Sentenza del 06/04/2023 n. 9469 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento (IVA e imposte dirette) relativi agli anni 2003-2004: l'Amministrazione aveva rilevato maggiori ricavi e l'applicazione di aliquote IVA ordinarie invece delle aliquote agevolate dichiarate dalla cooperativa. In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso escludendo le sanzioni IVA; la CTR ha invece rigettato l'appello principale della contribuente e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo dovute anche le sanzioni. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, la scorretta applicazione di una norma abrogata (L. n. 217/1983, art. 8) invece della disposizione della Tabella A, Parte III del D.P.R. n. 633/1972, e censurando la motivazione riguardo alla qualificazione urbanistica degli immobili e alla determinazione del maggior imponibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che gli immobili erano stati realizzati con destinazione turistico-ricettiva (Case Appartamenti Vacanze - CAV) e non era stato operato alcun mutamento formale della destinazione d'uso, per cui non era applicabile l'aliquota IVA agevolata (4% o 10%) ma l'aliquota ordinaria. Ha ritenuto corretta la determinazione del maggior imponibile basata sulla media dei prezzi praticati per unità analoghe nel medesimo complesso e ha dichiarato inammissibili i motivi diretti a censurare la presunta insufficienza della motivazione della CTR alla luce della riforma dell'art. 360 c.p.c. (limitazione del sindacato in cassazione). Non sono state imposte ulteriori spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per la sua tardiva costituzione; la Corte ha altresì richiamato l'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Era stata richiamata dalla CTR ma risultava abrogata; la Corte osserva che l'abrogazione non elimina la possibilità che permangano vincoli di destinazione d'uso di natura urbanistica stabiliti a livello regionale/comunale.
L. n. 135 del 2001, art. 11
Norma che ha abrogato la menzionata L. 217/1983; la Cassazione segnala che la scelta normativa ha trasferito la disciplina relativa ai vincoli di destinazione sul piano regionale/urbanistico.
D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, Parte III, art. 127-undecies
Prevede aliquote agevolate (es. 10% per cessioni di case di abitazione non di lusso secondo i criteri del decreto ministeriale 2 agosto 1986); la Corte sottolinea che tale agevolazione è di stretta interpretazione e non può essere estesa a immobili destinati a struttura ricettiva/imprenditoriale.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)
Ha novellato l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, limitando il sindacato di legittimità sulle censure di motivazione in cassazione: ora è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze di mera insufficienza della motivazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per il regime del contributo unificato, la Corte ha annotato la possibile maggiorazione del contributo dovuto dalla parte ricorrente.
Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1986
Fornisce i criteri per individuare le case di abitazione non di lusso ai fini dell'aliquota IVA agevolata; la Corte ricorda che tali criteri non estendono l'agevolazione agli immobili di destinazione turistico-ricettiva.
Massime di principio
- Per l'applicazione di aliquote IVA agevolate conta la reale destinazione d'uso e l'esercizio di attività d'impresa: un immobile costruito e destinato a struttura turistico-ricettiva non beneficia delle aliquote riservate alle case di abitazione se non è formalmente e di fatto mutata la destinazione d'uso.
- La classificazione catastale o l'acquisto da parte di privati non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'uso abitativo continuativo necessario per ottenere agevolazioni IVA; è il quadro funzionale e gestionale (unità di gestione, attività imprenditoriale) che rileva ai fini IVA.
- La vendita frazionata di un complesso non determina automaticamente la perdita del vincolo urbanistico di destinazione: il mutamento richiede gli atti amministrativi/urbanistici e la prova del concreto cambiamento di destinazione d'uso.
- Le agevolazioni fiscali (aliquote ridotte) sono norme di favore interpretate restrittivamente; grava sul contribuente l'onere di provare i presupposti fattuali per la loro applicazione.
- In cassazione, dopo la riforma del 2012 dell'art. 360 c.p.c., le doglianze sulla motivazione sono rilevabili solo se si tratta di omissione dell'esame di un fatto storico decisivo o di vizi formali della motivazione (mancanza, motivazione apparente, contraddittorietà insanabile, incomprensibilità).
- Quando l'Amministrazione accerta maggiori ricavi sulla base di elementi comparativi interni (es. media dei prezzi praticati per unità analoghe), tale metodo è utilizzabile se supportato da dati seri e congrui; il contribuente deve contestare specificamente i dati e fornire prova contraria.
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