Cassazione Penale, Sentenza n. 30967/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 24/04/2007 (irrevocabile 16/04/2009). Ha dedotto: incompetenza del Tribunale monocratico a decidere; applicabilità della prescrizione dell'art. 173 c.p. all'ordine di demolizione (qualificato come sanzione penale accessoria); violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 8 CEDU per il fatto che l'immobile è la sua abitazione principale e per il lungo tempo trascorso; esistenza di sentenza della Corte d'appello del 07/11/2017 che avrebbe estinto per prescrizione parte dei reati e revocato l'ordine di demolizione per le opere successive; e impossibilità pratica di demolire senza pregiudizio per parti non interessate, richiamando l'art. 34 d.P.R. n. 380/2001.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: l'ordinanza impugnata sia stata emessa dall'Ufficio GIP/GUP in funzione di giudice dell'esecuzione (quindi competenza corretta); l'ordine di demolizione costituisce una misura di natura amministrativa e ripristinatoria, non una "pena" soggetta alla prescrizione penale di cui all'art. 173 c.p.; il principio di proporzionalità, valutato alla luce della giurisprudenza CEDU, non impedisce l'esecuzione perché la ricorrente ha avuto tempo sufficiente per regolarizzare la posizione, ha continuato i lavori dopo la sentenza di patteggiamento e non ha fornito prove idonee di esigenze abitative o di salute tali da giustificare la sospensione; l'art. 34 d.P.R. n. 380/2001 non si applica perché le opere non sono in parziale difformità rispetto a un titolo abilitativo, ma del tutto prive del necessario assenso amministrativo. Conseguentemente il provvedimento esecutivo è stato confermato. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamata in relazione alla competenza del giudice dell'esecuzione; la Corte ha accertato che l'ordinanza è stata emanata dall'Ufficio GIP/GUP in funzione di giudice dell'esecuzione, perciò la competenza è corretta.
Esclusa l'applicazione della disciplina della prescrizione penale all'ordine di demolizione, poiché tale ordine ha natura amministrativa e ripristinatoria e non costituisce una "pena" soggetta a prescrizione.
art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Richiama la disciplina che autorizza l'ordine di demolizione; la Corte conferma che l'ordine riguarda l'edificio oggetto del procedimento e gli interventi accessori che ne ostacolerebbero l'esecuzione.
art. 34 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Applicabile solo alle ipotesi di parziale difformità rispetto al permesso di costruire; la Corte ha ritenuto non applicabile la norma quando le opere sono del tutto prive di titolo autorizzativo.
Richiamato dalla ricorrente nelle censure; la Corte non ha ritenuto che la fattispecie ricadesse nella tutela prevista da questa norma rispetto agli effetti dedotti.
artt. 12 ss. Cost. e art. 8 CEDU
Richiamati a supporto delle censure sulla inviolabilità del domicilio e della vita privata; la Corte ha disposto il bilanciamento fra tali diritti e l'interesse pubblico al ripristino, ritenendo prevalente tale interesse nei fatti concreti verificati.
art. 3 e art. 117 Cost.
Richiamati in relazione al principio di uguaglianza e al parametro dell'ordinamento europeo; la Corte ritiene che la mancata prescrizione per l'ordine demolitorio non violi tali principi nei termini già consolidati dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione disposto in sede penale ha natura amministrativa e ripristinatoria: non è qualificabile automaticamente come "pena" soggetta a prescrizione penale ai sensi dell'art. 173 c.p.
- Il giudice dell'esecuzione competente è l'ufficio GIP/GUP o il magistrato ad esso assegnato; eventuali errori materiali nell'intestazione del provvedimento non inficiano la competenza se emerge chiaramente l'organo e l'ufficio di provenienza.
- Il principio di proporzionalità secondo la giurisprudenza CEDU richiede un bilanciamento tra il diritto all'abitazione e l'interesse pubblico al ripristino; tuttavia l'esecuzione può essere disposta quando il destinatario ha avuto tempo e mezzi per regolarizzare o trovare soluzioni alternative, quando sono proseguiti lavori illegali e non sono provate esigenze gravose e documentate.
- L'art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 tutela solo gli interventi in parziale difformità rispetto a un titolo abilitativo; non si applica alle costruzioni totalmente prive di autorizzazione, che possono essere oggetto di demolizione integrale.
- Il decorso del tempo tra sentenza e fase esecutiva non crea di per sé un "legittimo affidamento" che impedisca l'esecuzione, specie se nel frattempo sono stati compiuti ulteriori abusi o non è stata documentata la buona fede e l'impossibilità reale di trovare altra sistemazione.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare tempestivamente: (a) la buona fede e l'assenza di consapevolezza dell'illegalità; (b) prove concrete di condizioni di salute o di esigenze familiari non altrimenti risolvibili; (c) tentativi concreti e tempestivi di sanatoria amministrativa; (d) che l'opera è effettivamente soggetta alla disciplina di parziale difformità (art. 34), altrimenti la tesi non terrà.
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