Cassazione Penale, Sentenza n. 28862/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 494 c.p.; il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva contestata dal giudice di primo grado e sosteneva che il reato si era estinto per prescrizione anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibili le censure e ha accertato che dalla sentenza del Tribunale non risulta chiaro se la recidiva fosse stata effettivamente considerata ai fini del trattamento sanzionatorio. Essendo nel frattempo decorso il termine di prescrizione e non emergendo dagli atti sospensioni che ne impedissero il perfezionamento (anche alla luce del disposto dell'art. 83 d.l. n. 18/2020), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p. è possibile solo quando le circostanze escludenti emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile
Norme richiamate
Norma del codice penale che indica il reato per il quale l'imputato era stato condannato; citata in quanto oggetto del procedimento
Disposizione richiamata in relazione ai periodi di sospensione dei termini processuali legati all'emergenza epidemiologica, rilevante per la determinazione del decorso della prescrizione
Regola sulla possibilità di pronunciare sentenza di assoluzione quando il reato si sia estinto; la Corte ricorda che tale assoluzione è ammessa solo se le circostanze idonee ad escludere il fatto o la sua rilevanza emergono dagli atti in modo incontrovertibile
Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009 (Tettamanti)
Giurisprudenza di legittimità richiamata che prescrive l'obbligo del giudice del rinvio di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva e delinea i limiti dell'assoluzione per prescrizione
Massime di principio
- Quando il ricorso deduce vizi nella valutazione della recidiva, la Cassazione verifica se la recidiva sia stata concretamente effettivamente applicata dal giudice di primo grado; l'assenza di chiarezza può inficiare la decisione di merito
- Se nel periodo tra la sentenza impugnata e la decisione di legittimità è decorso il termine di prescrizione e non risultano sospensioni, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato
- L'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p. è possibile solo se le circostanze che giustificano il proscioglimento emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile; altrimenti il giudice non può convertire automaticamente in assoluzione
- In presenza di dubbi sulla concreta applicazione di cause aggravanti o recidive occorre che il giudice motivi esplicitamente il loro utilizzo nel calcolo della pena: la mancanza di motivazione specifica può essere causa di annullamento
- Nelle difese per prescrizione, è essenziale documentare e verificare eventuali periodi di sospensione o interruzione (anche dovuti a norme emergenziali come l'art. 83 d.l. 18/2020), perché influenzano il decorso dei termini
- Se la prescrizione si è perfezionata prima della pronuncia impugnata e non sussistono condizioni per l'assoluzione incontrovertibile, la Corte può disporre l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato
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