Sentenza del 06/04/2023 n. 9464 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento relativo al 2007 che aveva recuperato a tassazione maggior imponibile per l'indebita deduzione di sopravvenienze passive per perdite su crediti (circa Euro 160.000) e per la tardiva/irregolare emissione di note di credito riduttive di fatture emesse ai concessionari, con imponibile complessivo contestato pari a Euro 4.703.705,00 e IVA detratta pari a Euro 940.741,00. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia sulle sole note di credito tardive ritenendo applicabile il termine annuale previsto dal D.P.R. n. 633/1972, art. 26, comma 3, poiché la riduzione derivava da un accordo transattivo del 24.04.2007. La società ha proposto ricorso per cassazione con 14 motivi, soprattutto per nullità/irregolarità procedurali dell'accertamento, vizio di motivazione e per la contestazione che i contratti fossero risolti per inadempimento e non per accordo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha confermato che: l'invito a comparire formulato dall'Ufficio su istanza della contribuente (ex art. 6, comma 4, D.Lgs. 218/1997) non richiede il contenuto formale previsto dall'art. 5 dello stesso D.Lgs.; la mancata trascrizione delle osservazioni del contribuente nell'avviso di accertamento non comporta necessariamente nullità dell'atto salvo che la legge lo preveda o siano lesi diritti essenziali; l'accordo transattivo del 24.04.2007 ha natura tale da ricondurre la variazione entro il regime dell'art. 26, comma 3, D.P.R. 633/1972 (termine annuale), con conseguente esclusione della variazione IVA tramite note di credito tardive e legittima ripresa fiscale. Ha inoltre ribadito principi di neutralità IVA e la possibilità, per chi abbia effettivamente versato IVA non dovuta, di chiedere rimborso. La SO.GE.MI. è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia (Euro 10.700,00 oltre spese prenotate) e al contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5
Regola il contenuto dell'invito a comparire quando l'accertamento con adesione è promosso d'ufficio dall'Ufficio; la Corte ha distinto questo caso dall'invito ex art. 6 comma 4 richiesto dal contribuente, ritenendo che l'art. 5 non si applichi automaticamente all'invito formulato su istanza del soggetto verificato.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 4
Consente all'Ufficio di formulare l'invito a comparire anche su istanza del contribuente dopo l'avviso di accertamento; la Corte ha ritenuto che tale invito non abbia contenuti predeterminati come quelli dell'art. 5 e la loro omissione non invalida l'accertamento.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 3
Prevede che la variazione dell'imponibile (nota di credito) sia possibile entro un anno dall'operazione se la riduzione deriva da un accordo tra le parti; la Corte ha applicato tale disposizione per escludere la validità delle note di credito emesse oltre il termine in presenza di una riduzione derivante da accordo transattivo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7
Sancisce il principio di cartolarità: chi espone l'IVA in fattura è debitore dell'imposta; la Corte lo ha richiamato per giustificare il recupero dell'IVA quando la variazione non è stata tempestivamente documentata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 36, 61
Norme sul processo tributario e sulla motivazione delle sentenze; utilizzate per valutare i rilievi di nullità per carenza di motivazione o omessa pronuncia, che la Corte ha ritenuto infondati perché la motivazione era sufficiente e le doglianze non specifiche.
L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Obbliga a ritenere valutate le osservazioni del contribuente; la Corte ha chiarito che l'omessa esplicitazione nell'atto impositivo non comporta di per sé nullità salvo che la legge lo preveda o siano lesi diritti fondamentali.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Norma richiamata tra gli strumenti di motivazione e comunicazione dell'azione accertatrice; usata per i rilievi sulla correttezza dell'atto impositivo.
Codice Civile, artt. 1362 e 1453
Norme in tema di interpretazione e risoluzione dei contratti: erano richiamate dalla ricorrente per sostenere che i contratti si erano risolti per inadempimento e non per accordo; la Corte ha ritenuto però che l'accordo transattivo del 24.04.2007 attestasse una risoluzione e un nuovo assetto concordato.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6
Norme relative alle sanzioni tributarie; richiamate in via subordinata dalla ricorrente per censurare le sanzioni, ma la Corte le ha ritenute infondate nella parte relativa alla consapevolezza della tardiva emissione delle note di credito.
Art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Richiamato come base per la formulazione dei vari motivi di ricorso (nullità, violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi, ecc.); la Corte ha esaminato e respinto i motivi ritenendoli infondati o inammissibili per carenza di specificità.
Massime di principio
- Quando l'accertamento con adesione è iniziato su istanza del contribuente (art. 6 D.Lgs. 218/1997), l'invito a comparire non necessita del contenuto formale richiesto per l'iniziativa d'ufficio (art. 5): la omessa ripetizione delle informazioni già contenute nell'avviso non invalida il procedimento.
- La mancata menzione delle osservazioni del contribuente nell'atto di accertamento non determina automaticamente la nullità dell'atto; la nullità sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge o se sono lesi diritti sostanziali tali da impedire l'efficacia dell'atto.
- Ai fini IVA, la riduzione dell'imponibile derivante da un accordo tra le parti rientra nella fattispecie prevista dall'art. 26, comma 3, D.P.R. 633/1972: la possibilità di emettere nota di credito in deroga al periodo di liquidazione è temporaneamente limitata (un anno dall'operazione) quando la causa dell'annullamento è la volontà concorde delle parti.
- L'emissione tardiva di note di variazione non impedisce al Fisco di recuperare l'IVA indebitamente detratta; il soggetto che ha effettivamente versato IVA non dovuta può comunque chiedere il rimborso, ma l'assenza della tempestiva variazione può far sorgere obblighi a carico del cedente/prestatore.
- Il principio di cartolarità (chi espone l'IVA in fattura è debitore) giustifica l'azione dell'Amministrazione nei confronti del soggetto che ha emesso documentazione fiscale con IVA esposta e non correttamente variata.
- In cassazione i motivi devono essere almeno sufficientemente specifici: non basta il richiamo generico a documenti o fatti; è necessario riassumerne o riportarne le parti essenziali per valutarne la fondatezza.
- La sostanza dell'accordo transattivo prevale sulla mera forma: se l'accordo attesta che la riduzione del corrispettivo è frutto di una composizione e non di un mero inadempimento antecedente, l'art. 26 DPR 633/72 trova applicazione.
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