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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30841/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento fondata su cartelle e atti di riscossione che la società contribuente aveva contestato davanti al giudice tributario. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo; la decisione era stata confermata in appello, anche perché la cartella presupposta risultava regolarmente notificata tramite servizio postale ex art. 26 d.P.R. 602/73 e perché non era stata ritenuta operante l'estinzione ex lege del credito ai sensi dell'art. 1, comma 540, L. 228/2012. In Cassazione la contribuente ha dedotto due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dei commi 538, 539 e 540 dell'art. 1 L. 228/2012, per avere la CTR valorizzato solo l'esistenza di una risposta dell'amministrazione alle istanze di sospensione senza verificarne la fondatezza e senza considerare l'effetto estintivo derivante dal decorso del termine; (2) violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., assumendo che la risposta dell'amministrazione fosse priva di efficacia probatoria e non riferibile alle istanze sospensive concretamente presentate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in tema di riscossione mediante ruolo, la disciplina dell'art. 1, commi 537 e ss., L. 228/2012 consente l'annullamento di diritto del ruolo solo se le ragioni poste a fondamento dell'istanza di sospensione rientrano nelle ipotesi tipizzate di cui al comma 538, cioè in cause potenzialmente estintive o comunque impeditive dell'esigibilità del credito. Ha inoltre precisato che l'effetto di annullamento non opera se il credito è già sospeso o sub iudice e che, ai fini della verifica, rileva anche una risposta tardiva dell'amministrazione. Nel caso concreto la CTR aveva correttamente accertato che le eccezioni prospettate dalla contribuente non rientravano nelle fattispecie di legge e che nulla era stato dedotto in modo idoneo contro le iscrizioni a ruolo; pertanto le censure sono state respinte. Le spese sono state poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 537-543, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    comma 538; comma 539; comma 540

    La sospensione immediata della riscossione è ammessa solo per le ipotesi tipizzate di non esigibilità del credito; l'annullamento di diritto del ruolo per mancata risposta entro 220 giorni opera solo se le ragioni dedotte rientrano in tali ipotesi e non quando il credito sia sospeso, amministrativamente o giudizialmente, o sub iudice.

  • art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015

    Ha modificato il termine previsto per la procedura, portandolo a 60 giorni per l'istanza e incidendo sul termine complessivo richiamato dalla Corte per la disciplina del silenzio dell'amministrazione.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notifica della cartella di pagamento può avvenire validamente a mezzo del servizio postale.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta infondata perché la CTR aveva comunque valorizzato il contenuto della risposta amministrativa e un accertamento fattuale non specificamente scalfito.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che invoca l'annullamento del ruolo deve allegare e dimostrare che le ragioni della sospensione rientrano nelle ipotesi legali idonee a incidere sulla pretesa tributaria.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    I motivi erano formulati come violazione di legge e vizio processuale, ma sono stati ritenuti infondati e in parte inammissibili per la loro interferenza con accertamenti di fatto non adeguatamente censurati.

Massime di principio

  • In materia di sospensione della riscossione ex art. 1, commi 537 e ss., L. 228/2012, il silenzio dell'amministrazione non determina automaticamente l'annullamento del ruolo: occorre che l'istanza sia fondata su una causa tipizzata di non esigibilità o estinzione del credito.
  • L'effetto di annullamento di diritto non può essere usato in modo meramente strumentale o defatigatorio; il giudice deve verificare la concreta riconducibilità dei motivi dedotti alle ipotesi normative tassative.
  • Ai fini della procedura di sospensione rileva anche una risposta tardiva dell'amministrazione, se idonea a dimostrare che le eccezioni del debitore non rientrano nelle cause legali previste.
  • Chi invoca l'annullamento ex lege del ruolo deve allegare in modo specifico il contenuto delle istanze sospensive e dimostrare il nesso tra esse e una delle cause ostative all'esigibilità del credito.
  • Quando il credito è già sub iudice o sottoposto a sospensione giudiziale o amministrativa, non opera il meccanismo di annullamento automatico previsto dalla disciplina sulla sospensione della riscossione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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