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Sentenza

Sentenza n. 4298/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano datato 29.05.2026, codice pratica P-MI/L/Q/2025/112489, con cui è stata disposta l’archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato presentata dal sig. JAYAWEERA Ruwan Niroshana in favore della sig.ra Sandeepa Dulanjanee Kuruppu, per “mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente (artt. 22 comma 5 ter e 6 del D. Lgs. n. 286/1998)”, notificato in pari data, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202602996

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano che ha archiviato l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato per mancata trasmissione nei termini del contratto firmato digitalmente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il datore di lavoro ha impugnato l’archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato presentata in favore di una lavoratrice straniera, disposta il 29 maggio 2026 per la mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente. Ha dedotto, tra le altre censure, la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, poiché l’amministrazione non aveva comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza né instaurato un contraddittorio procedimentale; le ulteriori censure non sono specificate nel testo.

La decisione

Il TAR, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Ha ritenuto fondata la censura relativa all’art. 10-bis l. 241/1990: prima dell’archiviazione non era stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi, e le notifiche automatiche del sistema informatico al datore di lavoro e alla lavoratrice contenenti istruzioni sugli adempimenti non sostituivano l’instaurazione del contraddittorio procedimentale. L’interlocuzione era necessaria anche perché l’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 richiede di valutare se il ritardo nella trasmissione del contratto sia dovuto a forza maggiore o comunque a cause non imputabili alla lavoratrice. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese integralmente compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    il provvedimento impugnato non è stato, difatti, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;

    L’archiviazione dell’istanza è illegittima se adottata senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    una interlocuzione con il datore di lavoro e il lavoratore è doverosa anche poiché l’amministrazione, in forza di quanto disposto dall’art. 22, c. 5 ter, d.lgs. n. 286/1998, è chiamata a valutare le ragioni del ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno allo sportello unico per l’immigrazione, se cioè esso possa essere dipeso “da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore”;

    Prima di archiviare per ritardata trasmissione del contratto, l’amministrazione deve consentire un’interlocuzione con datore e lavoratore e valutare se il ritardo dipenda da forza maggiore o da cause non imputabili al lavoratore.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    con il provvedimento impugnato la Prefettura di Milano ha archiviato il procedimento di rilascio di un permesso di soggiorno in favore del ricorrente per la mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente (artt. 22, c. 5 ter e 6, d.lgs. n. 286/1998);

    La disposizione è richiamata nel testo quale riferimento alla trasmissione nei termini del contratto firmato digitalmente, ma la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.;

    Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata secondo la previsione dell’art. 60 c.p.a.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione intende archiviare un’istanza per mancato o tardivo adempimento, deve comunicare preventivamente i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990; l’invio automatico di istruzioni procedimentali tramite un sistema informatico non equivale all’instaurazione del contraddittorio.
  • Nel procedimento di nulla osta al lavoro subordinato, prima di archiviare l’istanza per tardiva trasmissione del contratto di soggiorno, l’amministrazione deve consentire l’interlocuzione con datore e lavoratore e valutare se il ritardo sia dovuto a forza maggiore o a cause non imputabili al lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

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