Cassazione Civile, Ordinanza n. 24531/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (persona disabile)
La controversia
La controversia nasce da 104 verbali di contestazione elevati dalla polizia locale per violazione dell'art. 7, comma 14, c.d.s., relativi all'accesso in corsie riservate ai mezzi pubblici in una città diversa da quella che aveva rilasciato il contrassegno per disabili. Il giudice di pace aveva accolto le opposizioni ritenendo sufficiente il possesso del contrassegno, mentre il tribunale, in appello, aveva riformato la decisione affermando che, nel comune accertatore, la circolazione era subordinata anche alla preventiva registrazione della targa nel portale comunale e che mancava la prova che la conducente fosse a bordo del veicolo. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 381, comma 2, reg. c.d.s. e degli artt. 11 e 12 d.P.R. 503/1996, anche in relazione a gerarchia delle fonti e riserva di legge, per avere il tribunale subordinato la validità del contrassegno a una disciplina comunale; 2) violazione dell'art. 8, comma 2, l. 689/1981, per avere escluso l'applicazione della continuazione; 3) violazione dell'art. 3 l. 689/1981, per avere escluso l'ignoranza incolpevole rispetto alle ordinanze comunali.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Milano in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha ritenuto illegittimo subordinare la circolazione del disabile, munito di valido contrassegno, alla preventiva comunicazione/registrazione della targa presso il comune di transito, poiché tale onere non trova base negli artt. 11 e 12 d.P.R. 503/1996 né nell'art. 381, comma 2, reg. c.d.s., e l'art. 7 c.d.s. non consente di imporre condizioni più gravose in contrasto con norme imperative.
Norme richiamate
comma 14; comma 1, lett. b)
consente ai comuni di disciplinare la circolazione in centri abitati per esigenze generali, ma non permette di introdurre oneri ulteriori e incompatibili con il diritto del disabile riconosciuto da norme superiori.
art. 381, comma 2, d.P.R. 495/1992
riconosce al titolare del contrassegno disabili il diritto di circolare e sostare anche nelle aree riservate, con esposizione del contrassegno, senza limiti territoriali al comune che lo ha rilasciato e senza ulteriori adempimenti imposti dagli enti locali.
artt. 11 e 12 d.P.R. 24 luglio 1996 n. 503
conferiscono al soggetto invalido un diritto personale di circolazione sul territorio nazionale, anche nelle corsie riservate, mediante il solo onere di esporre il contrassegno.
motivo di ricorso dedotto sulla continuazione, ma dichiarato assorbito e non esaminato nel merito.
motivo di ricorso dedotto sull'elemento soggettivo/ignoranza incolpevole, ma dichiarato assorbito e non esaminato nel merito.
richiamato dalla ricorrente per il principio di legalità in materia sanzionatoria: le sanzioni amministrative possono essere irrogate solo in forza di legge.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma processuale richiamata a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il contrassegno invalidi attribuisce al titolare un’autorizzazione personale alla circolazione e alla sosta nelle aree consentite dalla normativa statale, valida su tutto il territorio nazionale, e non può essere resa inefficace da regolamenti o ordinanze comunali che impongano adempimenti ulteriori non previsti dalla legge.
- Le disposizioni regolamentari o comunali sulla circolazione urbana non possono introdurre condizioni più gravose rispetto a quelle stabilite da norme statali imperative in materia di mobilità dei disabili.
- L’eventuale inefficienza dei sistemi di controllo dell’ente locale non può tradursi in un onere a carico del disabile; spetta all’amministrazione predisporre modalità di verifica idonee a riconoscere il contrassegno esposto.
- In presenza di una norma speciale che disciplina il diritto del disabile alla circolazione, non è legittimo subordinare tale diritto alla preventiva registrazione della targa se tale obbligo non è previsto espressamente dalla fonte primaria o regolamentare sovraordinata.
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