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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13201/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per concorso nel delitto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Un ricorrente ha dedotto: 1) erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, valorizzando la presunta rudimentalità dell'attività, l'assenza di mezzi organizzativi, l'esiguità della sostanza e l'asserita inesattezza della perizia sul grado di purezza; 2) manifesta illogicità della motivazione sulla recidiva, sostenendo che la Corte non avrebbe accertato in concreto la maggiore pericolosità sociale limitandosi a richiamare i precedenti penali, risalenti e relativi ad altri beni giuridici. L'altro ricorrente ha riproposto la censura sulla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, e ha inoltre contestato il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., deducendo quantità modesta, modalità dell'azione, limitata capacità a delinquere e collaborazione con gli accertamenti e il procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata. È stata ritenuta corretta l'esclusione dell'ipotesi lieve dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, fondata soprattutto sull'elevato numero di dosi ricavabili dalla sostanza detenuta e sul suo alto grado di purezza, elementi ritenuti di per sé incompatibili con la fattispecie attenuata. È stata inoltre ritenuta adeguata la motivazione sulla recidiva specifica e reiterata, incentrata sui precedenti penali e sull'elevata pericolosità desunta dal loro numero e dalla loro tipologia, nonché sul diniego delle attenuanti generiche, motivato da protervia, assenza di resipiscenza, modalità della condotta e adeguatezza della pena già inflitta. Conseguentemente, gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    base della condanna per il reato in materia di stupefacenti

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    fattispecie di minore gravità la cui esclusione è stata ritenuta corretta in ragione di quantità, numero di dosi e grado di purezza della sostanza

  • art. 99 c.p.

    richiamato in tema di recidiva specifica e reiterata, ritenuta motivata sulla base dei precedenti e della pericolosità

  • art. 62-bis c.p.

    attengono alle attenuanti generiche, negate con motivazione ritenuta adeguata

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'esclusione dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti, elementi come l'elevato numero di dosi ricavabili dalla sostanza e l'alto grado di purezza possono da soli giustificare il rigetto della derubricazione, rendendo recessivi gli altri indici previsti dalla norma.
  • La motivazione sulla recidiva è adeguata quando il giudice valorizza in concreto il numero, la natura e la tipologia dei precedenti penali, come indicatori di maggiore pericolosità sociale e fattore criminogeno.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è correttamente motivato se il giudice richiama elementi negativi quali protervia, assenza di resipiscenza, modalità della condotta e congruità della pena base, senza necessità di accogliere il mero richiamo a elementi favorevoli non decisivi.
  • In caso di inammissibilità del ricorso senza assenza di colpa del ricorrente, consegue il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di personeRecidiva

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