Cassazione Penale, Sentenza n. 5254/2023 del 07/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di dissequestro condizionato dell'impianto di lombricompostaggio della Ecorec S.r.l.; censura della presunta illegittima trasformazione del sequestro preventivo in sequestro probatorio e della mancata o illogica motivazione in ordine a tale conversione. L'indagato chiedeva accesso all'impianto per smaltire rifiuti e ristrutturarlo, mentre il GIP aveva negato in attesa del compimento di accertamenti tecnici irripetibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'appello non ha contestato i presupposti del sequestro preventivo né ha dedotto che tali presupposti siano venuti meno; l'ordinanza impugnata riguardava la gestione della misura (diniego di conseguire accesso durante accertamenti tecnici irripetibili) e non la natura del sequestro. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 e 5
art. 256, comma 1 e 5, d.lgs. n. 152/2006
Norma ritenuta fonte del fumus del reato ambientale per il quale è stato disposto il sequestro; giustifica il sequestro preventivo volto a evitare l'aggravamento o la prosecuzione delle conseguenze del reato o l'agevolazione di ulteriori illeciti.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1
art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
Richiamata tra le contestazioni penali a carico dell'indagato; contestualizza il quadro normativo ambientale dei reati contestati.
codice penale, art. 674
Richiamato come ulteriore fattispecie penale contestata all'indagato; colloca la vicenda anche nell'ambito dei reati di pericolo o molestia.
codice di procedura penale, art. 321
Richiamato dalla difesa per censurare la presunta trasformazione del sequestro preventivo in probatorio; la Corte ha ritenuto che la censura non abbia efficacemente impugnato i presupposti del sequestro.
codice di procedura penale, art. 323
Citato dalla difesa in relazione alla disciplina del sequestro e delle sue finalità; la Corte ha ritenuto che l'istanza riguardasse la gestione della misura e non la sua natura.
codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per porre a carico del ricorrente le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata nella motivazione in relazione ai criteri per valutare l'eventuale responsabilità colposa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse colpa e ha comunque disposto il versamento in via equitativa alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Se in appello si contesta solo la gestione pratica del sequestro (es. diniego di accesso per accertamenti irripetibili) senza mettere in discussione i presupposti del sequestro preventivo, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Il sequestro preventivo disposto per evitare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato mantiene la sua natura anche quando si compiono atti probatori; il diniego di dissequestro condizionato in presenza di accertamenti tecnici irripetibili è giustificato.
- La trasformazione del sequestro preventivo in sequestro probatorio non è ammessa automaticamente: chi la censura deve provare che i presupposti originari del sequestro sono venuti meno o che la misura è mantenuta senza giustificazione.
- Nelle impugnazioni è essenziale contestare espressamente e motivatamente i presupposti e la natura della misura cautelare; l'impugnazione limitata a questioni gestorie raramente è efficace.
- In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può porre a carico del ricorrente le spese processuali e prevedere un versamento alla Cassa delle Ammende, ferma la valutazione sulla colpa nella presentazione dell'atto.
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