Cassazione Civile, Ordinanza n. 02066/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
La controversia nasce da un'operazione di acquisto, nel 1999, di obbligazioni della Repubblica Argentina per circa 2,5 milioni di euro, effettuata nell'ambito di un rapporto di intermediazione finanziaria già esistente tra le parti. I titoli erano stati costituiti in pegno a garanzia di un finanziamento concesso dalla banca e, successivamente, erano stati venduti dalla stessa banca a parziale soddisfazione del proprio credito. La società investitrice aveva chiesto in via principale la nullità dell'ordine di acquisto, deducendo l'assenza di un valido contratto-quadro conforme alla disciplina sopravvenuta del T.u.f. e del regolamento Consob, nonché la mancata forma scritta dell'ordine e la conclusione dell'operazione in contropartita diretta. In via subordinata aveva chiesto il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi informativi e delle regole di condotta dell'intermediario, lamentando anche la mancata consegna del documento sui rischi generali, l'inadeguatezza dell'operazione, il difetto di forma scritta e il conflitto di interessi. La corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande. In cassazione la ricorrente ha proposto undici motivi: i primi due sulla necessità di un nuovo contratto-quadro dopo l'entrata in vigore del T.u.f. e sulla pretesa disparità di trattamento tra contratti anteriori e successivi; il terzo sulla nullità dell'ordine di acquisto non scritto e inadeguato; il quarto sulla prova documentale della forma scritta; il quinto sulla ratifica del contratto nullo; il sesto, il settimo e l'ottavo sulla valutazione delle prove testimoniali e sul mancato ingresso di prove; il nono e il decimo sulla prescrizione del credito risarcitorio, contestando il dies a quo individuato dalla corte territoriale; l'undicesimo sugli obblighi informativi dell'intermediario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi nono e decimo, ritenendo erronea la decisione della corte d'appello nella parte in cui aveva fatto decorrere la prescrizione del credito risarcitorio dal momento dell'ordine di acquisto o della ratifica. È stato ribadito che, nelle azioni risarcitorie per inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario, la prescrizione decorre solo da quando il danno patrimoniale si manifesta concretamente nella sfera del danneggiato, non dal mero inadempimento o dalla stipulazione/attuazione dell'operazione. Sono stati invece rigettati o dichiarati inammissibili gli altri motivi: è stata esclusa la necessità di un nuovo contratto-quadro dopo il T.u.f. quando il rapporto era già assistito da un contratto scritto sostanzialmente conforme; è stata esclusa la nullità del singolo ordine di acquisto per mancanza di forma scritta, essendo la forma richiesta per il contratto-quadro e non per l'ordine; sono state ritenute inammissibili o infondate le censure sulla valutazione delle prove e sulla mancata ammissione di istruttoria. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare i profili risarcitori uniformandosi al principio sul dies a quo della prescrizione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo, ma la Corte ha ritenuto che non imponesse la stipulazione di un nuovo contratto-quadro dopo l'entrata in vigore della disciplina T.u.f. se il rapporto preesistente era già scritto e sostanzialmente conforme.
Le clausole difformi rispetto alla disciplina sopravvenuta si intendono inserite di diritto nel contratto, senza necessità di nuova stipulazione, quando il testo preesistente sia già in forma scritta e compatibile con le nuove previsioni.
La forma scritta riguarda il contratto-quadro di intermediazione finanziaria; la sua funzione è di protezione dell'investitore e non richiede necessariamente la sottoscrizione dell'intermediario.
art. 30 regolamento Consob n. 11522/1998
Richiamato per la disciplina attuativa della forma e degli obblighi del contratto-quadro; non è stato ritenuto tale da imporre un nuovo contratto nel caso di rapporto già esistente.
art. 3 Cost.
La pretesa disparità di trattamento fra contratti anteriori e successivi al T.u.f. è stata ritenuta infondata, perché la disciplina della forma scritta era già orientata alla medesima funzione protettiva sotto la legge previgente.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 3 Cost. nel motivo di legittimità costituzionale, ma la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura.
art. 15 preleggi
Invocato per il problema di applicazione temporale della disciplina finanziaria sopravvenuta; la Corte ha escluso la necessità di un nuovo contratto in assenza di espresse previsioni.
art. 214 d.lgs. n. 58 del 1998
Citato nel motivo costituzionale e sistematico sulla successione delle norme, senza che la Corte ne ricavasse un obbligo di nuova stipulazione.
Richiamato nel terzo motivo sulla forma, ma la Corte ha ribadito che per i singoli ordini di investimento la forma scritta non è richiesta a pena di nullità, salvo diversa pattuizione.
La forma scritta del singolo ordine può essere richiesta solo se le parti l'abbiano convenuta come requisito di validità.
La nullità dell'ordine di acquisto è stata esclusa: la violazione delle regole di intermediazione finanziaria non comporta, di regola, nullità dell'ordine ma può dar luogo a responsabilità risarcitoria.
È la norma sugli obblighi informativi e di correttezza dell'intermediario; la Corte la richiama soprattutto con riguardo alla possibile azione risarcitoria e al tema della decorrenza della prescrizione.
art. 26 regolamento Consob n. 11522/1998
Richiamato dalla ricorrente per gli obblighi di condotta, ma non è stato ritenuto fonte di nullità dell'ordine.
art. 29 regolamento Consob n. 11522/1998
Richiamato nel terzo motivo insieme alla disciplina della forma; la Corte ha escluso che la sua violazione determini nullità dell'ordine di acquisto.
Invocato per lamentare un asserito vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia, ma la censura è stata respinta o ritenuta inconferente.
Richiamato nel terzo motivo in combinazione con altre norme, senza esito favorevole per la ricorrente.
Le doglianze sul suo uso sono state dichiarate inammissibili quando miravano in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio.
Non può essere invocato per censurare il prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito; tale doglianza è stata dichiarata inammissibile.
La questione della conversione/ratifica del contratto nullo è stata ritenuta assorbita dall'esclusione a monte della nullità.
Richiamato in tema di onere della prova, ma la relativa censura è risultata assorbita o non decisiva rispetto all'esclusione della nullità.
art. 27 regolamento Consob n. 11522/1998
Invocato con riferimento alle prove testimoniali e alla raccolta dell'ordine; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a rivalutare il merito della prova.
Richiamato in relazione alla validità del contratto e alla formazione del consenso, senza che la doglianza sulla nullità dell'ordine sia stata accolta.
Citato nel settimo motivo sul consenso all'ordine e alla tipologia/prezzo dei titoli, ma senza successo per la ricorrente.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma la Corte ha chiarito che il termine non decorre dall'inadempimento in sé bensì dalla manifestazione concreta del danno.
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè quando il pregiudizio patrimoniale si manifesta in concreto nella sfera del creditore.
Applicato al credito risarcitorio ritenuto soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ma con decorrenza dal momento di effettiva emersione del danno.
Massime di principio
- Nel contratto di intermediazione finanziaria la forma scritta è richiesta per il contratto-quadro e ha funzione protettiva dell'investitore; non è necessario stipulare un nuovo contratto-quadro dopo l'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta se il rapporto preesistente è già documentato per iscritto e il testo non presenta difformità sostanziali incompatibili con le nuove norme.
- La mancata forma scritta del singolo ordine di acquisto di strumenti finanziari non determina, di regola, la nullità dell'operazione: la nullità è prevista per il contratto-quadro, mentre la violazione delle regole di condotta dell'intermediario può dar luogo a responsabilità risarcitoria.
- Le doglianze che, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mirano in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione, perché il giudizio sulla credibilità dei testi e sulla rilevanza degli elementi istruttori appartiene al giudice di merito.
- In materia di azione risarcitoria da inadempimento dell'intermediario finanziario, la prescrizione decorre non dal mero compimento dell'operazione o dall'inadempimento astratto, ma dal momento in cui il danno patrimoniale si manifesta oggettivamente e diventa concretamente percepibile nella sfera del danneggiato.
- Quando si deduce la prescrizione del credito risarcitorio, il giudice deve individuare con precisione il dies a quo sulla base della concreta emersione della perdita economica, distinguendo il momento dell'inadempimento da quello della produzione del danno; la coincidenza tra i due momenti non può essere presunta.
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