Cassazione Civile, Ordinanza n. 37965/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento per saldo TARI 2016 relativo a un’area di circa 5.352 mq adibita ad archivi e pertinenze. La contribuente aveva impugnato l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che aveva respinto il ricorso; in appello la CTR Lazio aveva invece accolto la domanda della società, ritenendo che l’area fosse destinata esclusivamente a deposito di materiale cartaceo custodito in attesa di smaltimento e che tali superfici non potessero essere considerate neppure potenzialmente produttive di rifiuti. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 641, l. n. 147/2013, sostenendo che la TARI colpisce il mero possesso o detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti, indipendentemente dall’effettiva produzione degli stessi, e che la CTR avrebbe erroneamente escluso il presupposto impositivo in base alla sola mancata produzione di rifiuti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto infondato il motivo, osservando che il presupposto della TARI è l’occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ma che non sono soggetti al tributo i locali o le aree che, per natura, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o per obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti, purché tali circostanze siano dedotte nella denuncia originaria o di variazione e siano provate dal contribuente. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato la comunicazione inviata dalla società al Comune, la documentazione prodotta, le perizie giurate e la consulenza tecnica richiamate dalla CTR, ritenendo coerente l’accertamento della mancanza del presupposto impositivo. Il ricorso è stato dunque respinto e il Comune è stato condannato alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 641, L. n. 147/2013
Individua il presupposto della TARI nel possesso o nella detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.
d.lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 1
Il presupposto impositivo consiste nell’occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.
d.lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 2
Sono esclusi i locali e le aree che, per natura, uso stabile o obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti, ma l’esclusione non opera automaticamente e deve essere provata e denunciata dal contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione e falsa applicazione di legge quale vizio di legittimità della sentenza impugnata.
Richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Giustifica il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- In materia di TARI, il presupposto del tributo è l’occupazione o detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti; l’effettiva produzione dei rifiuti non è elemento costitutivo del tributo.
- Le esclusioni o riduzioni fondate sulla non producibilità dei rifiuti non operano automaticamente: il contribuente deve allegare e provare i relativi presupposti, anche mediante la denuncia originaria o di variazione e idonea documentazione.
- Le aree o i locali oggettivamente inutilizzabili o stabilmente destinati a un uso incompatibile con la produzione di rifiuti possono essere sottratti a imposizione, mentre non rileva la mera mancata utilizzazione in concreto per scelta del detentore.
- Quando il giudice di merito accerta, sulla base della documentazione e degli elementi istruttori, la sussistenza di una situazione oggettiva di non tassabilità, tale accertamento è coerente con il criterio legale della TARI e resiste alla censura di violazione di legge se la doglianza del ricorrente mira solo a negare il valore di quelle risultanze.
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