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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35526/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 23 settembre 2024 per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lettere a) e b), d.lgs. 152/2006, relativo allo stoccaggio abusivo di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da veicoli e parti di veicoli, commesso fino al 17 luglio 2019. La pena era di otto mesi di arresto e 3.500 euro di ammenda. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il secondo ha denunciato un vizio di motivazione in relazione allo scostamento della pena dal minimo edittale. La Corte ha rilevato che il primo motivo riproponeva una censura già formulata in appello e motivatamente respinta, ed era comunque generico e privo di specifiche allegazioni; il secondo non era stato dedotto in appello, nel quale l’imputato aveva censurato soltanto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo relativo all’art. 131-bis c.p. è stato ritenuto generico, disancorato dalla motivazione impugnata e mera reiterazione di una censura già respinta; la Corte ha richiamato il principio per cui l’imputato deve allegare elementi specifici a sostegno dei presupposti della particolare tenuità. Il motivo sulla pena è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, non essendo stato proposto con l’appello, come risultava dal riepilogo dei motivi non contestato dal ricorrente. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, lettere a) e b), d.lgs. 152/2006

    aveva condannato Maurizio De Luca in ordine al reato di cui all’articolo 256, comma 1, lettere a) e b), d. lgs. 152/2006 (stoccaggio abusivo di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da veicoli e parti di essi) commesso fino al 17 luglio 2019

    La disposizione è indicata quale norma incriminatrice della condotta di stoccaggio abusivo di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da veicoli e parti di essi.

  • art. 131-bis c.p.

    Va in proposito rammentato il costante orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici

    La particolare tenuità del fatto opera come limite negativo alla punibilità e la sua applicazione presuppone che l’imputato alleghi elementi specifici relativi ai presupposti dell’istituto.

  • art. 616 c.p.p.

    al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, quando non ricorrono ragioni per escludere la colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può fondarsi su considerazioni generiche sulla ratio dell’istituto: l’imputato deve indicare elementi specifici che consentano di verificare la sussistenza dei relativi presupposti.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una censura già esaminata e motivatamente respinta in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • È inammissibile in cassazione la censura non proposta con i motivi di appello, quando risulti nuova rispetto alle questioni devolute al giudice di secondo grado.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, l’art. 616 c.p.p. comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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