Cassazione Penale, Sentenza n. 48758/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata qualificazione del reato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n.309/90 (ossia la mancata qualificazione come traffico/cedimento abituale), censurando che il dato ponderale avrebbe dovuto far rientrare il fatto nel comma 5; 2) violazione di legge in relazione alla confisca del denaro e del telefono cellulare sequestrati: si contestava la legittimità della confisca ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/90 per assenza del nesso immediato e diretto tra bene e reato e per sproporzione rispetto alle somme lecite a disposizione del ricorrente; si eccepiva inoltre che la confisca del denaro non sarebbe ammissibile fuori dai casi dell'art. 240 cod. pen. e che la confisca del telefono era priva di motivazione (si deduce anche che il prezzo sarebbe stato pagato con assegno circolare).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente alla confisca del telefono cellulare e lo ha annullato senza rinvio soltanto su tale punto, ordinandone l'immediata restituzione all'avente diritto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza: la condanna (pena di 2 anni e 9 mesi, multa di euro 14.000,00) e la confisca della somma di euro 490,00 (ritenuta profitto del reato) sono state confermate. La Corte ha ritenuto non manifestamente errata la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, poiché il solo dato ponderale non è sufficiente a provare l'ipotesi di traffico senza ulteriori accertamenti istruttori non compatibili con il rito del patteggiamento. Quanto al telefono, la motivazione sulla confisca è stata ritenuta generica: nonostante la confisca ai sensi dell'art.85-bis non richieda necessariamente un nesso di pertinenzialità, il giudice non ha spiegato la sproporzione tra il valore commerciale del telefono e i redditi del condannato; la Corte ha quindi annullato quella statuizione e disposto la comunicazione al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
Norme richiamate
sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.
Rito del patteggiamento utilizzato per la definizione del processo; limita gli approfondimenti istruttori e restringe l'ambito di impugnazione in Cassazione salvo errori manifesti o vizi motivazionali per misure non concordate.
art.73, comma 1 e richiamo al comma 5
Comma 1 punisce la detenzione di stupefacenti; il comma 5 disciplina l'ipotesi più grave (traffico/cedimento) e richiede, oltre al dato ponderale, accertamenti sulle modalità, mezzi e circostanze della condotta; il mero quantitativo non è di per sé sufficiente per qualificare il fatto ai sensi del comma 5.
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309
Consente il sequestro e la confisca di denaro e beni nell'ambito del contrasto agli stupefacenti; rinvia agli istituti del codice penale (art. 240-bis) per i presupposti; non richiede sempre nesso di pertinenzialità quando operi in combinato con art. 240-bis.
Regola la confisca per oggetti che costituiscono il profitto o il prezzo del reato o pertinenti al reato; principio richiamato per giustificare la confisca della somma pari al corrispettivo della cessione.
Prevede la confisca per sproporzione: beni o utilità posseduti dal condannato in ragione della sproporzione rispetto a redditi dichiarati o attività esercitata; può giustificare la confisca anche senza nesso di pertinenzialità diretto.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita il sindacato in Cassazione sulla sentenza di patteggiamento alla sola correzione di errori manifesti nella qualificazione giuridica del fatto; la novellazione ha inciso sull'ampiezza di impugnazione consentita.
legge 23 giugno 2017 n. 103 (introduzione del comma 2-bis dell'art. 448)
Ha introdotto il nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., restringendo i motivi di cassazione nelle sentenze di patteggiamento e consentendo comunque il ricorso per vizi motivazionali per misure non concordate tra le parti.
Disciplina i motivi di impugnazione per la Corte di Cassazione; richiamato in relazione alla possibilità di dedurre vizi di motivazione per misure non oggetto dell'accordo.
sentenza Sezioni Unite n. 21368/2019 (Savin)
sentenza n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348
Ha chiarito che, dopo la novella del 2017, il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso per vizio di motivazione (art. 606) quando la misura (es. sicurezza o confisca) non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti; altrimenti è limitato ai casi del nuovo art. 448, comma 2-bis.
Prevede la comunicazione al Procuratore Generale della Corte quando la Corte di Cassazione annulla senza rinvio alcune statuizioni; la cancelleria deve inviare tale comunicazione per gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Massime di principio
- Nel patteggiamento la Cassazione può sindacare la qualificazione giuridica del fatto solo se l'errore è manifesto: il mero dato quantitativo non basta a provare automaticamente l'ipotesi di traffico di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 senza ulteriori elementi sulle modalità della condotta.
- Le misure non concordate tra le parti (es. confisca disposta dal giudice) possono essere impugnate in Cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., anche dopo la riforma che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis.
- La confisca di somme che costituiscono il corrispettivo accertato di una cessione può essere giustificata come profitto del reato ai sensi dell'art. 240 cod. pen.; il giudice deve comunque motivare adeguatamente tale valutazione nel contesto del patteggiamento.
- La confisca ex art. 85-bis d.P.R. 309/90 può essere sostenuta in combinato con l'art. 240-bis per ragioni di sproporzione rispetto ai redditi dichiarati; tuttavia il giudice deve specificare elementi concreti che dimostrino la sproporzione, soprattutto per beni di modico valore come un singolo telefono cellulare.
- Per impugnare con successo una confisca per sproporzione è utile che il ricorrente offra elementi sul proprio reddito o sulla lecita provenienza dei beni; l'assenza di tali elementi rende più difficile ottenere l'annullamento della misura.
- Se la Corte annulla la confisca senza rinvio dispone la restituzione immediata del bene ed attiva la comunicazione al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen., il che può comportare ulteriori verifiche o provvedimenti d'ufficio.
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