Cassazione Civile, Ordinanza n. 25265/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto intimato su due vaglia cambiari per lire 30 milioni ciascuno, con cui la creditrice procedente agiva contro una debitrice e una società. Le opponenti avevano sostenuto che i titoli erano stati consegnati in bianco a garanzia di un prestito concesso nel 1998 dal creditore originario a tassi usurari, che il debito sottostante era già stato restituito con pagamenti complessivi di circa 400.000 euro e che, dunque, il precetto era nullo; avevano inoltre chiesto la restituzione delle somme versate a titolo di interessi usurari e il risarcimento del danno non patrimoniale. Il giudice di primo grado respingeva l'opposizione, ritenendo non provati né l'estraneità delle cambiali a rapporti sottostanti né l'avvenuto pagamento del debito, e inammissibile la riconvenzionale della creditrice. La Corte d'appello confermava il rigetto, osservando che vi erano numerosi rapporti di dare-avere tra le parti e che non era possibile stabilire se e quali pagamenti documentati fossero riferibili proprio al credito portato dalle cambiali. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) omessa pronuncia sulla domanda di condanna alla restituzione di euro 22.281,43, asseritamente accertati dal CTU; 2) fraintendimento o omesso esame della consulenza tecnica d'ufficio; 3) violazione degli artt. 1241 e 1815 c.c., sostenendo che il controcredito emerso in CTU avrebbe imposto l'accoglimento dell'opposizione; 4) violazione dell'art. 90 c.p.c. in tema di spese, assumendo che l'accoglimento sul punto delle spese di consulenza dovesse comportare la condanna integrale della controparte alle spese di entrambi i gradi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva omesso di pronunciare, ma aveva assorbito la domanda di restituzione dell'indebito, e tale assorbimento integra comunque una decisione; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare la valutazione delle prove e l'interpretazione della CTU, attività riservata al giudice di merito; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di adeguata illustrazione in diritto e perché la prova dell'esistenza del controcredito e della compensazione è questione di fatto; ha infine respinto il quarto motivo, affermando che la soccombenza va valutata sull'esito complessivo della lite e che, essendo risultata complessivamente soccombente la ricorrente, non era possibile porre integralmente le spese a carico della controparte vittoriosa. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
termine annuale (e non semestrale) nel testo vigente ratione temporis
Nel giudizio iniziato prima della modifica normativa, il ricorso per cassazione è tempestivo se proposto nel termine annuale previsto dalla disciplina previgente, anche oltre il semestre dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito dichiara una domanda assorbita, perché l'assorbimento costituisce pur sempre una decisione.
La deduzione di compensazione e di effetti dell'usura non può essere accolta in cassazione se presuppone accertamenti di fatto sulla prova del controcredito e sulla riferibilità dei pagamenti, riservati al giudice di merito.
La regolazione delle spese segue la soccombenza complessiva della lite, non l'esito di singoli capi o di singole questioni accessorie.
Le spese non possono essere poste integralmente a carico della parte vittoriosa quando l'esito complessivo del giudizio è sfavorevole alla parte che lo richiede.
La parte soccombente nel giudizio di cassazione va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito abbia assorbito la domanda, poiché l'assorbimento equivale a una statuizione processuale sul punto.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove, incluse le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, né una lettura alternativa del loro contenuto.
- La deduzione di compensazione richiede l'allegazione e la prova del controcredito; la verifica dell'esistenza e dell'imputazione dei pagamenti è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
- La regolazione delle spese di lite va compiuta guardando all'esito complessivo della controversia, non al solo parziale accoglimento di singole questioni accessorie o collaterali.
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