Cassazione Penale, Sentenza n. 3788/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto affidamento in prova ai servizi sociali e semilibertà per il residuo pena (4 anni, 9 mesi e 5 giorni) per condanna per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e reati connessi. L'istanza invocava la nuova disciplina introdotta dal D.L. n.162/2022 (art. 4-bis comma 1-bis) ma non ha dimostrato la collaborazione con la giustizia né ha fornito elementi specifici e diversi dalla semplice buona condotta carceraria tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il rischio di loro ripristino. Il Tribunale, valutando anche i pareri della DDA e della DNA, ha ritenuto che sussistessero indici di persistenza dei collegamenti (ruolo attivo nel sodalizio accertato in sentenza, legami familiari con esponenti del narcotraffico, operatività prolungata dell'associazione, limitata capacità economica familiare) e ha dichiarato l'istanza inammissibile.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato infondato: la Corte ha confermato la correttezza dell'operato del Tribunale di Sorveglianza di Bari. Ha ritenuto legittima la valutazione che, in assenza di specifici elementi che dimostrino l'interruzione dei collegamenti con la criminalità organizzata o l'assoluta impossibilità della collaborazione, la presunzione di mantenimento dei collegamenti non può essere superata con la sola buona condotta carceraria. Inoltre la Corte ha valorizzato i dati investigativi e processuali (ruolo strategico del condannato, legami familiari, perdurante operatività dell'organizzazione, situazione patrimoniale) come sintomatici dell'attualità dei collegamenti, giustificando così l'inammissibilità dell'istanza.
Norme richiamate
prevede che, per i condannati prima della sua entrata in vigore, nei casi in cui l'integrale accertamento dei fatti renda impossibile una utile collaborazione con la giustizia, i benefici possono essere concessi purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamento con la criminalità organizzata
Stabilisce una disciplina transitoria per i reati commessi prima dell'entrata in vigore, concentrandosi sulla verifica dell'attualità dei collegamenti e prevedendo procedure specifiche per valutare l'accesso ai benefici
L. n. 354 del 1975 (art. 4-bis comma 1-bis)
le misure alternative possono essere concesse anche in assenza di collaborazione purché i detenuti dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino
Introdotto dal D.L. 162/2022, impone oneri probatori stringenti al condannato per superare le condizioni ostative in assenza di collaborazione; richiede elementi concreti e non limitati alla sola buona condotta
L. n. 354 del 1975 (art. 58-ter)
Regola la collaborazione con la giustizia come causa che può escludere le condizioni ostative; la presenza di collaborazione positiva rimane via privilegiata per accedere ai benefici
DPR n. 309 del 1990 (artt. 73 e 74)
Norme sul traffico di stupefacenti contestate al condannato; rilevano ai fini della configurazione del delitto ostativo
Norma richiamata nel capo di imputazione collegata alla fattispecie di traffico di stupefacenti
Riguarda l'associazione di tipo mafioso; i reati commessi per agevolare associazioni di tale tipo implicano severe limitazioni all'accesso ai benefici penitenziari
Massime di principio
- Per i reati ostativi la strada principale per ottenere benefici è la collaborazione con la giustizia; in sua assenza il detenuto deve fornire prove specifiche e non limitate alla buona condotta carceraria
- La nuova disciplina introdotta dal D.L. 162/2022 impone oneri dimostrativi più severi: occorrono elementi concreti che escludano l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e il rischio di loro ripristino
- Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.L. 162/2022 opera una procedura transitoria che può tradursi nella verifica esclusiva dell'attualità dei collegamenti, ma resta comunque necessario apportare elementi significativi in tal senso
- Pareri della DDA e della DNA non sono formalmente vincolanti, ma hanno forte rilievo probatorio e possono integrare l'insieme degli elementi che giustificano il diniego dei benefici
- Elementi quali ruolo attivo nell'associazione, legami familiari con esponenti criminali, perdurante operatività dell'organizzazione e indici patrimoniali possono essere valutati come prova dell'attualità dei collegamenti
- Il ricorrente ha l'onere processuale di allegare e documentare in modo specifico l'impossibilità o l'irrilevanza della collaborazione; le mere affermazioni generiche o la sola buona condotta carceraria sono insufficienti
- Se si ritiene impossibile la collaborazione per integrale accertamento dei fatti, è comunque necessario fornire prova dell'interruzione dei collegamenti attuali con l'organizzazione e del rischio di ripristino
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