Cassazione Penale, Sentenza n. 1155/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il sequestro preventivo di un'abitazione e dei beni ivi contenuti (compreso il testamento olografo) disposto dal GIP di Busto Arsizio per il reato di cui all'art. 491 c.p. (falsità in testamento). Il ricorrente ha dedotto: 1) carenza della valutazione della propria legittimazione e interesse a proporre riesame, sostenendo che l'aver presentato istanza e l'essersi costituito in giudizio civile nella qualità di erede testamentario equivale ad accettazione tacita dell'eredità; 2) vizio nella valutazione del fumus commissi delicti, per la presenza di consulenze tecniche contrastanti e per l'esistenza di un provvedimento civile passato in giudicato che avrebbe già riconosciuto la genuinità del testamento; 3) mancata motivazione sul periculum in mora.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia, avvenuta tramite comunicazione del 12/10/2021 con allegato il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero il 6/10/2021, dal quale risultava accertata la genuinità del testamento e l'assenza di indizi del reato. Per effetto della declaratoria d'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il Collegio ha motivato la sanzione ritenendo che parte dell'impugnazione verteva su una questione preliminare di diritto (legittimazione) non assorbita dalla revoca e dunque non totalmente riconducibile a fattori estranei alla sfera dispositiva del ricorrente.
Norme richiamate
art. 491 cod. pen. (falsità in testamento)
Norma richiamata in relazione al reato per cui è stato disposto il sequestro; il Collegio riporta che il quadro indiziario inizialmente ha fatto ritenere astrattamente sussistente il reato
art. 322 cod. proc. pen. (riesame)
Richiamato dal ricorrente per sostenere la propria legittimazione e interesse a proporre riesame; il Collegio valuta comunque che tale questione preliminare non è stata assorbita dalla sopravvenuta revoca
art. 460 cod. civ. (atti di conservazione e amministrazione del chiamato all'eredità)
Il ricorrente ha invocato questa norma per arguire che il chiamato all'eredità può compiere atti conservativi che dimostrerebbero l'interesse/accettazione
art. 616 cod. proc. pen. (spese e sanzioni per impugnative inammissibili)
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende; il Collegio applica la sanzione ma in misura contenuta, motivando sulla natura in parte non imputabile alla sola condotta del ricorrente
Giurisprudenza citata (Sez. 6 n. 46396/2019, Sez. 6 n. 9776/2020, Sez. U n. 6624/2011, Sez. 3 n. 29593/2021, Sez. 5 n. 23636/2018, Sez. 5 n. 39521/2018, Sez. U n. 18953/2016, Sez. U n. 36959/2021, Corte Cost. n.186/2000)
Richiamate per discutere i profili di valutazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora e per orientare la decisione sulla possibilità di condannare l'autore dell'impugnazione in caso di sopravvenuta carenza d'interesse; il Collegio utilizza questi precedenti per motivare l'applicazione della sanzione nonostante la revoca del sequestro
Massime di principio
- Per proporre riesame avverso un sequestro reale è necessario dimostrare interesse e legittimazione: atti che evidenzino l'accettazione dell'eredità (es. costituzione in giudizio come erede) possono rafforzare la legittimazione, ma la questione è valutabile dal giudice e può rimanere rilevante anche dopo una successiva revoca
- Il giudice del riesame deve motivare concretamente sia il fumus commissi delicti sia il periculum in mora; la valutazione richiede elementi concreti e non solo la possibilità astratta del reato, ma il contrasto fra perizie può comunque consentire l'adozione del sequestro se il quadro indiziario è ritenuto sufficiente
- Se il pubblico ministero revoca il sequestro e il ricorrente rinuncia all'impugnazione, il ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse; tuttavia la dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, a discrezione del giudice, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende se una parte dell'impugnazione verte su questioni non assorbite dalla sopravvenuta evoluzione procedurale
- In casi con consulenze tecniche contrastanti, è cruciale depositare per tempo elaborati tecnici contrari e ogni provvedimento civile definitivo favorevole (es. sentenza passata in giudicato) per contrastare il fumus; la presenza di un provvedimento civile passato in giudicato che riconosce la genuinità del testamento rafforza significativamente la difesa
- Se si valuta di rinunciare al ricorso dopo una revoca, considerare che la rinuncia non esclude automaticamente conseguenze economiche: è opportuno motivare chiaramente che la sopravvenuta carenza d'interesse è dovuta esclusivamente a fattori esterni alla sfera decisionale del ricorrente, per ridurre il rischio di sanzioni
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