Cassazione Civile, Ordinanza n. 22560/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un atto con cui l’Amministrazione finanziaria contestava alla società l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% sugli acquisti, nazionali e intracomunitari, di materiale fotovoltaico per gli anni 2008-2012, rilevando che si trattava di elementi singoli e non di impianto e che la società operava quale intermediaria e non quale acquirente; erano inoltre irrogate le correlative sanzioni. La società aveva impugnato l’atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; l’Ufficio aveva poi visto accolto il proprio appello in CTR. In Cassazione la società ha proposto ricorso con undici motivi, ma nel corso del giudizio ha comunicato l’intervenuta definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016, chiedendo l’estinzione del giudizio. Ha inoltre documentato l’integrale pagamento di quanto dovuto ai fini della definizione, anche con riferimento alla cartella emessa dopo la sentenza di appello. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, pur partecipando all’udienza tramite Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la richiesta di estinzione: ha preso atto della definizione agevolata della lite e, soprattutto, dell’integrale pagamento delle somme dovute ai fini della definizione. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese, in ragione della particolarità dell’esito processuale. La pronuncia contiene anche un passaggio preliminare sulla legittimazione dell’Agenzia intimata a partecipare alla discussione orale tramite Avvocatura dello Stato senza necessità di procura speciale al singolo giudizio.
Norme richiamate
secondo periodo del primo comma
La parte intimata che non abbia depositato controricorso non può depositare memorie, ma può partecipare alla discussione orale; tale facoltà è stata riconosciuta all’Agenzia intimata presente tramite Avvocatura dello Stato.
La definizione agevolata della lite pendente è stata ritenuta applicabile anche alle sanzioni amministrative tributarie e, in presenza del pagamento integrale, comporta l’estinzione del giudizio o la cessazione della materia del contendere.
Legge di conversione del d.l. n. 193/2016, richiamata quale base della definizione agevolata della lite.
art. 68 del d.lgs. n. 546/1992
È richiamato quale norma che ha consentito l’emissione della cartella di pagamento dopo la sentenza di CTR favorevole all’Ufficio.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui, in caso di definizione agevolata, il giudizio di cassazione è dichiarato estinto secondo le regole sulla rinuncia/estinzione ex lege, a seconda della posizione processuale del debitore.
art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Per le agenzie fiscali è previsto il patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dello Stato, sicché non è necessaria una procura speciale per il singolo giudizio.
art. 45 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
È richiamato nel senso che rende applicabile alle agenzie fiscali la regola per cui gli avvocati dello Stato possono esercitare le loro funzioni senza bisogno di mandato.
art. 1, secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni senza bisogno di mandato; la Corte ne fa discendere la possibilità di partecipazione dell’Avvocatura senza procura speciale.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite pendente, quando sia stata validamente attivata e risulti l’integrale pagamento delle somme dovute, determina l’estinzione del giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193/2016 può riguardare anche le sanzioni amministrative tributarie.
- Ai fini della partecipazione all’udienza in cassazione, l’Agenzia delle entrate intimata può avvalersi dell’Avvocatura dello Stato senza necessità di una procura speciale per il singolo giudizio, essendo sufficiente il patrocinio facoltativo previsto per le agenzie fiscali.
- In presenza di estinzione per definizione agevolata e pagamento integrale, la regolazione delle spese può essere disposta in compensazione in ragione dell’esito della lite.
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