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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5254/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di dissequestro condizionato dell'impianto di lombricompostaggio della Ecorec S.r.l.; censura della presunta illegittima trasformazione del sequestro preventivo in sequestro probatorio e della mancata o illogica motivazione in ordine a tale conversione. L'indagato chiedeva accesso all'impianto per smaltire rifiuti e ristrutturarlo, mentre il GIP aveva negato in attesa del compimento di accertamenti tecnici irripetibili.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'appello non ha contestato i presupposti del sequestro preventivo né ha dedotto che tali presupposti siano venuti meno; l'ordinanza impugnata riguardava la gestione della misura (diniego di conseguire accesso durante accertamenti tecnici irripetibili) e non la natura del sequestro. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 e 5

    art. 256, comma 1 e 5, d.lgs. n. 152/2006

    Norma ritenuta fonte del fumus del reato ambientale per il quale è stato disposto il sequestro; giustifica il sequestro preventivo volto a evitare l'aggravamento o la prosecuzione delle conseguenze del reato o l'agevolazione di ulteriori illeciti.

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1

    art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152/2006

    Richiamata tra le contestazioni penali a carico dell'indagato; contestualizza il quadro normativo ambientale dei reati contestati.

  • codice penale, art. 674

    Richiamato come ulteriore fattispecie penale contestata all'indagato; colloca la vicenda anche nell'ambito dei reati di pericolo o molestia.

  • codice di procedura penale, art. 321

    Richiamato dalla difesa per censurare la presunta trasformazione del sequestro preventivo in probatorio; la Corte ha ritenuto che la censura non abbia efficacemente impugnato i presupposti del sequestro.

  • codice di procedura penale, art. 323

    Citato dalla difesa in relazione alla disciplina del sequestro e delle sue finalità; la Corte ha ritenuto che l'istanza riguardasse la gestione della misura e non la sua natura.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per porre a carico del ricorrente le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata nella motivazione in relazione ai criteri per valutare l'eventuale responsabilità colposa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse colpa e ha comunque disposto il versamento in via equitativa alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Se in appello si contesta solo la gestione pratica del sequestro (es. diniego di accesso per accertamenti irripetibili) senza mettere in discussione i presupposti del sequestro preventivo, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • Il sequestro preventivo disposto per evitare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato mantiene la sua natura anche quando si compiono atti probatori; il diniego di dissequestro condizionato in presenza di accertamenti tecnici irripetibili è giustificato.
  • La trasformazione del sequestro preventivo in sequestro probatorio non è ammessa automaticamente: chi la censura deve provare che i presupposti originari del sequestro sono venuti meno o che la misura è mantenuta senza giustificazione.
  • Nelle impugnazioni è essenziale contestare espressamente e motivatamente i presupposti e la natura della misura cautelare; l'impugnazione limitata a questioni gestorie raramente è efficace.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può porre a carico del ricorrente le spese processuali e prevedere un versamento alla Cassa delle Ammende, ferma la valutazione sulla colpa nella presentazione dell'atto.

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