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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20602/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente turnista di un'azienda sanitaria, addetto con mansioni di infermiere, che chiedeva di accertare il proprio diritto a fruire del servizio mensa nella forma del buono pasto per il periodo 1 febbraio 2002 - 31 dicembre 2008, anche quando svolgeva il turno notturno 20.00-8.00. Il giudice di appello aveva accolto la domanda ritenendo che la "particolare articolazione dell'orario di lavoro" prevista dal CCNL sanità e gli accordi aziendali, letti alla luce della disciplina di legge e di un precedente di legittimità, comprendessero anche il turno notturno. L'azienda ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava erronea interpretazione del CCNL 2001 art. 29 e degli accordi sindacali aziendali, oltre al contrasto con il D.Lgs. 66/2003 art. 8, sostenendo che il verbale del 13 dicembre 1996 avesse limitato il buono pasto ai soli lavoratori presenti nella fascia 12.30-14.30 e che solo l'accordo del 16 dicembre 2008 avesse esteso il beneficio al turno notturno; con il secondo motivo lamentava omesso esame di un fatto decisivo, ossia il contenuto del verbale del 13 dicembre 1996 e la pretesa efficacia solo ex nunc dell'accordo successivo, contestando in sostanza la retroattività del diritto riconosciuto dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo carente di specificità ex art. 366 c.p.c., perché la ricorrente non aveva riprodotto adeguatamente i passaggi rilevanti dei verbali aziendali né li aveva localizzati negli atti, e perché la censura era contraddittoria nel dedurre insieme omesso esame ed erronea interpretazione degli stessi documenti, senza articolare correttamente una violazione dei criteri ermeneutici contrattuali. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma in realtà volto a contestare il diverso esito interpretativo tra primo e secondo grado, doglianza estranea al vizio di motivazione nei termini ammessi dalla giurisprudenza di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 29 CCNL Sanità 20 settembre 2001

    La disposizione è richiamata per la nozione di "particolare articolazione dell'orario di lavoro" che fonda il diritto alla mensa o al buono pasto quando l'orario renda necessaria la tutela alimentare del lavoratore.

  • D.Lgs. 66/2003, art. 8

    È invocato dalla ricorrente come parametro normativo asseritamente incompatibile con l'estensione del buono pasto, ma la Corte non entra nel merito della questione per l'inammissibilità dei motivi.

  • art. 366 c.p.c.

    È richiamato come norma sulla specificità del ricorso per cassazione, violata perché la parte non ha riprodotto e localizzato i documenti contrattuali e sindacali posti a fondamento della censura.

  • art. 360, nn. 3, 4, 5, c.p.c.

    Sono i parametri processuali invocati nel primo motivo; la Corte osserva che la censura non è stata correttamente sussunta nel vizio di violazione di legge e risulta, in parte, contraddittoria.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per contestare il mero contrasto tra decisioni di merito o per riproporre una diversa lettura degli atti.

  • artt. 1362 segg. c.c.

    Sono richiamati quale corretto paradigma per una censura di violazione delle regole di interpretazione contrattuale, che però la ricorrente non ha formulato adeguatamente.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    È menzionato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    È richiamata quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe documenti o accordi collettivi deve rispettare rigorosamente il principio di specificità: occorre riprodurre i passaggi decisivi del testo e indicare dove gli atti sono rinvenibili nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Non è ammissibile formulare contemporaneamente, sul medesimo contenuto documentale, una doglianza di omesso esame e una di erronea interpretazione senza una coerente sussunzione nel vizio corretto; il ricorso deve chiarire se si contesta un errore di diritto nell'interpretazione del contratto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per censurare il semplice dissenso rispetto alla diversa valutazione compiuta nei gradi di merito, né per far valere il contrasto tra sentenze di primo e secondo grado come fatto decisivo omesso.
  • Per contestare l'interpretazione di clausole contrattuali o accordi sindacali, il ricorrente deve impostare la censura come violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 segg. c.c., non come generico omesso esame di fatti o documenti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la parte ricorrente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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