Cassazione Civile, Ordinanza n. 32861/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 2007 e 2008, fondati sul redditometro ex art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, con i quali l'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito complessivo sulla base della disponibilità di beni e altri indici di capacità contributiva. Dopo un primo grado in cui il reddito era stato rideterminato in misura inferiore, la commissione regionale aveva respinto l'appello del contribuente. In cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 e dell'art. 38, commi quarto e sesto, del d.P.R. n. 600/1973, oltre che dei decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992, sostenendo che la sentenza impugnata non avesse dato adeguato conto della prova della disponibilità di risorse finanziarie idonee a giustificare il maggior reddito accertato e censurando, in sostanza, la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, la disponibilità di beni-indice di capacità contributiva integra una presunzione legale relativa: una volta accertata l'effettiva disponibilità degli elementi indicativi, il giudice non può disconoscere il valore presuntivo loro attribuito dalla legge, ma può solo valutare la prova contraria del contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme impiegate o sulla insussistenza/minore entità del reddito presunto. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui la prova contraria non si esaurisce nella mera allegazione di ulteriori redditi o nel semplice transito di somme, ma richiede documentazione idonea a dimostrare circostanze sintomatiche della loro disponibilità per il periodo rilevante. Nel caso concreto, la censura si è tradotta in una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con gli ulteriori adempimenti conseguenti previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito; la disponibilità di beni-indice integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva, superabile solo con prova contraria documentale del contribuente.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel motivo come parametro di denunciata violazione di legge, senza che dalla motivazione emerga un'autonoma applicazione decisiva della norma.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Presuppone il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.M. 10 settembre 1992
Richiamato nel motivo insieme al D.M. 19 novembre 1992 quale fonte secondaria di attuazione dell'accertamento sintetico.
D.M. 19 novembre 1992
Richiamato nel motivo insieme al D.M. 10 settembre 1992 quale fonte secondaria di attuazione dell'accertamento sintetico.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione di norme di diritto come vizio di legittimità.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico del reddito, la disponibilità di beni o altri indici di capacità contributiva, una volta accertata in fatto, opera come presunzione legale relativa del maggior reddito.
- Il giudice tributario non può neutralizzare la valenza presuntiva degli indici redditometrici con una diversa valutazione equitativa o sostitutiva del loro peso, ma deve verificare soltanto l'efficacia della prova contraria del contribuente.
- La prova contraria al redditometro richiede documentazione idonea a dimostrare non solo l'esistenza di redditi non imponibili o soggetti a ritenuta, ma anche circostanze oggettive che rendano plausibile la loro disponibilità e utilizzazione nel periodo considerato.
- Non basta allegare la mera disponibilità di ulteriori somme o il loro transito finanziario: occorre una prova sintomatica, ancorata a dati quantitativi e temporali, della loro riferibilità alla copertura delle spese contestate o della loro idoneità a giustificare il maggior reddito presunto.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
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