Cassazione Civile, Ordinanza n. 10829/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da una complessa operazione immobiliare. Una società della famiglia venditrice aveva dapprima promesso di vendere un terreno a un imprenditore; poi le parti avevano sottoscritto una seconda scrittura con cui modificavano l’assetto originario, rinviando il pagamento del residuo prezzo e ripartendo gli oneri per la realizzazione di capannoni industriali, nell’ipotesi di una iniziativa speculativa comune. Successivamente il promittente venditore conveniva il promissario acquirente chiedendo la risoluzione della seconda scrittura per inadempimento e il risarcimento dei danni; l’acquirente, a sua volta, chiedeva l’esecuzione in forma specifica del preliminare ex art. 2932 c.c. Dopo la notificazione dei due giudizi, le parti stipulavano il contratto definitivo, ma il venditore riservava a sé la prosecuzione della lite sulla risoluzione. In primo grado la domanda di risoluzione veniva rigettata per difetto di prova dell’inadempimento, mentre l’altro giudizio veniva dichiarato cessato per sopravvenuta stipula del definitivo. La società venditrice falliva e la curatela proponeva appello, che veniva accolto: la Corte d’appello riteneva che la seconda scrittura non fosse stata eseguita per fatto e colpa dell’acquirente e che fosse giustificato il rifiuto del venditore di stipulare senza il pagamento non solo del residuo prezzo ma anche delle somme anticipate per l’operazione immobiliare; perciò condannava l’acquirente al pagamento di una somma a titolo di interessi moratori. Contro tale sentenza l’acquirente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., per asserita inammissibilità dell’appello che sarebbe stato privo di specificità; 2) violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che la sentenza di cessazione della materia del contendere non poteva produrre giudicato sulla responsabilità; 3) violazione dell’art. 1284 c.c., del D.Lgs. 231/2002 e del D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014, contestando l’applicazione degli interessi da ritardo nelle transazioni commerciali e la qualifica imprenditoriale della controparte, oltre al criterio di calcolo; 4) violazione dell’art. 1362 c.c. per erronea interpretazione della domanda; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso il contenuto dei motivi di appello che assumeva generici. Ha rigettato il secondo motivo ritenendo che, sebbene la cessazione della materia del contendere di regola non passi in giudicato, nel caso concreto la sentenza di primo grado conteneva anche un accertamento autonomo della colpa dell’acquirente nell’inadempimento della seconda scrittura, accertamento che avrebbe dovuto essere impugnato. Ha ritenuto infondato il terzo motivo osservando che la disciplina sulle transazioni commerciali era applicabile perché l’operazione era stata posta in essere nell’ambito di un’attività imprenditoriale e che il tasso di mora applicato dalla Corte territoriale era quello legale aumentato di sette punti percentuali. Ha dichiarato manifestamente inammissibile il quarto motivo per mancata argomentazione della denunciata violazione dell’art. 1362 c.c. e ha qualificato il quinto come un mero non motivo, quindi inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel ricorso per cassazione che denunci la violazione dell'art. 342 c.p.c. per genericità dei motivi di appello, il ricorrente deve riportare specificamente il contenuto dei motivi di gravame, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. per censurare l'ammissibilità dell'appello, ma la doglianza è stata respinta per difetto di autosufficienza.
Il giudicato non copre in astratto la sola pronuncia di cessazione della materia del contendere; nel caso concreto, però, copriva anche l'accertamento autonomo della colpa nell'inadempimento contenuto nella sentenza di primo grado non impugnata.
art. 12 preleggi
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere una diversa lettura del giudicato esterno; la censura è stata respinta.
Richiamato in relazione alla liquidazione degli interessi; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del tasso di mora effettuata dal giudice di merito.
La disciplina si applica ai pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale; è commerciale il contratto tra imprese o tra impresa e PA avente ad oggetto consegna di merci o prestazione di servizi. La Corte ha ritenuto che l'operazione fosse stata posta in essere nell'ambito di attività imprenditoriale.
D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014
Richiamato per la disciplina degli interessi moratori, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Richiamato per denunciare un'erronea interpretazione della domanda giudiziale, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata argomentazione.
La censura sulle spese di lite è stata dichiarata inammissibile.
La censura sulla compensazione delle spese è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato come domanda proposta dal ricorrente per ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione la nullità o l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. deve riportare nel ricorso il contenuto specifico dei motivi di gravame; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere non produce, di regola, giudicato sul merito; tuttavia, se contiene anche un autonomo accertamento della responsabilità o dell'inadempimento, tale statuizione deve essere impugnata per evitare il giudicato.
- La disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali si applica quando l'operazione, per la sua struttura e finalità, sia riconducibile a un'attività imprenditoriale e non a un mero investimento personale occasionale.
- In tema di interessi da ritardo, la censura sul criterio di calcolo deve confrontarsi con il concreto tasso applicato dal giudice di merito e non con un tasso astratto diverso da quello effettivamente utilizzato.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e argomentato: la mera evocazione di una norma, senza illustrazione del percorso logico-giuridico della censura, integra un inammissibile non motivo.
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