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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24994/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena per reati relativi al possesso di arma e munizionamento. Denuncia: (1) omissione e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di perizia balistica sulla funzionalità e sulla catalogazione dell'arma (sostenendo che fosse "rottamata" e priva di percussore, idonea solo a sparare proiettili in gomma); (2) errore nel non riconoscere l'assenza del dolo nella detenzione e la possibile derubricazione in ricettazione di lieve entità ex art. 648, comma 2, c.p.; (3) doglianze sulla qualificazione del capo 2 come ricettazione o furto e sulla sussistenza della continuazione tra i vari reati (artt. 679 e 697 c.p.), nonché richiesta di riconoscimento della particolare tenuità della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché attengono a valutazioni di fatto e a richieste di accertamento tecnico (perizia), materie sottratte al sindacato di legittimità salvo vizio motivazionale manifesto; la Corte ha ritenuto che l'efficienza e l'offensività dell'arma potessero essere desunte anche da mezzi di prova non tecnici e che la motivazione della Corte territoriale fosse congrua e non manifestamente illogica. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha condiviso la valutazione di merito che, con riferimento all'art. 648 comma 2 c.p., non ha riconosciuto la particolare tenuità alla luce del quantitativo e della pericolosità del materiale sequestrato, dei precedenti dell'imputato e delle circostanze del rinvenimento. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 697 cod. pen.

    Norma che disciplina la detenzione di munizioni; richiamata tra i capi di imputazione e valutata dal giudice di merito nell'insieme della pluralità di reati contestati.

  • art. 679 cod. pen.

    Norma relativa all'omessa denuncia di materiale esplodente; il giudice di merito ha valutato la rilevanza della condotta ai fini della continuazione e della gravità complessiva del fatto.

  • art. 648, comma 2, cod. pen.

    La derubricazione per 'particolare tenuità' richiede una valutazione complessiva (modalità, personalità dell'imputato, valore della cosa). La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non ricorressero i presupposti per applicare la causa di non punibilità.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio per la valutazione della personalità dell'imputato e delle circostanze ai fini della determinazione della pena; la Corte d'appello ha considerato i precedenti e la capacità a delinquere dell'imputato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata ai fini del riassunto dei motivi di ricorso nella forma prevista per la Cassazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. e richiamata)

    Norme procedurali relative alla richiesta e ammissione della discussione orale; la difesa ha chiesto e ottenuto discussione orale in Cassazione.

Massime di principio

  • La richiesta di perizia in sede di gravame deve essere formulata con precisione sull'oggetto e sul tipo di accertamento; l'omissione di tale specificazione può rendere inammissibile il rilievo in sede di legittimità.
  • La Corte di Cassazione non riedita le valutazioni di fatto proprie del giudice di merito: gli accertamenti tecnici o le valutazioni probatorie sono sindacabili solo se emerge una manifesta illogicità o vizi di motivazione.
  • L'efficienza e la pericolosità di un'arma possono essere desunte anche da elementi non tecnici (rilievi dell'ausiliare, modalità di rinvenimento, presenza di munizioni, caratteristiche dei proiettili) purché la motivazione del giudice di merito sia congrua e non contraddittoria.
  • Per ottenere la derubricazione in ricettazione di lieve entità ex art. 648 comma 2 c.p. è necessario dimostrare, con elementi concreti e valutabili in primo o secondo grado, la tenuità complessiva del fatto (valore della cosa, modalità, personalità dell'autore); mere ragioni induttive o ricostruzioni difensive non fondate sui fatti istruiti difficilmente prevalgono in sede di legittimità.
  • Non sono ammesse in Cassazione nuove ricostruzioni fattuali o ipotesi alternative non emerse nel giudizio di merito; la difesa deve produrre e argomentare tali elementi già nei gradi di merito.

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