Cassazione Civile, Ordinanza n. 10512/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda una dipendente di un ente pubblico non economico che aveva chiesto il riconoscimento di differenze retributive per asserito svolgimento di mansioni superiori nell'Area C, pos. C3, per il periodo dal 1 giugno 2005 al 28 marzo 2011. La Corte d'appello di Venezia aveva riformato in parte la decisione di primo grado, ma aveva mantenuto in dispositivo la decorrenza dal 1 giugno 2005, nonostante in motivazione avesse escluso il periodo iniziale del 2005 per la dedotta frequenza di corsi di formazione. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dei CCNL applicabili, dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, delle regole di interpretazione contrattuale e della contrattazione integrativa, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che la lavoratrice svolgesse tutte le fasi dei processi produttivi e non solo alcune attività; con il secondo ha dedotto contraddittorietà della motivazione e contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, perché la Corte d'appello aveva affermato di voler sottrarre i mesi del 2005 ma aveva poi lasciato in dispositivo la stessa decorrenza iniziale. La controricorrente ha resistito e ha proposto tre motivi incidentali sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale nei limiti indicati: ha dichiarato inammissibile la censura nella parte in cui mirava a una nuova valutazione del merito sull'effettivo contenuto delle mansioni svolte, ma ha ritenuto fondato il motivo quanto all'applicabilità del CCNL 2006/2009 per il periodo successivo al 1 ottobre 2007, affermando che quel contratto ha introdotto un sistema di classificazione con equivalenza professionale delle mansioni interne alla medesima area e che, per il periodo successivo, non poteva essere automaticamente riconosciuta una posizione economica superiore alla prima della medesima area solo in base allo svolgimento di mansioni superiori. Ha inoltre accolto il secondo motivo, rilevando un contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo sulla decorrenza del riconoscimento, poiché la motivazione escludeva i mesi del 2005 per la formazione, mentre il dispositivo manteneva la decorrenza dal 1 giugno 2005. Il ricorso incidentale è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
È il parametro formale utilizzato per denunciare la violazione di legge e dei contratti collettivi; la Corte distingue la censura di diritto dalla richiesta di rivalutazione del fatto, ammettendo solo la prima in cassazione.
È richiamato per il vizio di contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, ritenuto sussistente sulla decorrenza della condanna.
È evocato in via subordinata per il vizio motivazionale, ma la Corte risolve la questione principalmente come aporia tra motivazione e dispositivo.
È richiamato dal ricorrente come norma sulla mansioni nel pubblico impiego; la Corte non ne sviluppa una autonoma interpretazione, perché risolve la controversia soprattutto in base alla contrattazione collettiva applicabile.
Sono richiamati come criteri di interpretazione dei CCNL e della contrattazione integrativa; la Corte valorizza il diverso assetto classificatorio introdotto dal CCNL 2006/2009.
La Corte richiama le motivazioni di precedenti conformi ai sensi di questa norma, quale tecnica di motivazione per relationem.
art. 13 del CCNL 2006/2009
È indicato come fonte che, insieme alla contrattazione integrativa, disciplina l'eventuale attribuzione di posizioni economiche superiori; la Corte osserva che tale base normativa non era stata richiamata dalla sentenza impugnata per il periodo successivo al 1 ottobre 2007.
art. 7, comma 1, del CCNL 2006/2009
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data, mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna area - della posizione già conseguita nel sistema di provenienza e con la collocazione nel livello economico corrispondente secondo l'allegata tabella A
La Corte lo interpreta nel senso che il nuovo inquadramento opera automaticamente dalla data di entrata in vigore del contratto e non da un momento successivo, né dalla data di istituzione dei nuovi profili professionali.
art. 2, comma 2, del CCNL 2006/2009
gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione (1 ottobre 2007: n.d.r.), salvo diversa prescrizione del presente contratto
La Corte lo legge come previsione di immediata efficacia del nuovo sistema di classificazione dal giorno successivo alla stipulazione del contratto.
art. 8, comma 1, del CCNL 2006/2009
È richiamato per affermare che la istituzione dei profili professionali era rimessa agli enti, previa contrattazione integrativa, per rispondere alle esigenze organizzative delle singole amministrazioni.
art. 8, comma 2, del CCNL 2006/2009
È richiamato come limite ai criteri della contrattazione integrativa nell'istituzione dei profili professionali.
È richiamato per l'effetto espansivo interno della cassazione, che travolge anche la statuizione consequenziale sulle spese.
art. 36 Cost.
La Corte esclude che possa essere invocato per conservare trattamenti economici non più dovuti, poiché gli equilibri tra mansioni esigibili e retribuzione nel pubblico impiego dipendono dalla contrattazione collettiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, pur formalmente deducendo violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, l'esercizio di mansioni superiori e il relativo trattamento economico devono essere valutati alla luce del sistema di classificazione vigente ratione temporis, sicché l'evoluzione del CCNL può incidere sulla configurabilità stessa delle mansioni superiori.
- Quando il nuovo CCNL introduce un sistema di classificazione fondato sull'equivalenza delle mansioni all'interno della medesima area, lo svolgimento di attività comprese nell'area non integra di per sé mansioni superiori, ma solo il passaggio a un'area professionalmente diversa e superiore.
- Il riconoscimento di una posizione economica più elevata all'interno della stessa area non può essere desunto automaticamente dal solo svolgimento di mansioni superiori, ma richiede il rispetto dei criteri specificamente previsti dal contratto collettivo e dalla contrattazione integrativa.
- Sussiste vizio di contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo quando la motivazione esclude espressamente un certo periodo dal diritto riconosciuto, mentre il dispositivo mantiene immutata la decorrenza che comprende proprio quel periodo.
- L'accoglimento del ricorso principale con cassazione della sentenza travolge per effetto espansivo interno anche le statuizioni consequenziali sulle spese di lite.
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