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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06201/2025 del 08/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di processo verbale di constatazione redatto nel 2014, l'Ufficio notificava avvisi di accertamento per maggiori imposte relative all'anno d'imposta 2013 a due persone fisiche, nella qualità di soci di una società in accomandita semplice già cancellata dal registro delle imprese. I contribuenti impugnavano gli atti sostenendo che non fosse possibile emettere avvisi nei confronti di una società estinta; svolgevano anche difese di merito sull'irrilevanza delle movimentazioni bancarie poste a base dell'accertamento. In primo grado il ricorso della società estinta era dichiarato inammissibile, mentre quello dei soci veniva respinto. In appello, invece, la decisione era riformata e veniva affermata la radicale nullità di ogni attività istruttoria, accertativa e impositiva svolta nei confronti di un ente ormai estinto e cancellato. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 2291, 2312, 2313 e 2495 c.c. e dell'art. 64, comma 4, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva errato nell'affermare la nullità degli avvisi perché rivolti a una società cancellata, senza considerare che essi erano stati notificati ai soci, quali successori della società estinta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, pur essendo la società già estinta al momento del PVC e degli atti impositivi, l'accertamento era stato legittimamente adottato e notificato nei confronti dei soci, quali successori della società cancellata. Ha quindi censurato la CTR per aver escluso tout court la pretesa erariale in ragione dell'estinzione della società, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul subentro dei soci nei rapporti debitori non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dall'avvenuto riparto finale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Toscana, in diversa composizione, perché si uniformi ai principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato come norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 2291 c.c.

    richiamato tra le norme sulla responsabilità dei soci

  • art. 2312 c.c.

    richiamato in tema di effetti della cancellazione e rapporti pendenti della società

  • art. 2313 c.c.

    richiamato in tema di responsabilità dei soci nella società di persone

  • art. 2495 c.c.

    richiamato quale norma sulla cancellazione della società e sui rapporti con i creditori sociali

  • art. 64, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per fondare la legittimazione/successione dei soci nei rapporti tributari della società estinta

  • art. 24 Cost.

    evocato a sostegno della continuità della tutela del credito erariale e del diritto di difesa nel meccanismo successorio

  • Cass. S.U. n. 6070/2013

    richiamata come arresto che individua nei soci i successori nei rapporti debitori della società cancellata

  • Cass. n. 9094/2017

    richiamata per ribadire la successione dei soci nei rapporti debitori sociali non definiti

  • Cass. n. 15035/2017

    richiamata nello stesso senso, a conferma della successione dei soci

  • Cass. n. 17243/2018

    richiamata per affermare il malgoverno dei principi sulla non esecutività al momento della cancellazione

  • Cass. S.U. n. 3625/2025

    richiamata come pronuncia sopravvenuta che conferma e affina il principio della successione dei soci dopo la cancellazione

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce, di per sé, la notificazione dell'atto impositivo ai soci, quali successori nei rapporti debitori non definiti della società estinta.
  • Nei rapporti tributari della società cancellata i soci succedono secondo il regime di responsabilità che avevano quando la società era in vita, senza che rilevi, per escludere la pretesa, l'assenza di un riparto finale di liquidazione.
  • È erronea la decisione di merito che dichiari radicalmente nullo l'accertamento solo perché riferito a una società estinta, se l'atto è stato in realtà emesso e notificato ai soci successori.
  • Il credito erariale può essere fatto valere nei confronti dei soci della società estinta quando l'obbligazione tributaria non sia stata definita prima della cancellazione della società.

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