Cassazione Civile, Ordinanza n. 16299/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione depositata dalla ricorrente, ritenendo provata l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Ne è conseguita la dichiarazione di estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF relativo all'anno 2000, con cui l'Ufficio rideterminava sinteticamente il reddito della contribuente in ragione dell'acquisto di un immobile effettuato nel 2004 per euro 387.340,00. La contribuente impugnava l'atto sostenendo, nei precedenti gradi di merito e poi in cassazione, che l'accertamento avrebbe dovuto eventualmente riguardare il coniuge, che il contributo economico dei parenti e l'utilizzo di fondi accumulati negli anni precedenti avrebbero escluso o ridotto la pretesa fiscale, e che il maggior reddito presunto era giustificato da somme soggette a ritenuta alla fonte e da disinvestimenti di capitali pregressi. Con il terzo motivo invocava inoltre il giudicato formatosi su altre annualità, annullate dalla CTR su un medesimo presupposto, richiamando l'efficacia ex art. 2909 c.c. Durante il giudizio di cassazione la ricorrente depositava istanza di estinzione per avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 1, commi 186-202, L. 29 dicembre 2022, dichiarando di aver estinto ogni pendenza con l'erario.
Norme richiamate
art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto, quinto e sesto comma
richiamato come parametro normativo dell'accertamento sintetico/redditometrico oggetto di censura
D.M. 10 settembre 1992
richiamato in relazione al redditometro quale fonte dei criteri applicati dall'Ufficio
evocato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici poste a base dell'accertamento sintetico
richiamato nel secondo motivo come parametro di violazione di legge e motivazione
richiamato nel terzo motivo per sostenere l'efficacia del giudicato formatosi su annualità diverse
art. 1, commi 186 a 202, L. 29 dicembre 2022
indicato quale base normativa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, alla quale la contribuente ha aderito
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità in materia tributaria, la sopravvenuta adesione del contribuente alla definizione agevolata della lite pendente, se documentata, comporta l'estinzione del processo.
- Quando l'estinzione interviene per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito e si limita a prenderne atto.
- Nei giudizi relativi ad accertamento sintetico del reddito, le doglianze sulla provenienza delle somme, sui contributi di terzi e sull'uso di capitali pregressi attengono al merito della prova della capacità contributiva, ma restano assorbite se la controversia viene definita agevolmente.
- L'eventuale giudicato favorevole formatosi su annualità diverse può essere invocato in ricorso, ma la sua rilevanza processuale resta priva di esame quando il giudizio si estingue per definizione agevolata.
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