Cassazione Civile, Ordinanza n. 34570/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudicato sull'an debeatur: era stata dichiarata la nullità del termine apposto a una serie di contratti a tempo determinato stipulati a partire dal 22.12.1997, con accertamento della sussistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato dal medesimo giorno, ordine di riammissione in servizio e condanna al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 23.5.2003 fino alla effettiva immissione in servizio. Nel successivo giudizio di quantificazione, il Tribunale aveva determinato il danno e la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva ridotto l'importo. La lavoratrice ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione di legge e dei CCNL per avere la Corte territoriale equiparato qualifica e livello e per aver ancorato la retribuzione utile al livello 8 anziché al 9, sostenendo che il giudicato sull'an implicasse il riconoscimento della progressione economica maturata dalla prima assunzione; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per non avere incluso nel computo il premio di risultato, ritenuto dalla ricorrente componente stabile della retribuzione; 3) violazione di legge, dei CCNL e del principio del ne bis in idem per asserita violazione del giudicato, avendo la Corte d'appello congelato la progressione in carriera fino al 23.5.2003 nonostante il rapporto fosse stato dichiarato decorrere dal 22.12.1997.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza sull'an richiamava la qualifica attribuita al momento della risoluzione del rapporto e che, in base al CCNL applicabile e al dato del caso concreto, il corretto parametro era il livello 8, poiché il passaggio all'8/9 richiedeva un lavoro effettivo per quattro anni, requisito non provato. Ha inoltre rilevato che il giudicato interno sulla sentenza dichiarativa dell'an era già sufficiente a escludere una progressione virtuale ulteriore, essendo la qualifica al momento della risoluzione quella risultante dall'ultimo contratto e dall'ultima busta paga. Il secondo motivo è stato respinto perché il premio di risultato era subordinato a requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 42 del CCNL RAI e tali presupposti non erano stati provati; la Corte ha quindi confermato la natura occasionale/non automaticamente computabile dell'emolumento e ha richiamato il principio dell'onere della prova a carico di chi allega il fatto costitutivo. Il terzo motivo è stato assorbito dalle argomentazioni già svolte sul primo. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
l'onere di provare i presupposti per includere il premio di risultato nel computo retributivo grava su chi lo invoca.
la sentenza sull'an disponeva il riconoscimento di retribuzioni oltre rivalutazione e interessi legali secondo questa norma.
art. 42 CCNL RAI
il premio di risultato era subordinato a requisiti oggettivi e soggettivi, non dimostrati nel caso concreto.
la causa è stata decisa in camera di consiglio con il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di quantificazione conseguente a una sentenza che abbia accertato la nullità del termine e la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, la retribuzione da assumere come parametro del risarcimento va desunta dalla qualifica effettivamente attribuita al momento della risoluzione del rapporto, salvo che il giudicato contenga una diversa e specifica indicazione.
- L'interpretazione delle clausole collettive che disciplinano progressioni economiche o di livello deve attenersi al dato letterale e al criterio sistematico; se il passaggio a un livello superiore è subordinato anche a un requisito di effettivo svolgimento della prestazione per un certo periodo, tale requisito non può essere surrogato da una mera progressione virtuale.
- Gli emolumenti accessori subordinati a condizioni oggettive e soggettive di maturazione non sono computabili automaticamente nella retribuzione utile al risarcimento; chi ne pretende l'inclusione deve provarne i presupposti di fatto.
- Quando la parte invoca la violazione del giudicato, deve confrontarsi con il contenuto effettivo del dispositivo e della motivazione della precedente decisione: se la sentenza sull'an individua espressamente la qualifica al momento della risoluzione, non può essere desunto un diverso assetto retributivo fondato su progressioni non accertate.
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