Cassazione Penale, Ordinanza n. 27772/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Viene quindi confermata la decisione di merito che aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato contestato e lo aveva condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, ridotta per il rito. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna già inflitta in primo grado per il concorso, con altra persona, nella formazione e utilizzazione di documenti falsi ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. In concreto, la vicenda riguarda 23 ricevute fiscali attestanti prestazioni lavorative mai effettuate, ritenute documenti totalmente falsi, materialmente predisposti appositamente per conseguire il titolo di soggiorno. Con il ricorso si ripropongono sostanzialmente i medesimi motivi già esaminati e respinti in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato perché la falsità attiene alla formazione stessa dei documenti e la condotta rientra nel paradigma incriminatore contestato.
Norme richiamate
Richiamato per qualificare il concorso di persone nel reato contestato.
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
La Corte lo interpreta nel senso che vi rientra anche la formazione materialmente falsa di documenti utilizzati per ottenere il permesso di soggiorno, quando i documenti siano appositamente predisposti e totalmente falsi.
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
È la norma incriminatrice applicata al caso concreto, con riferimento alla falsità dei documenti impiegati per il titolo di soggiorno.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le medesime doglianze già disattese in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di falsità documentale funzionale al rilascio del permesso di soggiorno, rileva anche la formazione materialmente falsa di documenti, se questi sono appositamente creati e integralmente falsi per integrare la condotta tipica prevista dalla norma incriminatrice.
- Quando la falsità riguarda la formazione stessa dei documenti utilizzati per conseguire un beneficio amministrativo, la condotta può rientrare nella fattispecie penale anche se i documenti sono impiegati come supporto della richiesta e non solo come mere attestazioni mendaci.
- La manifesta infondatezza del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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