Cassazione Civile, Ordinanza n. 34504/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (promittenti venditori)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita di un terreno, stipulato con termine per il definitivo qualificato dalle parti come essenziale. La promissaria acquirente sosteneva di aver organizzato e sostenuto le attività necessarie alla realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti sul fondo, anche tramite una società del gruppo e con ricorso al leasing per il finanziamento dei lavori, mentre i promittenti venditori deducevano l’inadempimento della controparte e chiedevano in via riconvenzionale il risarcimento dei danni. In primo grado la domanda di esecuzione in forma specifica e le ulteriori pretese dell’attrice venivano respinte, con accoglimento parziale della riconvenzionale; in appello la sentenza era confermata. In cassazione la società ricorrente denunciava, con un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo: che sarebbe stata essa, e non una società terza, a sopportare i costi di costruzione dell’impianto, avendo incaricato la società terza di curare l’operazione in vista di future forniture di carburante. Da tale circostanza la ricorrente faceva discendere l’irrilevanza della tesi dell’inadempimento e la non essenzialità del termine finale, con conseguente fondatezza della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato che il fatto asseritamente omesso era stato invece espressamente esaminato dalla Corte d’appello, la quale aveva accertato, sulla base della documentazione prodotta, che i pagamenti per i lavori e il leasing erano stati effettuati da una società diversa dalla ricorrente e che mancava prova che i relativi oneri gravassero su quest’ultima. La doglianza, pertanto, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici, operazione preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché il ricorso è respinto sul vizio motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo realmente trascurato, non per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, quando il fatto storico dedotto risulti comunque esaminato nella motivazione della sentenza impugnata.
- Integra omesso esame solo la mancata considerazione di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, non la mancata adesione alla ricostruzione proposta dal ricorrente.
- Quando la sentenza d’appello motiva in modo espresso sul punto controverso, la doglianza che pretenda una diversa lettura del materiale istruttorio è inammissibile o infondata in cassazione.
- Nel giudizio di legittimità, la parte non può trasformare il vizio motivazionale in un mezzo per ottenere un nuovo giudizio di merito sulla ripartizione degli oneri economici o sulla riferibilità dei pagamenti a un determinato soggetto.
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