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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23385/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva attribuito a punti di intercettazione di linea di un metanodotto la categoria D/7 e una rendita superiore a quella proposta in dichiarazione DOCFA, mentre la contribuente sosteneva la classificazione in E/9 e la conseguente diversa rendita. In appello il ricorso era stato rigettato sul presupposto che i beni fossero fabbricati costruiti per speciali esigenze di un'attività industriale, destinati in modo permanente e non riconvertibile a supporto della funzionalità dell'impianto. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione delle norme catastali, lamentando che la CTR avesse valorizzato solo la destinazione industriale del cespite senza considerare la sua strumentalità a un servizio di interesse pubblico e, soprattutto, la sua asserita appartenenza alla categoria E/9, residuale per le costruzioni singolari e non riconducibili ad altre categorie; ha richiamato anche prassi amministrativa e disciplina sui metanodotti. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè le caratteristiche strutturali e funzionali dei punti di linea, sostenendo che essi non svolgono funzioni di regolazione della pressione o portata del gas e non hanno autonomia rispetto all'impianto principale. L'Agenzia ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha contestato comunque la fondatezza.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo tempestivo il ricorso applicando il computo civile del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. con aggiunta della sospensione feriale. Ha poi accolto il primo motivo, ritenendo decisivo l'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006: ai fini dell'inclusione nelle categorie catastali del gruppo E non è il solo interesse pubblico dell'attività a rilevare, bensì la mancanza di autonomia funzionale e reddituale del cespite. In base ai fatti di causa, i punti di intercettazione di linea del metanodotto non presentano autonomia funzionale e reddituale e sono privi di utilizzazione indipendente rispetto all'impianto cui accedono. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente per la complessità e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare va computato secondo il criterio civile ex numeratione dierum, con aggiunta della sospensione feriale dei termini processuali.

  • artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c.

    Nel computo dei termini processuali mensili o annuali si applica la computazione civile, non quella per giorni effettivi; la sospensione feriale si aggiunge al termine di decadenza dall'impugnazione.

  • art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006

    nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale

    La norma è decisiva per escludere dalla categoria E i cespiti che, pur inseriti in un compendio di quel gruppo, abbiano autonomia funzionale e reddituale; viceversa, i cespiti privi di tale autonomia rientrano nel gruppo E e, in particolare, nella categoria residuale E/9.

  • art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939

    La rendita catastale degli immobili costruiti per speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale si determina con stima diretta.

  • art. 8 d.P.R. n. 1142 del 1949

    La categoria E comprende unità immobiliari che, per la singolarità delle caratteristiche, non sono raggruppabili in classi; la classificazione va distinta da quella del gruppo D, riferita a fabbricati costruiti per speciali esigenze industriali o commerciali.

  • art. 8, comma 2, d.P.R. n. 138 del 1998

    La categoria catastale si assegna in base alla normale destinazione funzionale dell'unità immobiliare, tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali.

  • art. 7, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 504 del 1992

    È richiamato per evidenziare l'importanza della distinzione tra fabbricati classificati nel gruppo E e fabbricati del gruppo D ai fini dell'esenzione ICI.

  • art. 1, commi 244 e 245, l. n. 190 del 2014

    La disposizione attribuisce valore normativo alla circolare n. 6/T del 2012, ma questa riguarda soprattutto i criteri di determinazione della rendita catastale e presuppone già risolto il problema della corretta categoria.

  • art. 5 r.d.l. n. 652 del 1939

    ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio

    La nozione di unità immobiliare urbana richiede una utilità autonoma e la capacità di produrre un reddito proprio.

  • art. 40 d.P.R. n. 1142 del 1949

    È distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato o porzione di fabbricato che rappresenti, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.

  • art. 2, commi 1 e 3, regolamento ministeriale n. 28/1998

    L'unità immobiliare deve presentare potenzialità di autonomia funzionale e reddituale, anche quando si tratti di costruzioni o manufatti ancorati al suolo.

  • D.M. Ministero dello Sviluppo economico 17 aprile 2008, allegato A, punto 1.2

    Definisce i punti di intercettazione di linea come aree destinate a contenere valvole e pezzi speciali con funzioni di intercettazione, smistamento, lancio e ricevimento di apparati di pulizia e ispezione interna delle condotte.

Massime di principio

  • Ai fini del classamento catastale nel gruppo E, non è sufficiente la mera destinazione del bene a un'attività di interesse pubblico: occorre verificare se il cespite sia privo di autonomia funzionale e reddituale e, quindi, non suscettibile di utilizzazione indipendente.
  • L'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006 impedisce di ricomprendere nel gruppo E immobili o porzioni di immobili che abbiano autonomia funzionale e reddituale, anche quando siano inseriti in compendi destinati a servizi pubblici o infrastrutturali.
  • La categoria E/9 ha natura residuale e comprende i cespiti a destinazione particolare che non presentano una propria autonomia strutturale, funzionale e reddituale, risultando sostanzialmente incommerciabili.
  • Nel giudizio di cassazione la Corte può accogliere il ricorso per una ragione giuridica diversa da quella specificamente prospettata, purché la decisione si fondi sui fatti allegati dalle parti e non introduca d'ufficio nuovi temi di fatto o eccezioni in senso stretto.
  • Nel computo del termine lungo per impugnare, la sospensione feriale va sommata al termine semestrale secondo il criterio della computazione civile, senza conteggiare i giorni di agosto come giorni effettivi del periodo di decadenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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