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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1999/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Sassari che confermava le condanne per truffa aggravata e inesatta indicazione dell'orario di lavoro. I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione e errata applicazione degli artt. 640 c.p. e 55-quinquies D.Lgs. 165/2001 per avere i giudici ritenuto obbligatoria la timbratura del badge nonostante l'assenza di accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato e la normativa anteriore al D.Lgs. 151/2015 che limitava i controlli a distanza; 2) carenza di motivazione circa gli elementi integrativi del reato di truffa, in particolare l'errore indotto e l'ingiusto profitto economico, nonché mancanza di specificazione delle attività private svolte fuori sede; 3) carenza di motivazione nella valutazione delle deposizioni dei testi e nella valutazione della richiesta di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; in subordine chiedevano il riconoscimento della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati. In sintesi: 1) ha ritenuto utilizzabili nel processo penale le rilevazioni degli orari di ingresso/uscita e altre registrazioni anche se effettuate in violazione delle garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori, perché quelle garanzie disciplinano i rapporti di diritto del lavoro e non vincolano l'acquisizione probatoria nel processo penale; 2) ha confermato che la falsa attestazione della presenza mediante scambio dei badge integra la condotta fraudolenta idonea a determinare truffa aggravata quando sia economicamente apprezzabile il profitto e l'amministrazione sia indotta in errore; 3) ha ritenuto adeguatamente motivate le valutazioni della Corte d'appello sul rifiuto della causa di non punibilità per tenuità. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p., e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 640 cod.pen. (truffa)

    La falsa attestazione della presenza al lavoro (es. timbratura non corrispondente alla reale presenza) può integrare la truffa aggravata se idonea a ingannare l'amministrazione pubblica e a produrre un profitto economicamente apprezzabile.

  • art. 55-quinquies D.Lgs. 165/2001

    Norma rilevante rispetto all'illecita indicazione dell'orario di lavoro del pubblico dipendente; la sua violazione è stata utilizzata come fatto-materiale costitutivo dell'illecito penale.

  • art. 4 Legge 20 maggio 1970, n.300 (Statuto dei Lavoratori)

    Le garanzie e limiti sugli strumenti di controllo disciplinati dallo Statuto riguardano i rapporti di diritto del lavoro e non determinano l'inutilizzabilità delle prove raccolte ai fini del processo penale.

  • D.Lgs. n.151/2015

    Riferimento alla disciplina successiva sui controlli a distanza: la Corte osserva che anche con fatti anteriori alla novella le limitazioni dello Statuto non impediscono l'acquisizione probatoria nel processo penale.

  • art. 131-bis cod.pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per l'applicazione della causa di non punibilità, in presenza di specifiche valutazioni di fatto ritenute logiche e motivate dai giudici di merito.

  • art. 606 cod.proc.pen. (motivi di cassazione)

    La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata ai sensi dell'art. 606, comma terzo, per motivi manifestamente infondati.

  • art. 616 cod.proc.pen. (spese e ammende)

    Conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità: condanna al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 114 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (codice della privacy)

    Riferimento volto a chiarire che le norme sulla privacy e sul controllo non escludono l'utilizzabilità delle prove penali atte a prevenire condotte illecite e tutelare il patrimonio.

Massime di principio

  • Nel processo penale le registrazioni di timbratura e le videoregistrazioni possono essere utilizzate come prova anche se la loro installazione o modalità di raccolta ha violato le garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori; le norme sul controllo dei lavoratori tutelano i rapporti lavoristici ma non impongono l'inutilizzabilità automatica delle prove penali.
  • La falsa attestazione della presenza al lavoro tramite scambio di badge o timbrature apocrife può integrare il reato di truffa aggravata se l'amministrazione è indotta in errore e sussiste un vantaggio economico apprezzabile.
  • Le eccezioni processuali fondate su ragioni di illegittimità del controllo a distanza sono spesso respinte in sede penale; va quindi valutata distintamente la rilevanza delle garanzie lavoristiche rispetto all'acquisizione probatoria penale.
  • Per ottenere l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è necessario un accertamento puntuale e motivato delle circostanze fattuali; valutazioni generiche o omissioni istruttorie difficilmente determinano l'annullamento della responsabilità penale.
  • In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende, pertanto valutare attentamente i profili di ammissibilità e di merito prima di proporre ricorso.

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