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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15358/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR che, in accoglimento dell'appello dell'agente della riscossione, aveva ritenuto legittima un'intimazione di pagamento relativa a crediti TARSU del Comune. In sede di legittimità sono stati dedotti due motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, poiché la CTR avrebbe pronunciato su cartelle di pagamento non oggetto dell'originaria impugnazione, che riguardava soltanto tre cartelle TARSU indicate nell'intimazione; (2) violazione dell'art. 2953 c.c. in tema di prescrizione, per avere la CTR ritenuto prescritta una cartella TARSU nonostante, secondo il ricorrente, il termine quinquennale fosse già maturato alla data dell'intimazione di pagamento, anche tenendo conto della sospensione prevista dalla legge di stabilità 2014 sulla c.d. rottamazione dei ruoli.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, rilevando che la CTR aveva pronunciato oltre i limiti della domanda, perché il contenzioso riguardava solo le tre cartelle TARSU contestate nell'intimazione, e ha inoltre ritenuto fondata la censura sulla prescrizione, poiché, applicato il termine quinquennale e considerata la sospensione normativa richiamata in sentenza, alla data dell'intimazione (18.11.2015) il credito era già prescritto. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese del merito sono state compensate per l'alternanza delle decisioni, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico dell'agente della riscossione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vieta al giudice di attribuire o negare un bene diverso da quello domandato o di pronunciare su questioni estranee alla domanda

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro di deduzione del vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 2953 c.c.

    richiamato in tema di prescrizione del credito azionato in riscossione, con verifica del termine applicabile e del suo decorso

  • L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 618 e ss.

    richiamata come disciplina della c.d. rottamazione dei ruoli, con effetto sospensivo del decorso della prescrizione nel periodo indicato in sentenza

Massime di principio

  • Il giudice di merito viola l'art. 112 c.p.c. quando decide su cartelle, atti o pretese che non siano state effettivamente oggetto di impugnazione, alterando i limiti oggettivi del giudizio fissati dalla domanda.
  • Nel contenzioso tributario la prescrizione del credito va verificata con riferimento alla data dell'atto interruttivo o di riscossione successivo e al termine applicabile al tributo, tenendo conto di eventuali sospensioni normative del decorso.
  • Se il ricorso introduttivo circoscrive l'oggetto della controversia a specifiche cartelle richiamate nell'intimazione di pagamento, l'amministrazione o l'agente della riscossione non possono ottenere una pronuncia su cartelle diverse, neppure implicitamente.
  • Quando la decisione di merito contiene un errore di ultrapetizione e la causa è già decisa nel merito sulla base dei fatti accertati, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e definire direttamente la lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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