Cassazione Civile, Ordinanza n. 06467/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la debenza del canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (COSAP) richiesto da un ente comunale per gli anni 2007 e 2008 in relazione a griglie e intercapedini ubicate su un'area privata. Il giudice di appello aveva riformato la decisione di primo grado e accertato la non debenza del canone, ritenendo che, in assenza di una specifica concessione amministrativa, il canone non fosse dovuto. L'ente locale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, in combinato disposto con l'art. 16 del regolamento comunale, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente subordinato la debenza del canone alla previa concessione. Il controricorrente ha resistito invocando inoltre l'esistenza di un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su una precedente annualità, relativa alla medesima pretesa COSAP e allo stesso manufatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisiva l'eccezione di giudicato esterno sollevata dal resistente, valorizzando una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma resa tra le stesse parti su altra annualità, che aveva già escluso la debenza del COSAP per le medesime griglie e intercapedini in difetto di specifica concessione. Secondo la Corte, tale accertamento riguarda elementi costitutivi di una fattispecie tendenzialmente permanente e si estende anche alle annualità successive, salvo sopravvenienze normative o fattuali non allegate. Le spese sono state compensate, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63
La Corte lo richiama come norma invocata dal ricorrente in tema di COSAP; la decisione non ne offre una lettura autonoma, poiché il rigetto deriva dal giudicato esterno formatosi tra le parti.
art. 16 del Regolamento del Comune di Roma
Richiamato dal ricorrente come base regolamentare della pretesa; non viene però valorizzato dalla Corte ai fini decisivi, che fonda la decisione sul giudicato.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il vizio dedotto con il ricorso per cassazione, per denuncia di violazione di legge.
È richiamato con riferimento alla memoria depositata dal controricorrente contenente la produzione del giudicato esterno.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ne dispone l'applicazione, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato per il collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È richiamato quale norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche quando si sia formato successivamente alla sentenza impugnata, purché sia utilmente dedotto o emerga dagli atti rilevanti del processo.
- Il giudicato formatosi su una fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, o su un rapporto di durata, si estende alle annualità successive quando gli elementi costitutivi restino immutati e manchi una sopravvenienza normativa o fattuale idonea a modificare il rapporto.
- Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e preclude non solo il riesame della questione espressamente decisa, ma anche delle questioni logicamente presupposte dalla decisione passata in giudicato.
- In presenza di una precedente sentenza passata in giudicato tra le stesse parti che abbia escluso la debenza di un tributo o canone per il medesimo bene e la medesima situazione di fatto, il successivo giudizio per annualità diverse resta precluso se non siano allegati fatti nuovi o una diversa disciplina normativa.
- La mera evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale successivo non vale, di per sé, a superare un giudicato esterno già formatosi tra le parti sul medesimo punto decisivo.
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