Cassazione Civile, Ordinanza n. 28391/2022 del 29/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La lite nasce in un giudizio di divisione ereditaria concernente l'asse del padre deceduto ab intestato. La ricorrente aveva ricevuto in donazione nel 1979 un terreno sul quale, secondo la sua prospettazione, lei e il marito avevano costruito con denaro proprio la casa in cui abitava. Chiedeva che, ai fini della collazione, fosse conferito soltanto il valore del terreno donato e non anche quello della costruzione. I convenuti sostenevano invece che l'edificio dovesse considerarsi parte dell'asse del padre e, in subordine, che la donataria dovesse conferire l'incremento di valore derivante dalle opere eseguite sul fondo. La Corte d'appello aveva ritenuto che, per accessione, la casa appartenesse originariamente al padre e quindi fosse stata donata insieme al terreno, dichiarando la donataria tenuta a collazionare terreno e fabbricato; aveva inoltre rinviato al giudice di merito la decisione sulle domande possessorie e risarcitorie relative alla casa familiare. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 115, 737, 748, 934, 1253, 2033 e 2041 c.c. per avere la Corte d'appello omesso di considerare che la domanda di divisione includeva già la richiesta di far valere in detrazione il valore delle migliorie/nuova costruzione realizzata a spese della donataria e del marito, con conseguente violazione del principio di collazione e del divieto di attribuire alla massa un bene mai appartenuto al donante; 2) violazione degli artt. 1988, 2733 e 2735 c.c. per il mancato rilievo della fattura relativa alla costruzione come atto ricognitivo di un rapporto di appalto tra padre e figli; 3) violazione degli artt. 1168 e 2043 c.c. e degli artt. 704, 91 e 112 c.p.c. per il rinvio della decisione sulle domande di risarcimento del danno da spoglio e sulle spese del procedimento possessorio all'esito del giudizio divisorio. Il resistente, con ricorso incidentale condizionato, ha sostenuto che la villa non era stata menzionata nell'atto di donazione e che la clausola sul trasferimento del terreno 'con accessori, ragioni, accessioni e pertinenze' non poteva valere come attribuzione della costruzione alla donataria, la quale sarebbe rimasta nel patrimonio del de cuius per effetto dell'accessione e quindi nell'asse ereditario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo errata la soluzione della Corte d'appello sul punto della collazione. Ha affermato che, in tema di collazione di immobili, l'art. 748 c.c. impone che il conferimento tenga conto dei valori effettivamente entrati nel patrimonio del donante e non comprenda ciò che il donatario ha realizzato a proprie spese, perché non è mai appartenuto al de cuius. Ha quindi precisato che il donatario che invochi la detrazione del valore delle opere o migliorie non ha l'onere di proporre domanda riconvenzionale, potendo limitarsi a eccepire il relativo fatto, e che la domanda introduttiva già conteneva la richiesta di limitare la collazione al solo valore del terreno. Per tale ragione la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, affinché riesamini il punto attenendosi al principio di diritto espresso. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, mentre il terzo è stato respinto perché le domande risarcitorie e sulle spese della fase possessoria potevano essere rinviate all'esito della definizione del giudizio petitorio/divisorio. È stato rigettato anche il ricorso incidentale condizionato, reputando infondata la tesi secondo cui la villa non sarebbe stata compresa nel trasferimento del terreno nonostante il principio di accessione. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del controricorrente e ricorrente incidentale.
Norme richiamate
il giudice non può omettere di pronunciarsi sulla domanda o eccezione che risulti già compresa nelle allegazioni e conclusioni della parte.
richiamato in rubrica dal ricorso, ma non è oggetto di autonoma ratio decisoria nella pronuncia di legittimità.
regola l'obbligo di collazione dei coeredi donatari nell'ambito della divisione ereditaria.
in tema di collazione di immobili, il conferimento deve tenere conto della ratio di ricostituzione del patrimonio del de cuius e non può comprendere ciò che è stato realizzato dal donatario e non apparteneva al donante; il donatario può far valere la detrazione delle opere/migliorie senza domanda riconvenzionale.
richiamato quale norma sull'accessione per sostenere l'acquisto del fabbricato al proprietario del suolo; la Corte la considera nel quadro del principio dell'accessione, ma chiarisce che ciò non esaurisce il tema della collazione e delle spese sostenute dal donatario.
richiamato dalla Corte d'appello in modo ritenuto non pertinente rispetto alla fattispecie discussa dal ricorrente.
invocato dalla ricorrente come fonte del credito per le opere realizzate sul fondo altrui; la Corte valorizza la questione solo ai fini della corretta impostazione della collazione.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'estinzione per confusione del credito nei confronti del donante al momento del trasferimento del bene.
richiamato in ricorso, ma non è centrale nella decisione di cassazione.
richiamato in ricorso a sostegno del divieto di indebito arricchimento nella collazione.
richiamato nel secondo motivo, dichiarato assorbito.
richiamato nel secondo motivo, dichiarato assorbito.
richiamato nel secondo motivo, dichiarato assorbito.
richiamato nel terzo motivo in materia possessoria, respinto.
richiamato nel terzo motivo per il risarcimento del danno da spoglio, ma la domanda è stata correttamente rinviata all'esito del giudizio petitorio.
richiamato nel terzo motivo per il coordinamento tra giudizio possessorio incidentale e giudizio petitorio/divisorio.
richiamato nel terzo motivo quanto alle spese della fase possessoria.
art. 111 Cost.
richiamato nel terzo motivo, senza autonoma ratio decisoria.
richiamato nella fase di trattazione camerale.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso dell'altra parte.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore.
Massime di principio
- In materia di collazione ereditaria, il conferimento deve essere ricostruito in modo coerente con la funzione di riequilibrio tra coeredi: non può includere valori o incrementi patrimoniali che non siano mai appartenuti al de cuius e che siano stati creati a spese del donatario.
- Il donatario che intenda far valere la detrazione del valore delle opere, migliorie o costruzioni da lui realizzate su un bene ricevuto non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale, potendo dedurre il fatto come semplice eccezione nel giudizio divisorio.
- Quando la domanda introduttiva del giudizio di divisione è formulata in termini tali da includere la limitazione della collazione al solo bene originariamente donato, il giudice deve esaminarla espressamente; l'omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Nei rapporti tra giudizio petitorio/divisorio e fase possessoria incidentale, le domande risarcitorie e di spese collegate allo spoglio possono essere rinviate alla definizione del titolo definitivo sul possesso, poiché i provvedimenti possessori interni al petitorio hanno carattere incidentale e sono destinati ad assorbirsi con la decisione finale.
- Il principio di accessione può spiegare il trasferimento del fabbricato insieme al suolo, ma non esclude che, ai fini della collazione o del regolamento dei rapporti interni tra coeredi e donatario, debba essere accertato se e in quale misura la costruzione sia stata realizzata con apporti economici del donatario o di terzi.
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