Cassazione Civile, Ordinanza n. 10737/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda dell'ente previdenziale di condanna dell'università al pagamento di contributi previdenziali asseritamente omessi, per un importo di euro 513.302,69, previa qualificazione come subordinati dei rapporti di lavoro di diversi medici c.d. "gettonati" che avevano prestato attività in favore dell'ente pubblico. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ritenendo che le pretese riguardassero un periodo antecedente al 30 giugno 1998. La Corte d'appello aveva confermato tale decisione, applicando l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001. In cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 34 c.p.c. e dell'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il precedente richiamato dalla corte territoriale fosse inconferente perché relativo a una lite tra lavoratore e pubblica amministrazione utilizzatrice, mentre nel caso di specie il giudizio era tra ente previdenziale ed ente pubblico per obblighi contributivi; il ricorrente ha richiamato una diversa giurisprudenza che, a suo dire, conduceva a ritenere la giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura sulla giurisdizione. Ha dato continuità ai principi delle Sezioni Unite secondo cui, nelle controversie su rapporti di pubblico impiego, il criterio transitorio dell'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 si applica anche quando la domanda dell'ente previdenziale presupponga l'accertamento incidentale di prestazioni di fatto rese in regime di subordinazione a favore dell'ente pubblico. Poiché in causa era pacifico che i contributi richiesti attenessero a rapporti eseguiti sino al 30 giugno 1998, permaneva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Restata assorbita la questione relativa alla mancata notifica del ricorso ai medici interessati, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 34 c.p.c. e all'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 per contestare la decisione sulla giurisdizione.
Richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso sulla giurisdizione, senza una specifica autonoma elaborazione nella decisione.
art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001
È la norma transitoria applicata per determinare la giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di pubblico impiego; la Corte afferma che essa opera anche quando la pretesa contributiva presupponga l'accertamento incidentale di un rapporto subordinato di fatto con l'ente pubblico, se i diritti maturati attengono a periodi anteriori al 30 giugno 1998.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.
Applicato per porre le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in combinato con il comma 1-quater per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il criterio transitorio di giurisdizione dettato dall'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 si applica anche alle azioni dell'ente previdenziale per contributi omessi quando la pretesa richieda, anche solo incidentalmente, l'accertamento di prestazioni di fatto svolte in regime di subordinazione a favore di un ente pubblico.
- Se i diritti dedotti derivano dall'esecuzione di un rapporto di lavoro pubblico o assimilato sino al 30 giugno 1998, permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche nella fase transitoria successiva alla privatizzazione del pubblico impiego.
- Quando il motivo di ricorso si fonda su una lettura della giurisdizione già risolta da un principio delle Sezioni Unite, il giudice di legittimità mantiene continuità con quel precedente se la fattispecie concreta rientra nel medesimo perimetro applicativo.
- In caso di rigetto del ricorso, la questione processuale che risulti assorbita non viene esaminata e le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente.
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