Cassazione Civile, Ordinanza n. 25632/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
Una contribuente, già socia all’80% di una società a responsabilità limitata estinta il 23 aprile 2010 con un debito erariale residuo di € 23.485, aveva ricevuto un avviso di accertamento IVA per il 2008 ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 602/1973. L’accertamento presupponeva costi illegittimamente dedotti dalla società nell’anno precedente, pari a € 48.507,30 e relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, considerati utili occulti distribuiti ai soci. La Commissione tributaria provinciale di Isernia aveva accolto il ricorso della contribuente; l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello e la contribuente appello incidentale per riproporre questioni rimaste assorbite. Dopo il decesso della contribuente, il giudizio d’appello era stato interrotto all’udienza del 16 luglio 2018 e successivamente riassunto dall’Amministrazione il 5 aprile 2019. Gli eredi avevano eccepito l’estinzione del processo. La Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza depositata il 29 luglio 2019, aveva dichiarato estinto il giudizio perché la riassunzione era avvenuta oltre il termine semestrale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 6, comma 11, del d.l. 119/2018, convertito dalla l. 136/2018: sosteneva che la sospensione di nove mesi prevista per determinati termini di impugnazione e riassunzione dovesse applicarsi anche al termine per la ripresa del processo interrotto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. L’art. 6, comma 11, del d.l. 119/2018 sospende il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio dopo una cassazione con rinvio, non il termine per presentare l’istanza di trattazione che consente la ripresa del processo tributario interrotto ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 546/1992. La distinzione deriva dal dato letterale e dal contesto della norma, riferiti ai termini attraverso i quali la controversia transita tra diversi gradi di giudizio, non a una fase incidentale interna allo stesso grado. Il termine semestrale per l’istanza di trattazione decorreva dalla dichiarazione di interruzione del 16 luglio 2018 e non risultava sospeso dalla disposizione invocata; pertanto, la declaratoria di estinzione pronunciata dalla Commissione tributaria regionale resta ferma. L’Amministrazione è stata condannata a pagare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.400 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, € 200 per esborsi e accessori di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. La Corte non ha dichiarato dovuto il raddoppio del contributo unificato, essendo l’Amministrazione esonerata dal relativo versamento.
Norme richiamate
art. 6, comma 11, d.l. 119/2018, conv. in l. 136/2018
Il dato letterale dell’inserimento del termine «riassunzione» in un periodo che si apre con il riferimento ai «termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali», e si chiude con la menzione della «proposizione del controricorso in Cassazione», supporta, di per sé solo, l’interpretazione secondo cui la sospensione riguarda i termini entro i quali la controversia può transitare tra i diversi gradi di giudizio, a seguito della proposizione delle impugnazioni principali e di quelle incidentali.
La sospensione prevista dalla norma riguarda i termini di impugnazione e la riassunzione necessaria per proseguire davanti al giudice di rinvio dopo la cassazione con rinvio; non si estende all’istanza di trattazione per la ripresa del processo interrotto, che costituisce una fase interna al medesimo grado.
art. 43, comma 2, d.lgs. 546/1992
Nell’interpretare quest’ultima disposizione, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che essa, in tema di interruzione del processo tributario, disciplina la fase della prosecuzione a prescindere dalle modalità, automatica o su iniziativa della parte interessata, con la quale si è determinato l’effetto interruttivo, in quanto prevede la decorrenza del termine sempre dal momento della dichiarazione dell'interruzione, dovendosi così ritenere che un provvedimento del giudice, dichiarativo dell'evento interruttivo, è sempre necessario ai fini del computo del termine per la riassunzione del giudizio (Cass. n. 21108/2011; Cass. 22967/2025).
Nel processo tributario, il termine per chiedere la trattazione e proseguire dopo l’interruzione decorre dalla dichiarazione dell’interruzione; ai fini del suo computo è necessario un provvedimento giudiziale dichiarativo dell’evento.
art. 45, comma 1, d.lgs. 546/1992
Infine, il primo comma dell’art. 45 dispone che «Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo».
La mancata tempestiva attività processuale necessaria a proseguire il giudizio comporta l’estinzione quando sia decorso il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.
Pertanto, la «riassunzione» i cui termini sono sospesi dalla norma in esame non può che essere la «riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio», di cui agli artt. 392 c.p.c. e 63 d.lgs. n. 546/992, a seguito della cassazione con rinvio al giudice a quo disposta da questa Corte.
La riassunzione disciplinata dall’art. 63 è quella della causa davanti al giudice di rinvio dopo la cassazione con rinvio; è questa la riassunzione cui si riferisce la sospensione stabilita dall’art. 6, comma 11, del d.l. 119/2018.
Ciò a differenza dell’art. 63 d.lgs. n. 546/1992 che, analogamente all’art. 392 c.p.c., utilizza il termine «riassunzione» a proposito della necessaria attività processuale della parte, interessata alla prosecuzione del giudizio, dopo che questa Corte abbia cassato con rinvio la sentenza impugnata; non può quindi dubitarsi che la sospensione di cui all’art. 6 comma 11, d.l. n. 119/2018 sia limitata all’ambito delle impugnazioni.
La riassunzione ex art. 392 c.p.c. è l’attività processuale richiesta per la prosecuzione davanti al giudice di rinvio dopo la cassazione; la sospensione in esame è limitata a tale ambito.
Massime di principio
- La sospensione di nove mesi prevista per i termini di impugnazione e di riassunzione dall’art. 6, comma 11, del d.l. 119/2018 riguarda la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio dopo una cassazione con rinvio e non il termine per l’istanza di trattazione che determina la ripresa del processo tributario interrotto.
- Nel processo tributario interrotto, il termine per presentare l’istanza di trattazione decorre dalla dichiarazione dell’interruzione; la sua scadenza senza l’attività necessaria alla prosecuzione determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 546/1992.
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