Cassazione Civile, Ordinanza n. 23421/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dall'azione di riscatto successorio proposta da una coerede per ottenere il trasferimento di un immobile facente parte dell'asse ereditario, sostenendo che la vendita effettuata da altra coerede a favore di un terzo avesse ad oggetto una quota ereditaria soggetta a prelazione e retratto ex art. 732 c.c. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, però, l'acquirente aveva dedotto che l'atto non riguardava una quota di eredità ma la nuda proprietà dell'intero immobile, già in parte di proprietà della venditrice per titolo diverso dalla successione. La Corte d'appello aveva quindi rigettato la domanda di riscatto. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione e falsa applicazione delle regole di interpretazione del contratto di compravendita del 30 luglio 2007; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 732 c.c., assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente interpretato il contratto e che, in realtà, l'oggetto della cessione fosse una quota ideale dell'immobile, con conseguente operatività della prelazione/retratto successorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che l'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che, per dedurre in cassazione la violazione dei canoni legali di interpretazione, il ricorrente deve indicare specificamente quali regole ex artt. 1362 e ss. c.c. siano state violate e in che modo. Nel caso di specie la ricorrente si era limitata a proporre una diversa lettura delle clausole contrattuali, senza confrontarsi puntualmente con i criteri ermeneutici. Inoltre, la decisione impugnata è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza secondo cui il diritto di prelazione e riscatto ex art. 732 c.c. sussiste solo se l'alienazione riguardi una quota ereditaria o parte di essa, intesa come porzione ideale dell'universum ius defuncti, e non quando i contraenti abbiano inteso trasferire un bene determinato come cosa a sé stante. Ne è seguito il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il diritto di prelazione e di riscatto del coerede opera solo quando l'alienazione compiuta da un coerede abbia per oggetto la quota ereditaria o parte di essa, intesa come porzione ideale dell'asse ereditario; è escluso se il trasferimento riguarda un bene determinato considerato come cosa a sé stante e non come quota della comunione ereditaria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'interpretazione del contratto e dell'art. 732 c.c.
La censura sulla violazione dei canoni ermeneutici richiede l'esplicita indicazione delle norme interpretative asseritamente violate e la specificazione del modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa interpretazione del contratto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura si limita a proporre una lettura alternativa delle clausole.
- Per dedurre la violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale in sede di legittimità, il ricorrente deve indicare in modo specifico quali canoni siano stati violati e come il giudice di merito se ne sia discostato; altrimenti il motivo è inammissibilmente diretto a rivalutare il merito.
- Il retratto successorio ex art. 732 c.c. presuppone che la vendita da parte di un coerede abbia ad oggetto una quota ereditaria, cioè una porzione ideale dell'asse ereditario, e non un bene determinato considerato come entità autonoma.
- Quando dall'assetto negoziale risulti che le parti hanno inteso trasferire un bene nella sua individualità giuridica, e non sostituire un terzo nella comunione ereditaria, il diritto di prelazione e riscatto del coerede non è esperibile.
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