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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12706/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta da una società assicurativa contro una cartella esattoriale emessa per il recupero di euro 799.290,56, somma richiesta a seguito dell’escussione di una polizza fideiussoria rilasciata a favore del Ministero a garanzia della restituzione della prima quota di un contributo pubblico concesso ai sensi della L. n. 488/1992 per un programma di investimenti. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione ritenendo che la lettera di escussione non costituisse valido atto di escussione, perché inviata prima che decorressero i 15 giorni previsti dalle condizioni di polizza per consentire al debitore principale di adempiere, e perché priva di un espresso richiamo all’inadempimento quale presupposto dell’escussione. La Corte d’appello aveva confermato. In cassazione il Ministero, con un solo motivo, denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1363 e 1366 c.c., sostenendo che le condizioni generali di assicurazione dovessero essere interpretate sistematicamente coordinando l’art. 1 con l’art. 2, il quale prevedeva il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, senza necessità di preventiva escussione del debitore principale; lamentava inoltre una lettura contraria a buona fede, perché avrebbe ridotto indebitamente la durata effettiva della garanzia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società assicuratrice, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto. Nel motivare, la Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui, nelle polizze fideiussorie stipulate a garanzia della restituzione di agevolazioni pubbliche ex L. n. 488/1992 e richiamanti la normativa di settore, il garante è tenuto a pagare solo se l’inadempienza del percettore sia contestata entro il termine di durata della garanzia e secondo le modalità contrattualmente previste; nella specie, la lettera del 21 dicembre 2006 è stata ritenuta inidonea perché trasmessa prima della scadenza del termine di 15 giorni concesso al debitore per adempiere, quindi prima che si fosse verificato l’evento garantito. La Corte ha inoltre ritenuto corretto il giudizio di merito sull’interpretazione delle clausole contrattuali, escludendo che vi fosse violazione dei criteri ermeneutici invocati dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1363 c.c.

    richiamato dal ricorrente come canone di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, ma ritenuto non violato perché la clausola era chiara e doveva essere letta nel suo complesso insieme alle altre condizioni di polizza

  • art. 1366 c.c.

    invocato quale criterio di buona fede nell’interpretazione del contratto, ma ritenuto non utile a sovvertire il significato testuale e sistematico delle condizioni di assicurazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge

  • L. 19 dicembre 1992, n. 488

    richiamata come disciplina delle agevolazioni pubbliche nel Mezzogiorno, nell’ambito della quale si colloca la polizza fideiussoria

  • d.l. 22 ottobre 1992, n. 415

    richiamato quale base normativa del sistema di agevolazioni pubbliche, convertito nella L. n. 488/1992

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nelle polizze fideiussorie a garanzia di agevolazioni pubbliche, quando il testo contrattuale richiami espressamente la normativa di settore e preveda un termine per l’adempimento del debitore principale, il pagamento del garante presuppone che l’inadempienza sia contestata entro il termine di validità della garanzia e secondo la sequenza procedimentale prevista dal contratto.
  • Se la clausola è chiara nel subordinare l’escussione al decorso del termine concesso al debitore principale, non può essere forzata mediante un’interpretazione isolata di singole previsioni né mediante il richiamo ai criteri sussidiari di interpretazione o alla buona fede.
  • Nel sistema delle garanzie per contributi pubblici, il provvedimento di revoca o gli atti di recupero servono come strumenti di riscossione, ma l’obbligazione di restituzione resta fondata sull’inadempimento del beneficiario; tuttavia, ai fini dell’obbligo del garante, conta il rispetto delle condizioni e dei tempi contrattualmente pattuiti per la contestazione dell’inadempienza.
  • L’escussione effettuata prima che sia maturato l’evento garantito è inefficace a fondare la pretesa verso il fideiussore, anche se la garanzia è collegata a un rapporto di finanziamento o contributo pubblico.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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