Cassazione Civile, Ordinanza n. 15330/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato il 13 gennaio 2016 da una banca a un dirigente, nell'ambito di un procedimento ex L. n. 92/2012. I giudici di merito avevano ritenuto che le contestazioni disciplinari fossero prive di fondamento e che il recesso fosse nullo perché determinato da motivo illecito, in particolare da finalità ritorsiva, con applicazione della tutela di cui all'art. 18 St. lav. novellato. La banca ricorrente ha proposto quattro motivi di cassazione: con il primo ha denunciato violazione del CCNL dirigenti del credito, dell'art. 18 L. n. 300/1970, degli artt. 1345, 2697, 2119 c.c. e dell'art. 3 L. n. 108/1990, contestando la ritenuta insussistenza di fatti idonei a giustificare il licenziamento e la sussunzione nella nozione di giustificatezza; con il secondo ha contestato la qualificazione del licenziamento come ritorsivo e nullo per motivo illecito; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 2729 c.c. per asserito ricorso a presunzioni di secondo grado; con il quarto ha censurato la decisione per avere escluso l'uso strumentale della malattia, invocando anche l'art. 2110 c.c., l'art. 2697 c.c. e l'art. 5 L. n. 300/1970. Tutti i motivi miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminate nei due gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo perché, pur formalmente rubricati come violazioni di legge, tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici territoriali, preclusa in sede di legittimità, anche in presenza di doppia conforme. Il terzo motivo è stato respinto perché, nella parte fattuale, riproponeva censure di merito, e nella parte di diritto era infondato poiché il preteso divieto di "doppie presunzioni" non è riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c. La Corte ha confermato quindi la nullità del licenziamento ritorsivo e la disciplina sanzionatoria applicata dal giudice di merito, oltre a condannare la società alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge presuppone una critica alla sussunzione del fatto accertato nella norma; non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sul fatto è circoscritto nei limiti del vizio di motivazione/omesso esame e, nel caso concreto, è precluso dalla doppia conforme.
art. 18 L. 20 maggio 1970, n. 300
Il licenziamento nullo perché determinato da motivo illecito determinante è assistito dalla più ampia tutela prevista dalla norma.
Il licenziamento ritorsivo è ricondotto alla nullità per motivo illecito determinante, quando la ritorsione sia l'esclusiva ragione del recesso.
L'onere di provare il motivo illecito e il suo carattere determinante grava sul lavoratore che lo allega.
La giusta causa di recesso va distinta dalla nullità per motivo illecito; la mancanza di una giusta causa può essere valorizzata come elemento indiziario ma non basta da sola a fondare la ritorsione.
art. 3 L. 10 dicembre 1990, n. 108
Norma evocata dalla ricorrente nel quadro della disciplina del licenziamento.
Il preteso divieto di presunzioni di secondo grado non costituisce una regola positiva ricavabile dalla norma.
Evocato per contestare l'assunto sull'uso strumentale della malattia, ma la censura è stata ritenuta fattuale e quindi inammissibile.
art. 5 L. 20 maggio 1970, n. 300
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla malattia del lavoratore e alle prove, ma senza accoglimento.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato per il rinvio alla giurisprudenza consolidata senza riprodurla integralmente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se muove dal fatto come accertato dal giudice di merito; se il motivo mira a contestare la ricostruzione storica o la valutazione delle prove, esso è inammissibile perché trasforma il ricorso in una richiesta di nuovo esame del merito.
- Quando il licenziamento del dirigente è valutato alla luce della clausola contrattuale di 'giustificatezza', il controllo di legittimità non consente alla Corte di sostituirsi al giudice di merito nel riempimento del concetto elastico, ma solo di verificare la correttezza giuridica della sussunzione e la ragionevolezza della motivazione.
- Il licenziamento ritorsivo è nullo se il motivo illecito è l'unica e determinante ragione del recesso; non basta la mera sproporzione della sanzione o la presenza di un conflitto tra datore e lavoratore, occorrendo che l'addebito risulti meramente pretestuoso o apparente.
- L'onere di provare la natura ritorsiva del licenziamento e il carattere determinante del motivo illecito grava sul lavoratore; la prova può essere anche presuntiva, ma deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti, non su meri apprezzamenti contrapposti a quelli del giudice di merito.
- Il divieto di 'doppie presunzioni' non costituisce, di per sé, una regola positiva dell'ordinamento ricavabile dall'art. 2729 c.c.; ciò che conta è la complessiva attendibilità del ragionamento presuntivo adottato dal giudice.
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