Cassazione Civile, Ordinanza n. 34281/2025 del 27/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per imposte dirette e IVA relative ad anni d’imposta pregressi, sulla base di iscrizione a ruolo straordinaria. La società destinataria della cartella era sottoposta ad amministrazione straordinaria. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la cartella era stata annullata perché ritenuta prodromica a un’esecuzione forzata non consentita in pendenza della procedura concorsuale e perché, secondo il giudice di merito, per l’insinuazione al passivo sarebbe bastata la sola iscrizione a ruolo, con conseguente ingiustificatezza anche dell’aggio. Con il ricorso per cassazione le amministrazioni ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, degli artt. 18 e 48 d.lgs. n. 270/1999 e dell’art. 33 d.lgs. n. 112/1999, sostenendo che la possibilità di insinuazione al passivo sulla base del solo ruolo non impedisce l’emissione della cartella, poiché questa non è atto di esecuzione forzata. Il secondo motivo, subordinato, riguardava gli artt. 15-bis d.P.R. n. 602/1973 e 21 d.lgs. n. 546/1992. Il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 117 d.lgs. n. 112/1999 in punto di spettanza dell’aggio. La controricorrente ha richiamato anche profili di ragionevolezza, proporzionalità e CEDU, ma tali argomenti sono stati ritenuti generici o comunque non decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la cartella di pagamento non è un atto espropriativo o di esecuzione forzata, ma è assimilabile al titolo esecutivo e al precetto; pertanto non è preclusa dalla disciplina dell’amministrazione straordinaria che vieta gli atti esecutivi. È stata inoltre affermata l’irrilevanza del fatto che il credito possa essere insinuato al passivo sulla base del solo ruolo, anche senza previa notifica della cartella. Accolto il primo motivo, sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato per sostenere la legittimità della cartella di pagamento anche nei confronti di soggetto in amministrazione straordinaria
art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973
invocato nel motivo subordinato in relazione alla cartella emessa su ruolo straordinario
richiamato per il regime dell'amministrazione straordinaria e il divieto degli atti esecutivi
ritenuto non ostativo all'emissione della cartella, poiché il divieto riguarda gli atti esecutivi/propriamente espropriativi
richiamato a sostegno della disciplina dell'agente della riscossione e dell'aggio
invocato nel motivo subordinato relativo alla tempestività/ammissibilità dell'impugnazione
richiamato sul capo della sentenza concernente l'iscrizione a ruolo del compenso dell'agente della riscossione
richiamato per affermare, in continuità interpretativa, che il divieto di azioni esecutive non colpisce la cartella di pagamento
menzionato come norma attuale corrispondente al divieto di azioni esecutive in ambito concorsuale
art. 117 Cost.
evocato in combinato con l'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU come parametro di legittimità
art. 1 del 1° Protocollo addizionale CEDU
richiamato dalla parte resistente per sostenere la compressione indebita del patrimonio, ma senza esito favorevole
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
base dei motivi di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- La cartella di pagamento non ha natura di atto espropriativo: è assimilabile al titolo esecutivo e al precetto, sicché non ricade nel divieto di atti esecutivi previsto per le procedure concorsuali o assimilate.
- La possibilità per l'Erario di insinuarsi al passivo sulla base del solo ruolo, anche in assenza di previa notifica della cartella, non rende illegittima la cartella stessa.
- In presenza di un debito certo, liquido ed esigibile, gli interessi moratori costituiscono conseguenza naturale del ritardo nel pagamento e non possono essere esclusi solo perché il debitore è assoggettato a procedura concorsuale.
- Se viene cassata la statuizione che annulla la cartella, viene meno anche la ragione che escludeva il compenso dell'agente della riscossione, con conseguente assorbimento delle censure relative all'aggio.
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