Cassazione Civile, Ordinanza n. 23674/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietà)
La controversia
La lite nasce da una controversia sulla titolarità di una porzione immobiliare composta da area cortilizia, ripostiglio e wc, inserita in un complesso abitativo di Vittuone. I resistenti, divenuti nuda proprietaria e usufruttuario del bene con rogito del 15.11.2006, hanno chiesto di accertare la piena ed esclusiva proprietà dei beni e di ottenere il risarcimento dei danni, deducendo che i vicini contestavano il loro diritto di uso e godimento. I convenuti hanno resistito e proposto riconvenzionale per usucapione abbreviata decennale della porzione cortilizia e del ripostiglio. Il tribunale ha accolto la domanda principale e liquidato un danno più elevato; la corte d'appello ha confermato la proprietà in capo agli attori ma ha ridotto il risarcimento, limitandolo al rimborso di un canone di locazione sostenuto per un diverso immobile. Con il ricorso principale si è censurata: 1) la legittimazione passiva degli acquirenti ad agire contro i vicini, sostenendo che le azioni avrebbero dovuto essere proposte verso la società venditrice, poiché gli acquirenti conoscevano la contestazione sulla titolarità; 2) la violazione dell'art. 1159 c.c. in tema di usucapione abbreviata, assumendo che l'idoneità del titolo andasse valutata in astratto e che fosse necessario un più approfondito accertamento storico-identificativo dei beni; 3) l'omesso esame di fatti decisivi nella liquidazione del danno, lamentando che la corte avesse trascurato l'inabitabilità dell'immobile e la sproporzione dell'importo risarcitorio. Con il ricorso incidentale si è sostenuto che, dopo la morte dell'usufruttuario, il danno dovesse essere ampliato al periodo successivo di protratta occupazione del bene.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha affermato che gli acquirenti del bene, una volta trasferita loro la proprietà o l'usufrutto, erano legittimati a far valere le azioni reali di tutela della proprietà contro i terzi che ne contestavano la titolarità, anche se la controversia esisteva già al momento della compravendita, senza che ciò escludesse eventuali azioni contrattuali verso l'alienante. Ha poi ritenuto infondato il motivo sull'usucapione abbreviata, ribadendo che ai fini dell'art. 1159 c.c. serve la perfetta corrispondenza tra il contenuto del titolo e l'oggetto del possesso, corrispondenza che nel caso mancava secondo l'accertamento di merito non sindacabile. Quanto al danno, la Corte ha confermato che il pregiudizio risarcibile era quello derivante dal ritardo nei lavori straordinari necessari a rendere abitabile il bene e dal conseguente esborso per la locazione di altro immobile; la quantificazione del risarcimento è stata ritenuta congrua e comunque rimessa al merito. Ha infine escluso l'esame del periodo successivo alla morte dell'usufruttuario per difetto di appello incidentale sul punto. Le spese di legittimità sono state compensate e resta dovuto, se applicabile, l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.
Le censure di legittimità sulla legittimazione passiva sono state esaminate come doglianze di violazione di legge e di nullità processuale, ma respinte perché infondate in diritto.
Per l'usucapione abbreviata è necessaria la perfetta corrispondenza tra il titolo astrattamente idoneo e il bene effettivamente posseduto; se il titolo riguarda beni diversi, l'usucapione non matura.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
Il controllo di legittimità sull'omesso esame di un fatto decisivo non consente di rimettere in discussione la valutazione di congruità della liquidazione del danno quando essa sia sorretta da motivazione logicamente coerente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'acquirente di un immobile conserva la legittimazione ad agire con le azioni reali di tutela della proprietà contro i terzi che ne contestino il diritto, anche se la contestazione preesisteva al trasferimento e anche se resta ferma la possibilità di azioni contrattuali verso l'alienante.
- Ai fini dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. non basta un titolo astrattamente valido: occorre che il bene indicato nel titolo corrisponda esattamente al bene oggetto del possesso, essendo decisiva la coincidenza tra titolo e res posseduta.
- La ricostruzione dell'identità del bene può essere effettuata dal giudice di merito valorizzando gli atti di provenienza e, in via sussidiaria, anche i confini catastali; tale apprezzamento di fatto è insindacabile in cassazione se logicamente motivato.
- La liquidazione del danno da mancato godimento o da ritardo nell'utilizzazione del bene può essere parametrata all'esborso concretamente sostenuto per sostituire quel godimento, purché il criterio sia adeguato e proporzionato alle circostanze del caso.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni relative a ulteriori poste di danno o a periodi successivi non devoluti in appello incidentale, poiché il thema decidendum è segnato dai motivi di impugnazione effettivamente proposti.
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