, respinse le domande; la Corte d’appello di Salerno dichiarò inammissibile l’appello con ordinanza del 26 marzo 2018, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. Il ricorrente propose sette motivi. Con i primi tre denunciò la violazione della direttiva 1999/70/CE e della disciplina nazionale sul lavoro a termine, sostenendo che l’incarico avesse instaurato un autonomo rapporto dirigenziale a termine, soggetto alle regole contro l’abusiva reiterazione e al risarcimento del danno; chiese anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Dedusse inoltre che la mancata indizione dei concorsi per oltre quindici anni gli aveva sottratto concrete chance di accesso al ruolo dirigenziale e che la revoca aveva causato una dequalificazione, invocando il risarcimento ex art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001. Con il quarto motivo lamentò la violazione dell’art. 1218 c.c., affermando che gli impegni assunti dovessero essere rispettati fino alla scadenza dell’incarico e che la nullità dipendesse da una condotta imputabile all’Agenzia. Con il quinto invocò il diritto al preavviso e alla relativa indennità. Con il sesto denunciò omessa pronuncia sulle domande risarcitorie nell’ordinanza d’appello; con il settimo contestò, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., la declaratoria d’inammissibilità dell’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto congiuntamente i primi tre motivi: l’incarico conferito al funzionario non aveva costituito un nuovo rapporto di lavoro dirigenziale a termine, ma era un incarico temporaneo inserito nell’unico rapporto a tempo indeterminato già in essere, con attribuzione di mansioni superiori. Ne consegue che non ricorreva una successione abusiva di contratti a termine e che era manifestamente infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale sulla direttiva 1999/70/CE. Ha rigettato il quarto motivo: dopo la declaratoria d’illegittimità costituzionale e l’annullamento del regolamento, l’Agenzia poteva cessare l’incarico nullo rifiutando di darvi ulteriore esecuzione; la conformità della condotta alla norma allora vigente prima della declaratoria d’incostituzionalità non integrava, di per sé, una condotta dolosa o colposa. Ha rigettato il quinto motivo perché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non era cessato e l’incarico nullo non dava titolo al preavviso. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo: nell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. che ritenga l’appello privo di ragionevole probabilità di accoglimento non è configurabile l’omessa pronuncia su singoli motivi d’appello. Ha dichiarato inammissibile il settimo: la Corte territoriale aveva dichiarato l’appello inammissibile per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, non per difetto di specificità; il richiamo alla specificità era un obiter dictum. Ha condannato il ricorrente a pagare le spese, liquidate in euro 1.500 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001
Il conferimento dell’incarico è avvenuto, in sostanza, con le medesime modalità con le quali viene conferito l’incarico al dirigente di ruolo, sul presupposto di un rapporto di lavoro subordinato già esistente ed in esecuzione di quest’ultimo (e non con la creazione di un nuovo rapporto di lavoro).
La Corte distingue il conferimento temporaneo di un incarico a un funzionario già dipendente dalla costituzione di un autonomo rapporto dirigenziale a termine, quest’ultima riconducibile alla disciplina dell’art. 19, comma 6.
art. 52 D.Lgs. n. 165/2001
La qualificazione della vicenda di causa come illegittimo conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari non è contraddetta, diversamente da quanto assume l’odierno ricorrente, dalla ordinanza di questa Corte, sez. VI, 11 settembre 2017 n. 21077.
La vicenda è qualificata come conferimento illegittimo di incarichi e svolgimento di mansioni superiori nell’ambito del rapporto già in essere, non come assunzione dirigenziale a termine.
art. 8, comma 24, D.L. n. 16/2012
Anche il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, prevedeva testualmente: che la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato da parte della Agenzia delle Entrate era strumentale ad “attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari” (e non a costituire nuovi rapporti di lavoro dirigenziale a termine); che era riconosciuto lo stesso trattamento economico dei dirigenti “ai funzionari cui è conferito l’incarico” (l’incarico di natura dirigenziale era dunque abbinato alla qualifica di funzionario).
La disposizione, letta nel suo complesso, autorizzava il conferimento di un incarico dirigenziale a funzionari già dipendenti e non la costituzione di nuovi rapporti di lavoro dirigenziale a termine.
artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.
Per quanto qui rilevante, si è osservato che nell’ipotesi di ordinanza ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., in cui non è possibile una pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento se non in relazione a tutti i motivi d’appello (ed a tutti gli appelli proposti avverso la medesima sentenza), non risulta neppure configurabile una omessa pronuncia riguardo a singoli motivi di appello, potendo eventualmente porsi (nei limiti e nei termini in cui sia consentito dalla legislazione vigente) soltanto un problema di motivazione della decisione – necessariamente complessiva – assunta.
L’ordinanza che dichiara l’appello privo di ragionevole probabilità di accoglimento investe necessariamente l’impugnazione nel suo complesso; non è quindi configurabile un’omessa pronuncia su singoli motivi d’appello.
art. 342 c.p.c.
Nella fattispecie di causa, tuttavia, la Corte territoriale non ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità ma per mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto; in sostanza la affermazione, in apertura della ordinanza, che la impugnazione dell’appellante era “al limite della ammissibilità”, è rimasta un obiter dictum, privo di ogni rilievo nel successivo sviluppo motivazionale.
La censura relativa ai requisiti di specificità dell’appello non è pertinente quando la declaratoria si fonda, invece, sulla mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.
art. 1218 c.c.
Invero l’efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale di una norma se comporta che tali pronunce abbiano effetto anche in ordine ai rapporti di lavoro svoltisi precedentemente – (eccettuati quelli definiti con sentenza passata in giudicato e le situazioni comunque definitivamente esaurite) – non vale a far ritenere illecito il comportamento realizzato, anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, conformemente alla norma successivamente dichiarata illegittima, non potendo detto comportamento ritenersi caratterizzato da dolo o colpa.
La declaratoria retroattiva d’incostituzionalità incide sui rapporti di lavoro ancora rilevanti, ma non rende di per sé colposa o dolosa la condotta tenuta in precedenza dall’amministrazione in conformità alla norma allora vigente.
art. 2118 c.c.
Correttamente la sentenza impugnata ha evidenziato che un diritto al preavviso può sussistere in caso di risoluzione unilaterale di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato laddove nella fattispecie di causa l’unico rapporto di lavoro subordinato in essere, per quanto sopra si è argomentato, non è mai stato interrotto e l’incarico a termine è cessato in ragione della sua nullità.
Il preavviso presuppone la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; non spetta per la cessazione di un incarico temporaneo nullo quando il rapporto di lavoro sottostante prosegue senza interruzione.
Massime di principio
- Il conferimento a un dipendente già assunto a tempo indeterminato di un incarico temporaneo per lo svolgimento di funzioni superiori, anche se formalizzato con un contratto e accompagnato dal trattamento economico corrispondente, non costituisce di per sé un nuovo rapporto di lavoro a termine quando, in base al contenuto e alla funzione dell’atto, l’incarico si innesta sul rapporto già esistente e non comporta l’assunzione in un autonomo ruolo dirigenziale.
- La disciplina europea e nazionale diretta a prevenire l’abuso nella successione di contratti a termine non si applica alla reiterazione di incarichi dirigenziali temporanei conferiti a dipendenti il cui rapporto di lavoro sottostante resta a tempo indeterminato, se non si è verificata una successione di rapporti di lavoro a termine.
- Dopo la caducazione della norma che fondava un incarico illegittimo, la pubblica amministrazione può cessare di darvi esecuzione, anche rifiutando unilateralmente l’adempimento delle obbligazioni derivanti dall’atto nullo; la natura privatistica degli atti di gestione del rapporto non attribuisce all’amministrazione un potere di autotutela amministrativa.
- La declaratoria d’illegittimità costituzionale opera anche sui rapporti anteriori non definitivamente esauriti, ma non rende automaticamente illecita la condotta che, prima della pronuncia, si era conformata alla norma successivamente dichiarata incostituzionale, né consente di presumere dolo o colpa dell’amministrazione.
- L’indennità sostitutiva del preavviso presuppone la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; non è dovuta per la cessazione di un incarico temporaneo nullo se il rapporto di lavoro sottostante continua senza soluzione di continuità.
- Nell’ordinanza che dichiara l’appello privo di ragionevole probabilità di accoglimento, la valutazione riguarda necessariamente tutti i motivi d’appello; non è configurabile un’omessa pronuncia su singoli motivi, mentre può eventualmente rilevare un vizio della motivazione complessiva.
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