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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24803/2022 del 12/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (clienti)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di incarico aventi ad oggetto la redazione e gestione della contabilità e la predisposizione delle buste paga. I committenti hanno agito per ottenere la ripetizione di somme versate ai prestatori d'opera ritenute eccedenti rispetto ai compensi dovuti. Il Tribunale aveva accolto la domanda condannando in solido i convenuti alla restituzione di importi rilevanti; la Corte d'appello ha ridotto le somme dovute, valorizzando alcune dichiarazioni di riconoscimento del debito e ritenendo confermata la responsabilità restitutoria solidale. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. per mancata ammissione di documenti prodotti in appello/precisazione delle conclusioni relativi agli esiti di un procedimento penale conclusosi con archiviazione; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo al rigetto delle prove orali; 3) violazione degli artt. 1292 e 1293 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto la solidarietà passiva pur in presenza di rapporti autonomi e distinti; 4) violazione dell'art. 2033 c.c. sostenendo che i pagamenti erano stati effettuati senza riserva, con consapevolezza della debenza e in base a un titolo contrattuale ancora vigente, sicché non vi sarebbe stato indebito oggettivo o comunque i pagamenti non sarebbero stati sine causa. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili e/o infondati tutti i motivi: ha escluso la rilevanza dei documenti non ritualmente trascritti e la loro idoneità a escludere l'indebito; ha riqualificato il secondo motivo come censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. ma lo ha dichiarato infondato per mancata specificazione e trascrizione delle prove asseritamente omesse; ha confermato la solidarietà dell'obbligazione restitutoria, osservando che la diversità delle fonti contrattuali non esclude la solidarietà della pretesa di ripetizione; ha ribadito che l'indebito oggettivo sussiste anche quando il pagamento è avvenuto in presenza di una causa giustificativa solo parziale, essendo ripetibile anche l'eccedenza rispetto al dovuto. Il ricorso è stato rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili alcune doglianze per violazione del principio di autosufficienza e dei limiti alle produzioni in cassazione, e infondati i motivi sostanziali sulla ripetizione di indebito e sulla solidarietà passiva. È stata confermata la decisione di merito che aveva condannato i ricorrenti alla restituzione, sia pure con rideterminazione degli importi operata in appello. I ricorrenti sono stati inoltre condannati alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    in cassazione non sono utilmente censurabili produzioni documentali prive di rituale deduzione e specifica indicazione nel ricorso, oltre i limiti del giudizio di legittimità

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia è stata riqualificata, in sostanza, come censura di omesso esame di fatti secondari/probatori

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la nullità della sentenza denunciata

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la censura relativa alle prove orali è stata ricondotta all'omesso esame di fatti decisivi, ma è risultata non specificamente formulata

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorrente deve indicare e trascrivere specificamente atti, documenti e prove rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile

  • art. 372 c.p.c.

    sono inammissibili le produzioni documentali effettuate in cassazione oltre i limiti consentiti

  • art. 1292 c.c.

    la solidarietà passiva dell'obbligazione restitutoria è stata confermata

  • art. 1293 c.c.

    la diversità dei titoli non esclude di per sé la solidarietà passiva

  • art. 1294 c.c.

    i condebitori si presumono tenuti in solido salvo diversa disposizione di legge

  • art. 2033 c.c.

    la ripetizione di indebito oggettivo riguarda anche i pagamenti eccedenti rispetto al dovuto; non occorre l'errore del solvens né rileva la spontaneità del pagamento

  • art. 2036 c.c.

    richiamato per distinguere l'indebito soggettivo, nel quale l'errore scusabile assume rilievo, dall'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione le censure fondate su documenti o atti del merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce in modo puntuale il contenuto e non indica con precisione dove e quando siano stati prodotti o discussi nel processo.
  • La doglianza di omessa pronuncia può essere riqualificata come censura di omesso esame di fatti secondari o prove; in tal caso il ricorrente deve trascrivere specificamente le istanze istruttorie e indicare la decisività dei fatti asseritamente trascurati.
  • La diversità dei titoli contrattuali o delle fonti del rapporto non esclude la solidarietà passiva quando l'obbligazione azionata è unitaria e restitutoria.
  • L'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. sussiste anche quando il pagamento sia stato eseguito spontaneamente o senza errore, purché risulti privo di causa o eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto.
  • Nell'azione di ripetizione di indebito è ripetibile anche la sola eccedenza rispetto al dovuto: la causa debendi deve sorreggere il pagamento nel suo intero ammontare, altrimenti si configura un indebito parziale.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoObbligazioni solidaliProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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