Cassazione Penale, Ordinanza n. 17480/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il procedimento riguarda un sequestro preventivo impeditivo disposto su un furgone, nell'ambito di un'indagine per il reato di cui all'art. 388 c.p. L'indagato, indicato quale legale rappresentante di una società, era accusato di avere posto in essere atti simulati e fraudolenti, tra cui la cessione del mezzo a un'altra società a lui riferibile e la sottrazione del veicolo dal luogo di custodia, al fine di sottrarsi agli obblighi derivanti da una precedente sentenza civile che aveva disposto il trasferimento del bene a favore di altra società e la sua consegna. Il Tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibile l'istanza per difetto di interesse, ritenendo che l'indagato non fosse titolare del diritto alla restituzione del bene sequestrato. Con il ricorso per cassazione si deduce violazione di legge: si sostiene che la querela relativa al reato sarebbe stata presentata da soggetto non legittimato e in ogni caso tardivamente, sicché il Tribunale, rilevata la tardività della querela, avrebbe dovuto annullare il titolo cautelare per mancanza della condizione di procedibilità. La questione posta riguarda quindi se l'indagato non proprietario del bene sequestrato abbia comunque interesse a impugnare il sequestro preventivo quando contesti profili che incidono sulla stessa procedibilità dell'azione penale.
La decisione
La Corte non decide nel merito del ricorso, ma rimette la questione alle Sezioni Unite, rilevando l'esistenza di un contrasto interpretativo sull'interesse dell'indagato a proporre riesame avverso il sequestro preventivo quando non sia titolare del diritto alla restituzione del bene. La decisione evidenzia due orientamenti: uno minoritario, che ammette sempre la legittimazione dell'indagato; uno maggioritario, che richiede un interesse concreto e attuale, normalmente identificato nel diritto alla restituzione del bene. Poiché nel caso concreto la doglianza investe anche la validità della querela e quindi la stessa procedibilità, la Corte ritiene la questione meritevole di rimessione alle Sezioni Unite.
Norme richiamate
reato per il quale l'indagato risulta sottoposto a procedimento, in relazione a condotte fraudolente finalizzate a sottrarsi agli effetti di una sentenza civile
richiamato come base della sentenza civile che aveva disposto il trasferimento del bene e l'obbligo di consegna
norma che disciplina la richiesta di riesame dei provvedimenti di sequestro e individua i soggetti legittimati all'impugnazione
richiamato nel confronto tra la disciplina vigente e quella del codice previgente sul riesame dei sequestri
richiamato per indicare la trasmissione al tribunale degli atti e delle sopravvenienze probatorie favorevoli all'indagato
richiamato in relazione alla possibilità di produzione di elementi di prova in udienza
richiamato per delimitare l'oggetto del riesame alla legittimità del provvedimento cautelare
richiamato in tema di produzione di elementi di prova nel contraddittorio camerale
richiamato nel dibattito sulla separazione tra controllo cautelare e controversie sulla titolarità del bene
richiamato dall'orientamento maggioritario come norma generale sull'interesse ad impugnare
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
richiamato dall'orientamento maggioritario come base per il vaglio di ammissibilità per difetto di interesse
richiamato in comparazione con l'attuale disciplina del riesame reale
Massime di principio
- In materia di riesame del sequestro preventivo, l'interesse ad impugnare dell'indagato non può essere desunto in astratto dalla sola qualità di persona sottoposta a indagini, ma deve essere verificato alla luce dell'utilità concreta che il gravame è idoneo a produrre.
- Secondo l'orientamento maggioritario richiamato, quando l'indagato non sia titolare del diritto alla restituzione del bene sequestrato, l'interesse al riesame coincide normalmente con la prospettiva di ottenere la restituzione quale effetto dell'annullamento del vincolo cautelare.
- Secondo un diverso orientamento, l'interesse al riesame può radicarsi anche in profili che incidono sulla legittimità strutturale del sequestro e sulla stessa possibilità di procedere, non essendo necessariamente limitato alla sola restituzione materiale del bene.
- Nel sequestro preventivo il controllo del tribunale riguarda la legittimità del vincolo e l'attualità delle ragioni cautelari; la restituzione del bene è un effetto eventuale dell'accoglimento, non sempre il solo parametro per valutare l'interesse all'impugnazione.
- Quando la doglianza investe la sussistenza di una condizione di procedibilità, essa può avere un'immediata attitudine a incidere sul procedimento principale e quindi può rilevare ai fini dell'interesse al riesame.
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