Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13653/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della ASL, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando le domande originarie della dirigente biologa. Ha inoltre compensato le spese dell’intero processo in ragione della particolarità e novità della questione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dirigente biologa assunta a tempo indeterminato presso una ASL in regime di esclusività, che aveva chiesto il rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione alla sezione speciale dell’albo dei biologi. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo applicabili per analogia i principi già affermati dalla Cassazione per altre professioni sanitarie e valorizzando la necessità dell’iscrizione allo speciale elenco per l’esercizio della professione in esclusiva presso il datore pubblico. La ASL ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 47 della L. n. 396/1967 e degli artt. 2, 15 e 21 della L. n. 247/2012, sostenendo che l’iscrizione all’albo dei biologi sarebbe condizione necessaria per l’esercizio della professione e dovrebbe preesistere al rapporto di lavoro, con conseguente insussistenza del diritto al rimborso. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, osservando che, diversamente dalla professione forense e in coerenza con la disciplina dell’area sanitaria, il dirigente biologo in regime di esclusività non è vietato in modo assoluto dal compimento degli atti tipici della professione, perché la legge e il CCNL consentono l’attività libero-professionale intramoenia; pertanto l’iscrizione all’albo speciale non è imposta nel solo interesse del datore pubblico, ma anche nell’interesse del professionista, e le relative spese non sono rimborsabili.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 396/1967

    L’iscrizione all’albo è necessaria per l’esercizio della professione di biologo; per i pubblici impiegati cui sia vietato l’esercizio della libera professione opera l’iscrizione, a domanda, in uno speciale elenco. Tuttavia, nel caso del dirigente biologo in regime di esclusività, la disciplina complessiva consente anche attività libero-professionale intramoenia, sicché l’iscrizione allo speciale elenco non è imposta nel solo interesse del datore pubblico.

  • art. 47 L. n. 396/1967

    richiamato nel ricorso come testo normativo corretto rispetto al refuso "396/1976"

    È menzionato nel motivo di ricorso, ma dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.

  • artt. 2, 15 e 21 L. n. 247/2012

    Sono richiamati dalla ricorrente per analogia/raffronto, ma la decisione non sviluppa una loro autonoma applicazione al caso.

  • art. 15 quinquies d.lgs. n. 502/1992

    La norma consente ai dirigenti sanitari, inclusi i biologi, lo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria, disciplinandone forme, limiti e rapporto di prevalenza rispetto all’attività istituzionale.

  • art. 15 quater d.lgs. n. 502/1992

    È richiamato come riferimento al regime di esclusività del dirigente sanitario, ma la Corte valorizza soprattutto la disciplina dell’attività libero-professionale consentita in tale regime.

  • art. 53 d.lgs. n. 165/2001

    La disciplina sulle incompatibilità e sugli incarichi retribuiti va letta distinguendo tra attività vietate in modo assoluto, attività consentite al ricorrere di presupposti predeterminati e incarichi soggetti ad autorizzazione; nel caso del biologo non sussiste un divieto assoluto delle attività professionali tipiche.

  • art. 31 CCNL dirigenza sanitaria 2016/2018

    Conferma che i volumi di attività libero-professionale intramuraria non possono superare quelli dell’attività istituzionale e che l’esercizio è modulato secondo le linee di indirizzo regionali.

  • art. 115 CCNL dirigenza sanitaria 2016/2018

    Tipologie di attività libero professionale intramuraria

    Delinea le forme dell’attività libero-professionale intramuraria, svolgibile fuori dall’impegno di servizio, confermando la compatibilità dell’attività professionale del dirigente biologo con il rapporto di impiego esclusivo.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte lo applica per decidere nel merito, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Quando una professione sanitaria svolta alle dipendenze di un ente pubblico è compatibile con attività libero-professionale intramuraria, l’iscrizione all’albo o elenco speciale non può dirsi imposta esclusivamente nell’interesse del datore di lavoro pubblico; di conseguenza, le spese sostenute per tale iscrizione non sono rimborsabili dal datore.
  • Il diritto al rimborso delle spese di iscrizione all’albo o all’elenco speciale sussiste solo se l’iscrizione è richiesta per consentire al dipendente pubblico lo svolgimento di attività professionali che l’ordinamento gli vieta in modo assoluto, senza alcun interesse proprio del professionista.
  • Nel valutare il rimborso delle spese di iscrizione agli albi professionali dei dipendenti pubblici occorre esaminare la disciplina sostanziale della singola professione, distinguendo tra attività vietate, attività consentite con requisiti predeterminati e attività soggette ad autorizzazione.
  • La disciplina legislativa e contrattuale dell’attività libero-professionale intramuraria integra il regime di esclusività del dirigente sanitario e può escludere la configurabilità di una incompatibilità assoluta con l’esercizio della professione tipica.
  • Se la causa può essere decisa sulla base degli accertamenti già compiuti e non richiede ulteriori verifiche di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.