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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1155/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il sequestro preventivo di un'abitazione e dei beni ivi contenuti (compreso il testamento olografo) disposto dal GIP di Busto Arsizio per il reato di cui all'art. 491 c.p. (falsità in testamento). Il ricorrente ha dedotto: 1) carenza della valutazione della propria legittimazione e interesse a proporre riesame, sostenendo che l'aver presentato istanza e l'essersi costituito in giudizio civile nella qualità di erede testamentario equivale ad accettazione tacita dell'eredità; 2) vizio nella valutazione del fumus commissi delicti, per la presenza di consulenze tecniche contrastanti e per l'esistenza di un provvedimento civile passato in giudicato che avrebbe già riconosciuto la genuinità del testamento; 3) mancata motivazione sul periculum in mora.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia, avvenuta tramite comunicazione del 12/10/2021 con allegato il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero il 6/10/2021, dal quale risultava accertata la genuinità del testamento e l'assenza di indizi del reato. Per effetto della declaratoria d'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il Collegio ha motivato la sanzione ritenendo che parte dell'impugnazione verteva su una questione preliminare di diritto (legittimazione) non assorbita dalla revoca e dunque non totalmente riconducibile a fattori estranei alla sfera dispositiva del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 491 cod. pen. (falsità in testamento)

    Norma richiamata in relazione al reato per cui è stato disposto il sequestro; il Collegio riporta che il quadro indiziario inizialmente ha fatto ritenere astrattamente sussistente il reato

  • art. 322 cod. proc. pen. (riesame)

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la propria legittimazione e interesse a proporre riesame; il Collegio valuta comunque che tale questione preliminare non è stata assorbita dalla sopravvenuta revoca

  • art. 460 cod. civ. (atti di conservazione e amministrazione del chiamato all'eredità)

    Il ricorrente ha invocato questa norma per arguire che il chiamato all'eredità può compiere atti conservativi che dimostrerebbero l'interesse/accettazione

  • art. 616 cod. proc. pen. (spese e sanzioni per impugnative inammissibili)

    Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende; il Collegio applica la sanzione ma in misura contenuta, motivando sulla natura in parte non imputabile alla sola condotta del ricorrente

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6 n. 46396/2019, Sez. 6 n. 9776/2020, Sez. U n. 6624/2011, Sez. 3 n. 29593/2021, Sez. 5 n. 23636/2018, Sez. 5 n. 39521/2018, Sez. U n. 18953/2016, Sez. U n. 36959/2021, Corte Cost. n.186/2000)

    Richiamate per discutere i profili di valutazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora e per orientare la decisione sulla possibilità di condannare l'autore dell'impugnazione in caso di sopravvenuta carenza d'interesse; il Collegio utilizza questi precedenti per motivare l'applicazione della sanzione nonostante la revoca del sequestro

Massime di principio

  • Per proporre riesame avverso un sequestro reale è necessario dimostrare interesse e legittimazione: atti che evidenzino l'accettazione dell'eredità (es. costituzione in giudizio come erede) possono rafforzare la legittimazione, ma la questione è valutabile dal giudice e può rimanere rilevante anche dopo una successiva revoca
  • Il giudice del riesame deve motivare concretamente sia il fumus commissi delicti sia il periculum in mora; la valutazione richiede elementi concreti e non solo la possibilità astratta del reato, ma il contrasto fra perizie può comunque consentire l'adozione del sequestro se il quadro indiziario è ritenuto sufficiente
  • Se il pubblico ministero revoca il sequestro e il ricorrente rinuncia all'impugnazione, il ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse; tuttavia la dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, a discrezione del giudice, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende se una parte dell'impugnazione verte su questioni non assorbite dalla sopravvenuta evoluzione procedurale
  • In casi con consulenze tecniche contrastanti, è cruciale depositare per tempo elaborati tecnici contrari e ogni provvedimento civile definitivo favorevole (es. sentenza passata in giudicato) per contrastare il fumus; la presenza di un provvedimento civile passato in giudicato che riconosce la genuinità del testamento rafforza significativamente la difesa
  • Se si valuta di rinunciare al ricorso dopo una revoca, considerare che la rinuncia non esclude automaticamente conseguenze economiche: è opportuno motivare chiaramente che la sopravvenuta carenza d'interesse è dovuta esclusivamente a fattori esterni alla sfera decisionale del ricorrente, per ridurre il rischio di sanzioni

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