Sentenza del 05/08/2024 n. 22031 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di pagamento delle accise su oli minerali per il 2005-2006, relativo a prodotti petroliferi (benzina) spediti in regime sospensivo verso un destinatario sloveno. L’Agenzia contestava la mancata prova della consegna: i timbri di ricezione sui documenti di trasporto erano stati attestati come falsi dall’autorità doganale slovena. La società sosteneva, con quattro motivi, che l’illecito di un terzo, al quale era estranea, dovesse consentire l’abbuono dell’accisa o escluderne la responsabilità, anche alla luce dell’archiviazione del procedimento penale, dei riscontri documentali e dei principi di capacità contributiva, uguaglianza e proporzionalità.
La decisione
La Cassazione rigetta il ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e riformato la decisione favorevole alla società della Commissione tributaria provinciale di Udine. I primi e terzi motivi, relativi all’abbuono e alla responsabilità del depositario, sono rigettati: lo svincolo irregolare non equivale a perdita o distruzione del prodotto e il depositario risponde oggettivamente dell’accisa anche se l’illecito è attribuibile esclusivamente a un terzo. I motivi secondo e quarto, riguardanti l’archiviazione penale e i documenti sulla consegna, sono dichiarati inammissibili perché attengono a circostanze non decisive alla luce dell’interpretazione applicabile. Spese compensate per l’evoluzione della giurisprudenza; è dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 14, paragrafo 1, primo periodo, direttiva 92/12/CEE
L'articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 92/12 deve essere interpretato nel senso che l'abbuono d'imposta ivi previsto non si applica al depositario, responsabile del pagamento dell'imposta, in caso di svincolo dal regime sospensivo dovuto a un atto illecito, nemmeno qualora il depositario sia totalmente estraneo a tale atto illecito, imputabile esclusivamente a un terzo, e nutra un legittimo affidamento nella regolarità della circolazione del prodotto in regime di sospensione di imposta.
L’abbuono riguarda le perdite imputabili a caso fortuito o forza maggiore, non lo svincolo irregolare di prodotti che restano nel circuito commerciale. L’estraneità del depositario all’illecito del terzo e il suo affidamento nella regolarità dell’operazione non lo esonerano dal pagamento.
Art. 4, comma 1, D.Lgs. 504/1995 (TUA), nel testo applicabile ratione temporis
In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, È concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti È avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore.
La norma consente l’abbuono quando il prodotto in regime sospensivo è effettivamente perduto o distrutto e ricorrono le condizioni previste. Non estende il beneficio al mero furto o svincolo irregolare, se i prodotti non sono stati distrutti o resi irrimediabilmente inutilizzabili.
Art. 2, commi 1-4, D.Lgs. 504/1995 (TUA)
L'accisa È esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche: a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4; b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo.
Lo svincolo anche irregolare dal regime sospensivo determina l’esigibilità dell’accisa. La disciplina individua inoltre il depositario fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo tra i soggetti obbligati al pagamento.
Art. 6, comma 1, D.Lgs. 504/1995 (TUA)
Tale fattispecie è senz'altro sussumibile nell'ipotesi dello "svincolo irregolare", così inegenerandosene -in astratto- la responsabilità della SI.LO.NE., poi Shell, ora KRI, appunto quale depositario del prodotto in regime sospensivo (art. 6, TUA; in conformità all' art. 6 , n. 1, direttiva 92/12/CE , applicabile nel caso di specie).
Nel caso concreto, la mancata prova della consegna al destinatario, a fronte di documenti con timbri di ricezione falsi, integra uno svincolo irregolare e comporta la responsabilità del depositario del prodotto in regime sospensivo.
Art. 7, comma 1, D.Lgs. 504/1995 (TUA)
In caso di irregolarità o di infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4, commessa nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni: a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è resa garante per il trasporto.
Quando durante la circolazione in regime sospensivo si verifica un’irregolarità per cui non spetta l’abbuono previsto dall’articolo 4, l’accisa è dovuta secondo le regole individuate dalla disposizione, compresa quella relativa al garante del trasporto.
Art. 3 Cost.
In particolare, non si pone, d'altronde, in frizione col principio di uguaglianza stabilito dall' art. 3 Cost., né con quello di capacità contributiva fissato dall' art. 53 Cost.
La responsabilità del depositario e la distinzione tra perdita effettiva e sottrazione irregolare, secondo la Corte, non violano il principio di uguaglianza.
Art. 53 Cost.
Sicché quando tale presupposto sussista e sia, come nella specie, non irragionevolmente definito dal legislatore, l'imposizione della prestazione tributaria è certamente legittima, e gli accadimenti successivi non sono idonei, salvo diversa disposizione di legge, ad escluderne la sussistenza.
La capacità contributiva è correlata al presupposto economico dell’obbligazione, non al vantaggio concretamente ottenuto dal singolo contribuente. Eventi successivi, come la sottrazione del prodotto, non eliminano l’obbligazione se la legge non lo prevede.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, codice di procedura civile
Le considerazioni in diritto che precedono rendono irrilevanti, quindi inammissibili le censure articolata con il secondo e con il quarto mezzo - ex art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ. -, recanti, rispettivamente, la critica della sentenza impugnata per omessa motivazione in ordine agli atti ed agli esiti (archiviazione) del parallelo processo penale e per omessa valorizzazione dei riscontri documentali circa la consegna dei prodotti al destinatario sloveno, trattandosi di punti non decisivi, poiché superati sul piano del diritto applicabile secondo interpretazione "conforme".
Le censure di legittimità che riguardano motivazione o valutazione di fatti non sono decisive quando la questione è superata dalla regola giuridica applicabile. Nel caso specifico, l’archiviazione penale e i documenti sulla consegna non modificavano l’esito sull’obbligo di accisa.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto dalla ricorrente un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel regime sospensivo delle accise, il depositario autorizzato assume una responsabilità oggettiva per il pagamento quando un’irregolarità determina lo svincolo dei prodotti; la sua estraneità all’illecito del terzo non è, da sola, una causa di esonero.
- L’abbuono per caso fortuito o forza maggiore presuppone una perdita materiale del prodotto: la sottrazione o il furto non bastano se il bene resta suscettibile di essere immesso nel circuito commerciale. Occorre che sia distrutto o irrimediabilmente inutilizzabile.
- La mancata prova della consegna al destinatario indicato nei documenti di trasporto, specialmente quando i riscontri di ricezione risultano falsi, può integrare uno svincolo irregolare e rendere esigibile l’accisa.
- L’archiviazione del procedimento penale e l’assenza di responsabilità penale del depositario non escludono automaticamente l’obbligazione tributaria: il pagamento dell’accisa è valutato secondo la disciplina fiscale e può prescindere dalla colpevolezza del depositario.
- Il principio di capacità contributiva non esclude l’imposta solo perché il contribuente non ha conseguito l’utilità economica attesa: conta la sussistenza del presupposto impositivo definito dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 ago 2024Sentenza del 05/08/2024 n. 719 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 5 ago 2024Sentenza del 05/08/2024 n. 267 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
- Sentenza · 5 ago 2024Sentenza del 05/08/2024 n. 716 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
- Sentenza · 5 ago 2024Sentenza del 05/08/2024 n. 264 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 6 ago 2024Sentenza del 06/08/2024 n. 22153 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 ago 2024Sentenza del 06/08/2024 n. 718 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →