Cassazione Civile, Ordinanza n. 17527/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento dell’esistenza e dell’estensione di una servitù volontaria di passaggio, anche carrabile con mezzi agricoli, costituita con atto notarile. Il titolare del fondo dominante aveva chiesto anche la condanna della proprietaria del fondo servente a rimuovere un fabbricato e altri ostacoli asseritamente impeditivi del libero esercizio della servitù, oltre al risarcimento dei danni. Il tribunale aveva accolto la domanda sul punto dell’esistenza della servitù, escluso il risarcimento; in appello la misura del passaggio era stata ridotta da metri 3 a metri 2,5. In cassazione la parte proprietaria del fondo servente deduceva, con due motivi, violazione o falsa applicazione di legge e omesso esame di fatti decisivi: contestava la ricostruzione della utilità della servitù e la determinazione giudiziale della larghezza del passaggio, invocando gli artt. 1362, 1064 e 1065 c.c. e sostenendo che la soluzione adottata fosse incompatibile con le risultanze istruttorie e con il contenuto del titolo. Il controricorrente proponeva ricorso incidentale, censurando la motivazione della sentenza d’appello sulla riduzione della larghezza del passaggio e deducendo a sua volta violazione degli artt. 1064 e 1065 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché le censure non formulavano una specifica questione di diritto e tendevano, in realtà, a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità quanto al vizio di omesso esame, mancando l’indicazione di quando, dove e come il fatto sarebbe stato discusso in appello. Quanto al ricorso incidentale, lo ha considerato rinunciato perché la parte non aveva chiesto la decisione a fronte della proposta ex art. 380-bis c.p.c. La Corte ha quindi condannato la ricorrente principale alle spese e anche al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve denunciare specificamente un vizio rientrante nei casi previsti dalla norma; non è sufficiente una generica censura o una mera contrapposizione alla ricostruzione di merito.
La mancata istanza di decisione a fronte della proposta di definizione può comportare la rinuncia al ricorso incidentale.
In tema di servitù, si richiama come criterio interpretativo e integrativo del titolo per determinare le modalità di esercizio quando non siano espressamente descritte.
La norma è richiamata quale criterio per l’esercizio della servitù e per integrare il contenuto del titolo ove manchino specificazioni sulle modalità concrete di passaggio.
È richiamato dalla parte ricorrente in tema di interpretazione del titolo, ma la Corte osserva che la censura finisce per investire la ricostruzione del fatto più che una regola di ermeneutica contrattuale.
La Corte condanna la ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, in coerenza con la manifesta infondatezza/inammissibilità della pretesa e con la decisione anticipata proposta.
La Corte dispone altresì il pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, quale ulteriore conseguenza della responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
È richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo conseguente all’esito del ricorso.
art. 3340/2019
Richiamata come precedente sul vizio di violazione di legge, a sostegno del rilievo che non è sindacabile in cassazione una censura che in realtà contesta il fatto.
SSUU n. 8053/2014
Richiamata per il principio di specificità del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, che richiede indicazione puntuale di quando, dove e come il fatto sia stato discusso nel giudizio di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che formalmente deduce violazione di legge è inammissibile se in realtà mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto, delle prove o delle risultanze istruttorie.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il ricorrente indica in modo specifico il fatto, la sua decisività e il momento processuale in cui esso è stato oggetto di discussione tra le parti; una censura generica è inammissibile.
- Quando il titolo costitutivo di una servitù non disciplina compiutamente le modalità di esercizio, la sua integrazione può avvenire secondo i criteri legali previsti per l’esercizio del diritto reale servente e dominante, ma la relativa doglianza resta sindacabile in cassazione solo come vera violazione di legge e non come contestazione della valutazione di merito.
- La mancata istanza di decisione dopo una proposta di definizione anticipata può essere valorizzata come rinuncia al ricorso incidentale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può giustificare la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato.
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