Cassazione Penale, Ordinanza n. 01570/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Tre coimputati hanno proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. In particolare, hanno contestato la conferma in appello dell'entità della pena determinata dal primo giudice a titolo di continuazione tra i reati, sostenendo implicitamente che l'aumento di pena non fosse adeguatamente motivato. Hanno inoltre lamentato la mancata indicazione del reato più grave ai fini della determinazione della pena complessiva. La Corte rileva che la sentenza di merito aveva confermato la pena base e gli aumenti per la continuazione, distinguendo aumenti modesti e differenziati in ragione delle modalità dei fatti, del tipo di sostanze cedute e delle differenti condotte dei singoli imputati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale sul trattamento sanzionatorio, osservando che, in tema di reato continuato, l'aumento di pena va calcolato e motivato distintamente per ciascun reato satellite. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la doglianza sulla mancata indicazione del reato più grave, poiché nel caso concreto erano contestati plurimi episodi di cessione di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, tutti di pari gravità, sicché non era necessaria una specificazione ulteriore. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
richiamato come base normativa dei plurimi episodi di cessione di stupefacente contestati, tutti ritenuti di pari gravità ai fini della determinazione del reato più grave e del trattamento sanzionatorio
non espressamente citato, ma presupposto dal riferimento al reato continuato e alla necessità di aumenti distinti e motivati per ciascun reato satellite
base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In tema di reato continuato, il giudice che determini la pena complessiva deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite, potendo valorizzare le diverse modalità delle condotte e la loro diversa gravità concreta.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando dia conto della pena base e degli aumenti per continuazione in modo non illogico e coerente con le risultanze del fatto, senza necessità di formule sacramentali.
- La mancata indicazione espressa del reato più grave non comporta vizio motivazionale se la pena base e gli aumenti risultano comunque individuabili e i reati in comparazione sono tutti di pari gravità astratta.
- Ai fini dell'individuazione del reato più grave nel reato continuato, il criterio è astratto e dipende dalla più grave pena edittale prevista per ciascun reato da comparare, non dalla maggiore gravità concreta del singolo episodio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono cause esimenti dalla colpa nella proposizione, i ricorrenti sopportano le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
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