Cassazione Civile, Ordinanza n. 24803/2022 del 12/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (clienti)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di incarico aventi ad oggetto la redazione e gestione della contabilità e la predisposizione delle buste paga. I committenti hanno agito per ottenere la ripetizione di somme versate ai prestatori d'opera ritenute eccedenti rispetto ai compensi dovuti. Il Tribunale aveva accolto la domanda condannando in solido i convenuti alla restituzione di importi rilevanti; la Corte d'appello ha ridotto le somme dovute, valorizzando alcune dichiarazioni di riconoscimento del debito e ritenendo confermata la responsabilità restitutoria solidale. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. per mancata ammissione di documenti prodotti in appello/precisazione delle conclusioni relativi agli esiti di un procedimento penale conclusosi con archiviazione; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo al rigetto delle prove orali; 3) violazione degli artt. 1292 e 1293 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto la solidarietà passiva pur in presenza di rapporti autonomi e distinti; 4) violazione dell'art. 2033 c.c. sostenendo che i pagamenti erano stati effettuati senza riserva, con consapevolezza della debenza e in base a un titolo contrattuale ancora vigente, sicché non vi sarebbe stato indebito oggettivo o comunque i pagamenti non sarebbero stati sine causa. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili e/o infondati tutti i motivi: ha escluso la rilevanza dei documenti non ritualmente trascritti e la loro idoneità a escludere l'indebito; ha riqualificato il secondo motivo come censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. ma lo ha dichiarato infondato per mancata specificazione e trascrizione delle prove asseritamente omesse; ha confermato la solidarietà dell'obbligazione restitutoria, osservando che la diversità delle fonti contrattuali non esclude la solidarietà della pretesa di ripetizione; ha ribadito che l'indebito oggettivo sussiste anche quando il pagamento è avvenuto in presenza di una causa giustificativa solo parziale, essendo ripetibile anche l'eccedenza rispetto al dovuto. Il ricorso è stato rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili alcune doglianze per violazione del principio di autosufficienza e dei limiti alle produzioni in cassazione, e infondati i motivi sostanziali sulla ripetizione di indebito e sulla solidarietà passiva. È stata confermata la decisione di merito che aveva condannato i ricorrenti alla restituzione, sia pure con rideterminazione degli importi operata in appello. I ricorrenti sono stati inoltre condannati alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
in cassazione non sono utilmente censurabili produzioni documentali prive di rituale deduzione e specifica indicazione nel ricorso, oltre i limiti del giudizio di legittimità
la doglianza di omessa pronuncia è stata riqualificata, in sostanza, come censura di omesso esame di fatti secondari/probatori
usato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale
richiamato per la nullità della sentenza denunciata
la censura relativa alle prove orali è stata ricondotta all'omesso esame di fatti decisivi, ma è risultata non specificamente formulata
il ricorrente deve indicare e trascrivere specificamente atti, documenti e prove rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile
sono inammissibili le produzioni documentali effettuate in cassazione oltre i limiti consentiti
la solidarietà passiva dell'obbligazione restitutoria è stata confermata
la diversità dei titoli non esclude di per sé la solidarietà passiva
i condebitori si presumono tenuti in solido salvo diversa disposizione di legge
la ripetizione di indebito oggettivo riguarda anche i pagamenti eccedenti rispetto al dovuto; non occorre l'errore del solvens né rileva la spontaneità del pagamento
richiamato per distinguere l'indebito soggettivo, nel quale l'errore scusabile assume rilievo, dall'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso
norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure fondate su documenti o atti del merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce in modo puntuale il contenuto e non indica con precisione dove e quando siano stati prodotti o discussi nel processo.
- La doglianza di omessa pronuncia può essere riqualificata come censura di omesso esame di fatti secondari o prove; in tal caso il ricorrente deve trascrivere specificamente le istanze istruttorie e indicare la decisività dei fatti asseritamente trascurati.
- La diversità dei titoli contrattuali o delle fonti del rapporto non esclude la solidarietà passiva quando l'obbligazione azionata è unitaria e restitutoria.
- L'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. sussiste anche quando il pagamento sia stato eseguito spontaneamente o senza errore, purché risulti privo di causa o eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto.
- Nell'azione di ripetizione di indebito è ripetibile anche la sola eccedenza rispetto al dovuto: la causa debendi deve sorreggere il pagamento nel suo intero ammontare, altrimenti si configura un indebito parziale.
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