Cassazione Civile, Ordinanza n. 14285/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cittadino)
La controversia
La controversia trae origine dall’opposizione a più verbali di accertamento per violazione dei limiti di velocità ex art. 142 c.d.s., emessi a seguito di rilevazione con apparecchiatura autovelox. Il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione; in appello la destinataria dei verbali aveva dedotto l’illegittimità degli accertamenti per mancata omologazione dell’apparecchio, sostenendo che il solo provvedimento di approvazione non fosse sufficiente. Il Tribunale aveva accolto l’appello, ritenendo che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, l’autovelox dovesse essere non solo approvato ma anche omologato, e aveva quindi annullato i verbali. L’ente locale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 142, comma 6, 45, comma 6, e 201, comma 1, c.d.s. e dell’art. 15 disp. att. c.c., sostenendo: che l’obbligo di omologazione sarebbe stato tacitamente abrogato; che la Corte costituzionale avrebbe inciso solo sul tema delle verifiche periodiche e della taratura, non sull’omologazione; che approvazione e omologazione sarebbero equipollenti o comunque non distinguibili in modo rilevante; e che non sarebbe ravvisabile una maggiore garanzia per il cittadino derivante dall’omologazione, essendo già previsto il controllo di funzionalità e taratura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l’orientamento seguito dal Tribunale, confermando che, in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, l’apparecchio autovelox deve essere debitamente omologato e che la sola approvazione ministeriale non è equipollente all’omologazione prescritta dall’art. 142, comma 6, c.d.s. Ha inoltre applicato l’art. 360-bis c.p.c., osservando che la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità già consolidata e che il ricorso non offriva elementi per mutare tale indirizzo. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, a un’ulteriore somma ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., e al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende, oltre a dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
costituisce la norma speciale che richiede l’omologazione dell’apparecchio di rilevazione della velocità; la sola approvazione non basta per la legittimità dell’accertamento.
è richiamato dalla ricorrente e nel quadro interpretativo della Corte costituzionale sul controllo di funzionalità e taratura degli strumenti di rilevazione.
richiamato come disposizione invocata nel ricorso in relazione alla legittimità dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.
invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell’abrogazione implicita, ma non accolto dalla Corte.
il ricorso è dichiarato non scrutinabile nel merito perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vi sono elementi per mutarla.
viene richiamato per la proposta di definizione accelerata del giudizio.
disciplina la decisione in camera di consiglio dopo la richiesta della parte ricorrente.
applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite ritenuta meritevole di sanzione.
applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 3 Cost.
menzionato nel ragionamento della ricorrente sul preteso irragionevole rapporto tra approvazione e omologazione, ma non accolto.
art. 192 d.P.R. n. 495 del 1992
richiamato quale disposizione regolamentare che, insieme all’art. 142, distingue i procedimenti di approvazione e omologazione.
Massime di principio
- In materia di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, l’omologazione dell’apparecchio di rilevazione è un requisito autonomo e necessario di legittimità dell’accertamento, distinto dalla mera approvazione ministeriale.
- L’approvazione tecnica-amministrativa dello strumento non può essere considerata giuridicamente equivalente all’omologazione richiesta dalla disciplina speciale del codice della strada.
- Quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento di legittimità già consolidato e il ricorso non introduce argomenti nuovi idonei a mutarlo, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
- La funzione del filtro ex art. 360-bis c.p.c. è quella di evitare una nuova e completa motivazione della Corte nei casi in cui il ricorso si risolva nella contestazione di un principio di diritto già stabilizzato.
- In presenza di rigetto del ricorso deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le sanzioni processuali aggravate previste dall’art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato.
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