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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26303/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I lavoratori chiedevano l'accertamento del diritto a continuare a percepire, anche dopo la disdetta dell'Accordo Integrativo Aziendale 2007 da parte della società, la voce retributiva denominata "ex premio aziendale individuale ad personam", con conseguente condanna della datrice di lavoro al relativo pagamento. Il giudice di merito aveva ritenuto che tale emolumento non fosse un diritto individuale autonomamente attribuito ai dipendenti, ma una voce derivante da fonti collettive, dunque destinata a cessare per effetto della disdetta dell'accordo che la prevedeva. In cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione degli artt. 1363 e 1366 c.c. nell'interpretazione degli artt. 22 e 23 dell'accordo integrativo aziendale 2007; con il secondo, violazione dell'art. 2112 c.c. e omessa considerazione della volontà di uniformare il trattamento premiale di dipendenti provenienti da diversi trasferimenti d'azienda. La società controricorrente eccepiva anche la nullità della procura, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità della procura, ritenendo valida la procura anche se materialmente inserita tra le pagine del ricorso. Nel merito ha rigettato entrambi i motivi: il primo perché si risolveva in una mera contrapposizione a una diversa lettura delle clausole collettive, senza specifica individuazione dei canoni ermeneutici violati né deduzione di un vizio motivazionale censurabile; il secondo perché la questione dell'art. 2112 c.c. risultava estranea alla decisione di merito e comunque non era stata adeguatamente dedotta nei gradi precedenti, mentre il vizio di motivazione era inammissibile anche per il regime della "doppia conforme". Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato congiunto materialmente all'atto cui si riferisce; la discrasia formale non determina nullità se il mandato è materialmente collegato al ricorso.

  • artt. 1363 e 1366 c.c.

    Le censure di interpretazione contrattuale devono indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e le modalità dello scostamento del giudice; non basta contrapporre una lettura alternativa del testo collettivo.

  • art. 2112 c.c.

    Nel caso concreto la questione è stata ritenuta estranea alla fattispecie decisa dal giudice di merito e, comunque, non adeguatamente introdotta e specificata nel giudizio precedente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama la propria giurisprudenza conforme sul medesimo tema, a sostegno del rigetto del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è censurabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è ammissibile in caso di "doppia conforme" se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado con identica ricostruzione dei fatti, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, non è deducibile in cassazione, salvo dimostrare la diversità delle basi fattuali delle due decisioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione dei contratti collettivi integrativi è attività riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per anomalie motivazionali rilevanti ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La doglianza di violazione delle regole interpretative non è ammissibile se si limita a prospettare una lettura alternativa della clausola, senza indicare puntualmente quali canoni siano stati violati e in che modo.
  • Quando una clausola collettiva è ragionevolmente interpretabile in più modi, in sede di legittimità non può ottenere accoglimento la parte che si limita a contrapporre la propria interpretazione a quella adottata dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non è deducibile contro una sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado con identica ricostruzione dei fatti, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La nullità della procura alle liti non è configurabile per la sola collocazione materiale del mandato su foglio separato, se questo è congiunto all'atto cui si riferisce in modo idoneo a soddisfare la prescrizione dell'art. 83 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoLavoro a termine
RamiContrattiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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